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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Elargizione a favore dei soggetti danneggiati da attivita'
estorsive)
1. Ai soggetti danneggiati da attivita' estorsive e' elargita una
somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno
patrimoniale subito, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla
presente legge.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.