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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Modifiche al testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, di seguito denominato "testo unico sulle tossicodipendenze",
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, sono soppresse le parole: ", anche con l'eventuale
apporto di esperti,";
b) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
" 7. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali e' istituito un Osservatorio permanente che
verifica l'andamento del fenomeno della tossicodipendenza, secondo le
previsioni del comma 8. Il Ministro per la solidarieta' sociale
disciplina, con proprio decreto, l'organizzazione e il funzionamento
dell'Osservatorio, in modo da assicurare lo svolgimento delle
funzioni previste dall'articolo 127, comma 2. Il Comitato si avvale
dell'Osservatorio permanente.";
c) al comma 8, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: "e
sul rapporto tra le caratteristiche del mercato del lavoro e delle
attivita' lavorative e l'assunzione di sostanze stupefacenti e
psicotrope";
d) al comma 8, lettera c), dopo le parole: "risultati conseguiti,"
sono inserite le seguenti: "in particolare per quanto riguarda la
somministrazione di metadone,";
e) il comma 13 e' sostituito dal seguente:
" 13. Le campagne informative nazionali sono realizzate attraverso
i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati,
attraverso la stampa quotidiana e periodica nonche' attraverso
pubbliche affissioni e servizi telefonici e telematici di
informazione e di consulenza e sono finanziate nella misura massima
di lire 10 miliardi annue a valere sulla quota del Fondo nazionale di
intervento per la lotta alla droga destinata agli interventi previsti
dall'articolo 127. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro per la solidarieta' sociale da lui delegato determina, con
proprio decreto, in deroga alle norme sulla pubblicita' delle
amministrazioni pubbliche, la distribuzione delle risorse finanziarie
tra stampa quotidiana e periodica, emittenti radiofoniche e
televisive nazionali e locali nonche' a favore di iniziative mirate
di comunicazione da sviluppare sul territorio nazionale.";
f) il comma 14 e' abrogato.
2. L'articolo 127 del testo unico sulle tossicodipendenze e'
sostituito dal seguente:
"Art. 127 (Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga).
- 1. Il decreto del Ministro per la solidarieta' sociale di cui
all'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in
sede di ripartizione del Fondo per le politiche sociali, individua,
nell'ambito della quota destinata al Fondo nazionale di intervento
per la lotta alla droga, le risorse destinate al finanziamento dei
progetti triennali finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle
tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata, secondo le
modalita' stabilite dal presente articolo. Le dotazioni del Fondo
nazionale di intervento per la lotta alla droga individuate ai sensi
del presente comma non possono essere inferiori a quelle dell'anno
precedente, salvo in presenza di dati statistici inequivocabili che
documentino la diminuzione dell'incidenza della tossicodipendenza.
2. La quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla
droga di cui al comma 1 e' ripartita tra le regioni in misura pari al
75 per cento delle sue disponibilita'. Alla ripartizione si provvede
annualmente con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale
tenuto conto, per ciascuna regione, del numero degli abitanti e della
diffusione delle tossicodipendenze, sulla base dei dati raccolti
dall'Osservatorio permanente, ai sensi dell'articolo 1, comma 7.
3. Le province, i comuni e i loro consorzi, le comunita' montane,
le aziende unita' sanitarie locali, gli enti di cui agli articoli 115
e 116, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi,
possono presentare alle regioni progetti finalizzati alla prevenzione
e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza
correlata e al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti, da
finanziare a valere sulle disponibilita' del Fondo nazionale di cui
al comma 1, nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione.
4. Le regioni, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 3,
comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche' le organizzazioni
rappresentative degli enti ausiliari, delle organizzazioni del
volontariato e delle cooperative sociali che operano sul territorio,
come previsto dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma
7 del presente articolo, stabiliscono le modalita', i criteri e i
termini per la presentazione delle domande, nonche' la procedura per
la erogazione dei finanziamenti, dispongono i controlli sulla
destinazione dei finanziamenti assegnati e prevedono strumenti di
verifica dell'efficacia degli interventi realizzati, con particolare
riferimento ai progetti volti alla riduzione del danno nei quali
siano utilizzati i farmaci sostitutivi. Le regioni provvedono
altresi' ad inviare una relazione al Ministro per la solidarieta'
sociale sugli interventi realizzati ai sensi del presente testo
unico, anche ai fini previsti dall'articolo 131.
