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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, dopo il comma
1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Il termine di efficacia di cui al comma 1 si applica anche
al comma 2 dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 novembre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 41-bis della legge 26 luglio
1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sull'esecuzione delle misure privative e limitative della
liberta'), e successive modificazioni, e' il seguente:
"Art. 41-bis (Situazioni di emergenza). - 1. In casi
eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di
emergenza, il Ministro di grazia e giustizia ha
facolta' di sospendere nell'istituto interessato o in
parte di esso l'applicazione delle normali regole di
trattamento dei detenuti e degli internati. La
sospensione deve essere motivata dalla necessita' di
ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata
strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto.
2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza
pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il
Ministro di grazia e giustizia ha altresi' la facolta' di
sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei
detenuti per taluno dei delitti di cui al comma 1
dell'art. 4-bis, l'applicazione delle regole di
trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge
che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di
ordine e di sicurezza.
2-bis. Sui reclami avverso i provvedimenti del Ministro
di grazia e giustizia emessi a norma del comma 2 e'
competente a decidere il tribunale di sorveglianza che ha
giurisdizione sull'istituto cui il condannato, l'internato
o l'imputato e' assegnato; tale competenza resta ferma
anche nel caso di trasferimento disposto per uno dei
motivi indicati nell'art. 42".
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 6 della legge 7 gennaio
1998, n. 11 (Disciplina della partecipazione al
procedimento penale a distanza e dell'esame in
dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonche'
modifica della competenza sui reclami in tema di
art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario), cosi' come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 6. - 1. Il termine di efficacia delle
disposizioni della presente legge e' posto alla data del 31
dicembre 2000.
1-bis. Il termine di efficacia di cui al comma 1 si
applica anche al comma 2 dell'art. 41-bis della legge 26
luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni".