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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Sono prorogati di diritto al 3 gennaio 2000 tutti i termini
scadenti il 31 dicembre 1999, anche se di prescrizione e di
decadenza, cui sia soggetto qualunque adempimento, pagamento od
operazione, da effettuarsi per il tramite della Banca d'Italia, delle
banche, delle Poste Italiane S.p.a., delle imprese di investimento,
degli agenti di cambio, delle societa' di gestione del risparmio,
delle societa' di investimento a capitale variabile (SICAV), delle
societa' fiduciarie, delle imprese assicurative, degli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e degli organismi che
svolgono i servizi e le attivita' di cui agli articoli 69, 70 e 80
del testo unico emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, o sono disciplinati dalle disposizioni della Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (Consob) e della Banca d'Italia
del 16 marzo 1992, e successive modificazioni e integrazioni,
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 1992,
concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della
Cassa di compensazione e garanzia prevista dagli articoli 22 e 23
della legge 2 gennaio 1991, n. 1, nonche' degli altri soggetti,
abilitati al regolamento di operazioni finanziarie nell'ambito del
sistema dei pagamenti denominato "TARGET", eventualmente individuati
con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 dicembre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 106 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia), e' il seguente:
"Art. 106 (Elenco generale). - 1. L'esercizio nei
confronti del pubblico delle attivita' di assunzione
di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e
di intermediazione in cambi e' riservato a intermediari
finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dal
Ministro del tesoro, che si avvale dell'UIC.
2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma
1 possono svolgere esclusivamente attivita' finanziarie,
fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge.
3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al
ricorrere delle seguenti condizioni:
a) forma di societa' per azioni, di societa' in
accomandita per azioni, di societa' a responsabilita'
limitata o di societa' cooperativa;
b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
c) capitale sociale versato non inferiore a cinque
volte il capitale minimo previsto per la costituzione
delle societa' per azioni;
d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli
esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli
108 e 109.
4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e
l'UIC:
a) specifica il contenuto delle attivita' indicate nel
comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra l'esercizio
nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si
considera comunque esercitato nei confronti del pubblico
anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
b) per gli intermediari finanziari che svolgono
determinati tipi di attivita', puo', in deroga a quanto
previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma
giuridica, consentire l'assunzione di altre forme
giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
5. Le modalita' di iscrizione nell'elenco sono
disciplinate dal Ministro del tesoro, sentito l'UIC;
l'UIC da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca
d'Italia e alla Consob.
6. L'UIC puo' chiedere agli intermediari
finanziari la comunicazione di dati e notizie per
verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione
nell'elenco.
7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso gli intermediari finanziari
comunicano all'UIC, con le modalita' dallo stesso
stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre
societa' ed enti di qualsiasi natura".
- Il testo degli articoli 69, 70 e 80 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
sensi degli artt. 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
52), e' il seguente:
"Art. 69 (Compensazione e liquidazione delle
operazioni su strumenti finanziari non derivati). - 1. La
Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, disciplina il
funzionamento del servizio di compensazione e di
liquidazione, nonche' del servizio di liquidazione su base
lorda, delle operazioni aventi a oggetto strumenti
finanziari non derivati, inclusi le modalita' di tempo
e gli adempimenti preliminari e complementari. Tale
disciplina puo' prevedere che il servizio di
compensazione e di liquidazione e il servizio di
liquidazione su base lorda, esclusa la fase di regolamento
finale del contante, siano gestiti da una societa'
autorizzata dalla Banca d'Italia, d'intesa con la
Consob. Per il trasferimento dei titoli nominativi, anche
diversi da quelli azionari, la girata puo' essere
eseguita e completata ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 3,
del regio decreto-legge 29 marzo 1942, n. 239.
2. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, puo'
disciplinare l'istituzione e il funzionamento di sistemi
finalizzati a garantire il buon fine della
compensazione e della liquidazione delle operazioni
indicate nel comma 1, anche emanando disposizioni
concernenti la costituzione e l'amministrazione di fondi
di garanzia alimentati da versamenti effettuati dai
partecipanti.
3. Ai fondi di garanzia previsti dal comma 2 si applica
l'art. 68, comma 2.".
"Art. 70 (Compensazione e garanzia delle operazioni su
strumenti finanziari derivati). - 1. La Banca d'Italia,
d'intesa con la Consob, puo' disciplinare il funzionamento
di sistemi di compensazione e di garanzia delle
operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari
derivati, prevedendo l'obbligo dei partecipanti al
sistema di effettuare versamenti di margini di
garanzia. Detti margini non possono essere distratti
dalla destinazione prevista ne' essere soggetti ad
azioni esecutive o conservative da parte dei creditori
del singolo partecipante.