5. Il 25 per cento delle disponibilita' del Fondo nazionale di cui
al comma 1 e' destinato al finanziamento dei progetti finalizzati
alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e
dall'alcoldipendenza correlata promossi e coordinati dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali,
d'intesa con i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della
difesa, della pubblica istruzione, della sanita' e del lavoro e della
previdenza sociale. I progetti presentati ai sensi del presente comma
sono finalizzati:
a) alla promozione di programmi sperimentali di prevenzione sul
territorio nazionale;
b) alla realizzazione di iniziative di razionalizzazione dei
sistemi di rilevazione e di valutazione dei dati;
c) alla elaborazione di efficaci collegamenti con le iniziative
assunte dall'Unione europea;
d) allo sviluppo di iniziative di informazione e di
sensibilizzazione;
e) alla formazione del personale nei settori di specifica
competenza;
f) alla realizzazione di programmi di educazione alla salute;
g) al trasferimento dei dati tra amministrazioni centrali e locali.
6. Per la valutazione e la verifica delle spese connesse ai
progetti di cui al comma 5 possono essere disposte le visite
ispettive previste dall'articolo 65, commi 5 e 6, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
7. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarieta' sociale,
previo parere delle commissioni parlamentari competenti, sentite la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e la Consulta degli esperti e degli operatori
sociali di cui all'articolo 132, sono stabiliti i criteri generali
per la valutazione e il finanziamento dei progetti di cui al comma 3.
Tali criteri devono rispettare le seguenti finalita':
a) realizzazione di progetti integrati sul territorio di
prevenzione primaria, secondaria e terziaria, compresi quelli volti
alla riduzione del danno purche' finalizzati al recupero psicofisico
della persona;
b) promozione di progetti personalizzati adeguati al reinserimento
lavorativo dei tossicodipendenti;
c) diffusione sul territorio di servizi sociali e sanitari di primo
intervento, come le unita' di strada, i servizi a bassa soglia ed i
servizi di consulenza e di orientamento telefonico;
d) individuazione di indicatori per la verifica della qualita'
degli interventi e dei risultati relativi al recupero dei
tossicodipendenti;
e) in particolare, trasferimento dei dati tra assessorati alle
politiche sociali, responsabili dei centri di ascolto, responsabili
degli istituti scolastici e amministrazioni centrali;
f) trasferimento e trasmissione dei dati tra i soggetti che operano
nel settore della tossicodipendenza a livello regionale;
g) realizzazione coordinata di programmi e di progetti sulle
tossicodipendenze e sull'alcoldipendenza correlata, orientati alla
strutturazione di sistemi territoriali di intervento a rete;
h) educazione alla salute.
8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non possono
prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse
nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 e delle sostanze non
inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso del metadone,
limitatamente ai progetti e ai servizi interamente gestiti dalle
aziende unita' sanitarie locali e purche' i dosaggi somministrati e
la durata del trattamento abbiano la esclusiva finalita'
clinicoterapeutica di avviare gli utenti a successivi programmi
riabilitativi.
9. Il Ministro della sanita', d'intesa con il Ministro per la
solidarieta' sociale, promuove, sentite le competenti commissioni
parlamentari, l'elaborazione di linee guida per la verifica dei
progetti di riduzione del danno di cui al comma 7, lettera a).
