Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Elargizione alle vittime del disastro aereo di Verona
1. Alle famiglie delle vittime del disastro aereo verificatosi il
13 dicembre 1995 all'aeroporto di Verona e' concessa una speciale
elargizione di lire 32 milioni per ciascuna vittima.
2. La speciale elargizione di cui al comma 1, esente dall'imposta
sul reddito delle persone fisiche, e' corrisposta secondo l'ordine
fissato dall'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come
sostituito dall'articolo 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720.
3. L'elargizione di cui al comma 1 e' corrisposta altresi' a
soggetti non parenti ne' affini, ne' legati da rapporto di coniugio,
che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi
tre anni precedenti l'evento, nonche' ai conviventi more uxorio;
detti soggetti sono a tale scopo posti, nell'ordine stabilito dal
citato articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli
e le sorelle conviventi a carico.
4. Il prefetto di Verona individua i destinatari della speciale
elargizione e, sentita l'Associazione tra i familiari delle vittime
del disastro aereo di Verona, provvede all'attribuzione delle singole
assegnazioni ai soggetti di cui ai commi 2 e 3, nei limiti
complessivi di 1.600 milioni di lire.
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e
della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466
(Speciali elargizioni a favore di categorie di
dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere
o di azioni terroristiche), come sostituito dall'art.
2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, e' il seguente:
"Art. 6. - La speciale elargizione di cui alla presente
legge ed alle altre in essa richiamate, nei casi in cui
compete alle famiglie, e' corrisposta secondo il seguente
ordine:
1) coniuge superstite e figli se a carico;
2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo
stesso non abbia diritto a pensione;
3) genitori;
4) fratelli e sorelle se conviventi a carico.
Fermo restando l'ordine sopraindicato per le categorie
di cui ai numeri 2), 3) e 4), nell'ambito di ciascuna di
esse, si applicano le disposizioni sulle successioni
legittime stabilite dal codice civile".