10. Qualora le regioni non provvedano entro la chiusura di ciascun
anno finanziario ad adottare i provvedimenti di cui al comma 4 e
all'impegno contabile delle quote del Fondo nazionale di cui al comma
1 ad esse assegnate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
11. Per l'esame istruttorio dei progetti presentati dalle
amministrazioni indicate al comma 5 e per l'attivita' di supporto
tecnicoscientifico al Comitato nazionale di coordinamento per
l'azione antidroga, e' istituita, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, una commissione presieduta da un esperto o da
un dirigente generale in servizio presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri designato dal Ministro per la solidarieta' sociale e
composta da nove esperti nei campi della prevenzione e del recupero
dalle tossicodipendenze, nei seguenti settori:
sanitarioinfettivologico, farmacotossicologico, psicologico, sociale,
sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridico e della
comunicazione. All'ufficio di segreteria della commissione e'
preposto un funzionario della carriera direttiva dei ruoli della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Gli oneri per il funzionamento della commissione sono valutati in
lire 200 milioni annue.
12. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato nazionale di
coordinamento per l'azione antidroga sono disciplinati con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'attuazione
amministrativa delle decisioni del Comitato e' coordinata dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali attraverso un'apposita conferenza dei dirigenti generali
delle amministrazioni interessate, disciplinata con il medesimo
decreto".
3. L'articolo 131 del testo unico sulle tossicodipendenze e'
sostituito dal seguente:
"Art. 131 (Relazione al Parlamento). - 1. Il Ministro per la
solidarieta' sociale, anche sulla base dei dati allo scopo acquisiti
dalle regioni, presenta entro il 30 giugno di ciascun anno una
relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato delle
tossicodipendenze in Italia, sulle strategie e sugli obiettivi
raggiunti, sugli indirizzi che saranno seguiti nonche' sull'attivita'
relativa alla erogazione dei contributi finalizzati al sostegno delle
attivita' di prevenzione, riabilitazione, reinserimento e recupero
dei tossicodipendenti".
4. L'articolo 132 del testo unico sulle tossicodipendenze e'
sostituito dal seguente:
"Art. 132 (Consulta degli esperti e degli operatori sociali). - 1.
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
gli affari sociali e' istituita la Consulta degli esperti e degli
operatori sociali sulle tossicodipendenze composta da 70 membri.
2. La Consulta e' nominata con decreto del Ministro per la
solidarieta' sociale tra gli esperti di comprovata professionalita' e
gli operatori dei servizi pubblici e del privato sociale ed e'
convocata periodicamente dallo stesso Ministro in seduta plenaria o
in sessioni di lavoro per argomenti al fine di esaminare temi e
problemi connessi alla prevenzione e al recupero dalle
tossicodipendenze e contribuire alle decisioni del Comitato nazionale
di coordinamento per l'azione antidroga.
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a lire 400 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale di
intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 127".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1990, n. 255, supplemento
ordinario, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 1 (Comitato nazionale di coordinamento per l'azione
antidroga. Assistenza ai Paesi in via di sviluppo
produttori di sostanze stupefacenti). - 1. E' istituito,
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il
Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.
2. Il Comitato e' composto dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, che lo presiede, dai Ministri degli affari
esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze,
della difesa, della pubblica istruzione, della sanita', del
lavoro e della previdenza sociale, dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica e dai Ministri per gli
affari sociali, per gli affari regionali ed i problemi
istituzionali e per i problemi delle aree urbane, nonche'
dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
3. Le funzioni di presidente del Comitato possono essere
delegate al Ministro per gli affari sociali.
4. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a
partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da
trattare.
5. Il Comitato ha responsabilita' di indirizzo e di
promozione della politica generale di prevenzione e di
intervento contro la illecita produzione e diffusione delle
sostanze stupefacenti o psicotrope, a livello interno ed
internazionale.
6. Il Comitato formula proposte al Governo per l'esercizio
della funzione di indirizzo e di coordinamento delle
attivita' amministrative di competenza delle regioni nel
settore.
7. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli affari sociali e' istituito un
osservatorio permanente che verifica l'andamento del
fenomeno della tossicodipendenza, secondo le previsioni del
comma 8. Il Ministro per la solidarieta' sociale
disciplina, con proprio decreto, l'organizzazione e il
funzionamento dell'osservatorio, in modo da assicurare lo
svolgimento delle funzioni previste dall'art. 127, comma 2.
Il comitato si avvale dell'osservatorio permanente.
8. L'osservatorio, sulla base delle direttive e dei
criteri diramati dal comitato, acquisisce periodicamente e
sistematicamente dati:
a) sulla entita' della popolazione tossicodipendente anche
con riferimento alla tipologia delle sostanze assunte e sul
rapporto tra le caratteristiche del mercato del lavoro e
delle attivita' lavorative e l'assunzione di sostanze
stupefacenti e psicotrope;
b) sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi
pubblici e privati operanti nel settore della prevenzione,
cura e riabilitazione, nonche' sulle iniziative tendenti al
recupero sociale ivi compresi i servizi attivati negli
istituti di prevenzione e pena e nelle caserme; sul numero
di soggetti riabilitati reinseriti in attivita' lavorative
e sul tipo di attivita' lavorative eventualmente
intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche o
private;
c) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati
conseguiti, in particolare per quanto riguarda la
somministrazione di metadone, nei servizi di cui alla
lettera b), sulla epidemiologia delle patologie correlate,
nonche' sulla produzione e sul consumo delle sostanze
stupefacenti o psicotrope;
d) sulle iniziative promosse ai diversi livelli
istituzionali in materia di informazione e prevenzione;
e) sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito
delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
f) sull'attivita' svolta dalle forze di polizia nel
settore della prevenzione e repressione del traffico
illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
g) sul numero e sugli esiti dei processi penali per reati
previsti dal presente testo unico;
h) sui flussi di spesa per la lotta alle tossicodipendenze
e sulla destinazione di tali flussi per funzioni e per
territorio.
9. I Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia,
delle finanze, della difesa, della sanita', della pubblica
istruzione e del lavoro e della previdenza sociale
nell'ambito delle rispettive competenze sono tenuti a
trasmettere all'osservatorio i dati di cui al comma 8,
relativi al primo e al secondo semestre di ogni anno, entro
i mesi di giugno e dicembre.
10. L'osservatorio, avvalendosi anche delle prefetture e
delle amministrazioni locali, puo' richiedere ulteriori
dati a qualunque amministrazione statale e regionale, che
e' tenuta a fornirli, con l'eccezione di quelli che possano
violare il diritto all'anonimato.
11. Ciascun Ministero e ciascuna regione possono ottenere
informazioni dall'osservatorio.
12. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con
i Ministri della sanita', della pubblica istruzione, della
difesa e per gli affari sociali, promuove campagne
informative sugli effetti negativi sulla salute derivanti
dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonche'
sull'ampiezza e sulla gravita' del fenomeno criminale del
traffico di tali sostanze.
13. Le campagne informative nazionali sono realizzate
attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi
pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e
periodica nonche' attraverso pubbliche affissioni e servizi
telefonici e telematici di in formazione e di consulenza e
sono finanziate nella misura massima di lire 10 miliardi
annue a valere sulla quota del Fondo nazionale di
intervento per la lotta alla droga destinata agli
interventi previsti dall'art. 127. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri o il Ministro per la solidarieta'
sociale da lui delegato determina, con proprio decreto, in
deroga alle norme sulla pubblicita' delle amministrazioni
pubbliche, la distribuzione delle risorse finanziarie tra
stampa quotidiana e periodica, emittenti radiofoniche e
televisive nazionali e locali nonche' a favore di
iniziative mirate di comunicazione da sviluppare sul
territorio nazionale.
14. (Abrogato).
15. Ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, nella sua qualita' di Presidente del comitato
nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, convoca
una conferenza nazionale sui problemi connessi con la
diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope alla
quale invita soggetti pubblici e privati che esplicano la
loro attivita' nel campo della prevenzione e della cura
della tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze
sono comunicate al Parlamento anche al fine di individuare
eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate
dall'esperienza applicativa.
16. L'Italia concorre, attraverso gli organismi
internazionali, all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo
produttori delle materie di base dalle quali si estraggono
le sostanze stupefacenti o psicotrope.
17. L'assistenza prevede anche la creazione di fonti
alternative di reddito per liberare le popolazioni locali
dall'asservimento alle coltivazioni illecite da cui
attualmente traggono il loro sostentamento.
18. A tal fine sono attivati anche gli strumenti previsti
dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione
dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo".
- L'art. 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n.
449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n.
302, supplemento ordinario, e' il seguente:
"46. A decorrere dall'anno 1998 gli stanziamenti previsti
per gli interventi disciplinati dalla legge 19 novembre
1987, n. 476, dalla legge 19 luglio 1991, n. 216, dalla
legge 11 agosto 1991, n. 266, dalla legge 5 febbraio 1992,
n. 104, dalla legge 28 agosto 1997, n. 284, dalla legge 28
agosto 1997, n. 285, e dal testo unico approvato con D.P.R.
9 ottobre 1990, n. 309, sono destinati al Fondo di cui al
comma 44. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, d'intesa con le amministrazioni
interessate, e' autorizzato ad apportare nell'anno 1998 le
variazioni di bilancio occorrenti per la destinazione al
Fondo degli stanziamenti di cui al presente comma. Il
Ministro per la solidarieta' sociale ripartisce annualmente
con proprio decreto, sentiti i Ministri interessati e la
conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, le complessive risorse finanziarie
confluite nel Fondo. Sulla base di tale riparto il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
apporta le occorrenti variazioni di bilancio".
- Il testo degli articoli 115 e 116 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recita
testualmente:
"Art. 115 ( Enti ausiliari). - 1. I comuni, le comunita'
montane, i loro consorzi ed associazioni, i servizi
pubblici per le tossicodipendenze costituiti dalle unita'
sanitarie locali, singole o associate, ed i centri
ausiliari di cui all'art. 114 possono avvalersi della
collaborazione di gruppi di volontariato o degli enti
ausiliari di cui all'art. 116 che svolgono senza fine di
lucro la loro attivita' con finalita' di prevenzione dal
disagio psicosociale, assistenza, cura, e reinserimento del
tossicodipendente ovvero associazioni, di enti di loro
emanazione con finalita' di educazione dei giovani, di
sviluppo socioculturale della personalita', di formazione
professionale e di orientamento al lavoro.
2. I responsabili dei servizi e dei centri di cui agli
articoli 113 e 114 possono autorizzare persone idonee a
frequentare i servizi ed i centri medesimi allo scopo di
partecipare all'opera di prevenzione, recupero e
reinserimento sociale degli assistiti".
"Art. 116 (Albi regionali e provinciali). - 1. Le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nell'esercizio delle proprie funzioni in materia
socioassistenziale, istituiscono un albo degli enti di cui
all'art. 115 che gestiscono strutture per la riabilitazione
ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.
2 L'iscrizione all'albo e' condizione necessaria per lo
svolgimento delle attivita' indicate nell'art. 115 ed e'
subordinata al possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) personalita' giuridica di diritto pubblico o privato o
natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai
sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile;
b) disponibilita' di locali e attrezzature adeguate al
tipo di attivita' prescelta;
c) personale sufficiente ed esperto in materia di
tossicodipendenti.
3. Il diniego di iscrizione agli albi deve essere motivato
con espresso riferimento al possesso dei requisiti minimi
di cui al comma 2, e al possesso degli eventuali requisiti
specifici richiesti dalla legislazione regionale ai sensi
del comma 4.
4. Le regioni e le province autonome, tenuto conto delle
caratteristiche di autorizzazione di ciascuno degli enti di
cui all'art. 115, stabiliscono gli eventuali requisiti
specifici, le modalita' di accertamento e certificazione
dei requisiti indicati alle lettere b) e c) del comma 2 e
le cause che danno luogo alla cancellazione dagli albi.
5. Gli enti ed associazioni iscritti in un albo che hanno
piu' sedi operative, in Italia o all'estero, devono
iscriverle separatamente ciascuna sull'albo
territorialmente competente; dette sedi debbono possedere i
requisiti indicati alle lettere b) e c) del comma 2. Per le
sedi operative situate all'estero e' territorialmente
competente l'albo presso il quale e' stata iscritta la sede
centrale o, in subordine, l'albo presso il quale e' stata
effettuata la prima iscrizione.
6. L'iscrizione all'albo e' condizione necessaria oltre
che per la stipula delle convenzioni di cui all'art. 117,
per:
a) l'impiego degli enti per le finalita' di cui all'art.
94;
b) l'utilizzazione delle sedi quali luoghi di abitazione o
di privata dimora ai sensi dell'art. 281 del codice di
procedura penale, nonche' dell'art. 47-ter della legge 26
luglio 1975, n 354, aggiunto dall'art. 13 della legge 10
ottobre 1986, n. 663;
c) l'accesso ai contributi di cui agli articoli 131 e 132;
d) l'istituzione di corsi statali sperimentali di cui
all'art. 105, comma 6, e le utilizzazioni di personale
docente di cui al medesimo art. 105, comma 7.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano istituiscono altresi' speciali albi degli enti e
delle persone che gestiscono con fini di strutture per la
riabilitazione e il reinserimento sociale dei
tossicodipendenti.
8. Per le finalita' indicate nel comma 1 dell'art. 65 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, le regioni e le province autonome di cui al comma 7
sono abilitate a ricevere erogazioni liberali fatte ai
sensi del comma 2, lettera a), del suddetto articolo. Le
regioni e le province autonome ripartiscono le somme
percepite tra gli enti di cui all'art. 115, secondo i
programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati
dalle rispettive assemblee.
9. Nel caso le regioni e le province autonome non
provvedano ad istituire gli albi di cui al presente
articolo gli enti di cui all'art. 115 sono temporaneamente
registrati dalle regioni e dalle province autonome, ai fini
dei benefici previsti dalla citata legge, sulla base di
certificazione notarile attestante il possesso dei
requisiti di cui al comma 2, lettera a), e di
autocertificazione dei requisiti di cui al comma 2, lettere
b) e c). I predetti enti, in caso siano successivamente
ammessi all'iscrizione agli albi, conservano come
anzianita' di iscrizione la data della suddetta
registrazione".
- Il titolo della legge 11 agosto 1991, n. 266 (pubblicata
in Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1991, n. 196), e' il
seguente: "Leggequadro sul volontariato".
- Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8
novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative
sociali), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre
1991, n. 283, e' il seguente:
"1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire
l'interesse generale della comunita' alla promozione umana
e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
a) (Omissis);
b) lo svolgimento di attivita' diverse - agricole,
industriali, commerciali o di servizi - finalizzate
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate".
- L'art. 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142
(Ordinamento delle autonomie locali), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 giugno 1990, n. 135, supplemento
ordinario, recita testualmente:
"6. La legge regionale stabilisce forme e modi della
partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani
e programmi regionali e degli altri provvedimenti della
regione".
- I commi 5 e 6 dell'art. 65 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione
delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego, a norma
dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1993, n. 30,
supplemento ordinario, recitano testualmente:
"5. Il Ministero del tesoro, anche su espressa richiesta
del Ministro per la funzione pubblica, dispone visite
ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza della
Ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con altri
analoghi servizi, per la valutazione e la verifica delle
spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti
collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte
dei conti le irregolarita' riscontrate. Tali verifiche
vengono eseguite presso le amministrazioni pubbliche,
nonche' presso gli enti e le aziende di cui al comma 3. Ai
fini dello svolgimento integrato delle verifiche ispettive,
i servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale
dello Stato presso le predette amministrazioni, enti e
aziende sia le funzioni di cui all'art. 3 della legge 26
luglio 1939, n. 1037, che i compiti di cui all'art. 27,
comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93.
6. Allo svolgimento delle verifiche ispettive integrate di
cui al comma 5 puo' partecipare l'ispettorato operante
presso il Dipartimento della funzione pubblica.
L'ispettorato stesso si avvale di cinque ispettori di
finanza, in posizione di comando o fuori ruolo, del
Ministero del tesoro, cinque funzionari. particolarmente
esperti in materia, in posizione di comando o fuori ruolo,
del Ministero dell'interno e di altro personale comunque in
servizio presso il dipartimento della funzione pubblica.
L'ispettorato svolge compiti ispettivi vigilando sulla
razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni,
l'ottimale utilizzazione delle risorse umane, la
conformita' dell'azione amministrativa ai principi di
imparzialita' e buon andamento e l'osservanza delle
disposizioni vigenti sul controllo dei costi, dei
rendimenti e dei risultati e sulla verifica dei carichi di
lavoro".
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la conferenza Statocitta' ed autonomie locali),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 20,
e' il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Statocitta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Statocitta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la conferenza
Statoregioni.
2. La Conferenza Stato -citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Statocitta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata
dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono
presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su
sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se
tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno".
- Le tabelle I e II dell'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono le
seguenti:
"Allegato I
SOSTANZE CLASSIFICATE
CATEGORIA 1
=====================================================================
Sostanza Denominazione NC Codice NC
(se diversa)
_____________________________________________________________________
Efedrina 2939 40 10
Ergometrina 2939 60 10
Ergotamina 2939 60 30
Acido lisergico 2939 60 50
1-Fenil-2-propanone Fenilacetone 2914 30 10
Pseudoefedrina 2939 40 30
Acido N-acetilantrenilico Acido-2-acetammidobenzoico 2924 29 50
3, 4-Metilenodiossifenil
2-propanone 2932 90 77
Isosafrolo (cis+trans) 2932 90 73
Piperonale 2932 90 75
Safrolo 2932 90 71
I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria in tutti
i casi in cui e' possibile la presenza di tali sali.
CATEGORIA 2
=====================================================================
Sostanza Denominazione NC Codice NC
(se diversa)
_____________________________________________________________________
Anidride acetica 2915 24 00
Acido antranilico 2922 49 50
Acido fenilacetico 2916 33 00
Piperidina 2933 39 30
I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria in tutti
i casi in cui e' possibile la presenza di tali sali.
CATEGORIA 3
=====================================================================
Sostanza Denominazione NC Codice NC
(se diversa)
_____________________________________________________________________
Acetone (*) 2914 11 00
Etere etilico (*) Ossido di dietile 2909 11 00
Metiletichetone (MEK) (*) Butanone 2914 12 00
Toluena (*) 2902 30 10
(90)
Permanganato di potassio (*) 2841 60 10
Acido solforico 2807 00 10
Acido cloridrico Cloruro di idrogeno 2806 10 00
(*) I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria,
tranne l'acido solforico e l'acido cloridrico, in tutti i casi in cui
e' possibile la presenza di tali sali".
"Allegato II
DEFINIZIONI
E' operatore una persona fisica o giuridica che operi a
livello di fabbricazione, trasformazione, commercio o
distribuzione nella Comunita' di sostanze classificate
oppure che prenda parte ad altre attivita' connesse,
quali intermediazione e deposito delle sostanze
classificate".
- Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
aprile 1998, n. 92, supplemento ordinario, e' il seguente:
"Art. 5 (Poteri sostitutivi). - 1. Con riferimento alle
funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti
locali, in caso di accertata inattivita' che comporti
inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza
alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli
interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente per
materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine
per provvedere.
2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei
Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un
commissario che provvede in via sostitutiva.
3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la
procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri
puo' adottare il provvedimento di cui al comma 2, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in
tal modo adottato ha immediata esecuzione ed e'
immediatamente comunicato rispettivamente alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito
denominata "Conferenza Statoregioni" e alla Conferenza
Statocitta' e autonomie locali allargata ai rappresentanti
delle comunita' montane, che ne possono chiedere il
riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall'art.
8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri
sostitutivi previste dalla legislazione vigente".