2. Gli organismi che gestiscono i sistemi indicati
nel comma 1 assumono in proprio le posizioni contrattuali
da regolare.".
"Art. 80 (Attivita' di gestione accentrata di
strumenti finanziari). - 1. L'attivita' di gestione
accentrata di strumenti finanziari ha carattere di
impresa ed e' esercitata nella forma di societa' per
azioni, anche senza fine di lucro.
2. Le societa' di gestione accentrata hanno per oggetto
esclusivo la prestazione del servizio di gestione
accentrata di strumenti finanziari, ivi compresi quelli
dematerializzati in attuazione di quanto disposto
dall'art. 10 della legge 17 dicembre 1997, n. 433. Esse
possono svolgere attivita' connesse e strumentali.
3. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia,
determina con regolamento il capitale minimo della
societa' e le attivita' connesse e strumentali.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e
la Consob, determina con regolamento i requisiti di
onorabilita' e professionalita' dei soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo nella societa'. Si applica l'art. 13, commi 2 e
3.
5. Il regolamento previsto dal comma 4 stabilisce le
cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
e la sua durata. Si applica l'art. 13, commi 2 e 3.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con regolamento adottato
sentite la Consob e la Banca d'Italia, determina i
requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale,
individuando la soglia partecipativa a tal fine rilevante.
7. Gli acquisti e le cessioni di partecipazioni
rilevanti ai sensi del comma 6, effettuati direttamente o
indirettatnente, anche per il tramite di societa'
controllate, di societa' fiduciarie o per interposta
persona, devono essere comunicati entro ventiquattro ore
dal soggetto acquirente alla Consob, alla Banca
d'Italia e alla societa' di gestione unitamente alla
documentazione attestante il possesso da parte degli
acquirenti dei requisiti determinati ai sensi del comma 6.
8. In assenza dei requisiti o in mancanza della
comunicazione non puo' essere esercitato il diritto di
voto inerente alle azioni eccedenti la soglia
determinata ai sensi del comma 6. In caso di
inosservanza del divieto, si applica l'art. 14, commi 5 e
6.
9. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, autorizza
la societa' all'esercizio dell'attivita' di gestione
accentrata di strumenti finanziari quando sussistono i
requisiti previsti dai commi 3, 4, 5 e 6, e il sistema di
gestione accentrata sia conforme al regolamento previsto
dall'art. 81, comma 1.
10. Alle societa' di gestione accentrata si
applicano le disposizioni della parte IV, titolo III,
capo II, sezione VI, a eccezione degli articoli 157, 158
e 165".
- Il testo degli articoli 22 e 23 della legge 2 gennaio
1991, n. 1 (Disciplina dell'attivita' di
intermediazione mobiliare e disposizioni
sull'organizzazione dei mercati mobiliari), e' il
seguente:
"Art. 22 (Liquidazione delle operazioni in valori
mobiliari). - 1. Le operazioni in valori mobiliari
concluse dalle societa' di intermediazione mobiliare e
dagli altri soggetti autorizzati ai sensi della presente
legge o fra questi e gli altri soggetti associati alle
stanze di compensazione sono liquidate a mezzo
stanze di compensazione. Per il trasferimento di
titoli nominativi, anche diversi da quelli azionari,
la girata puo' essere eseguita e completata ai sensi
dei commi primo e terzo dell'art. 15 del regio decreto 29
marzo 1942, n. 239.
2. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia,
puo' emanare disposizioni concernenti le modalita' di
tempo per la liquidazione delle operazioni, nonche' gli
adempimenti complementari a tali liquidazioni, con
eventuale prescrizione dell'utilizzo di sistemi di
elaborazione accentrata dei relativi dati. La Consob puo'
richiedere alle societa' di intermediazione mobiliare ed
agli altri soggetti autorizzati ai sensi della presente
legge ogni dato e notizia in ordine alla liquidazione
delle operazioni in valori mobiliari anche al fine della
vigilanza sulla regolarita' di esecuzione dei contratti
conclusi.
3. La Consob e la Banca d'Italia possono emanare
d'intesa disposizioni concernenti l'istituzione,
l'organizzazione ed il funzionamento di una cassa di
compensazione e garanzia, con capitale sottoscritto dai
soggetti ammessi alle contrattazioni e con il compito
di garantire il buon fine e la compensazione dei
contratti stipulati, prevedendo anche il deposito presso
di essa di margini a garanzia dei contratti stessi.
La vigilanza sulla cassa di compensazione e garanzia
e' esercitata dalla Consob e dalla Banca d'Italia.
4. Le societa' di intermediazione mobiliare sono
autorizzate, a norma e secondo le modalita' previste dalla
legge 19 giugno 1986, n. 289 per gli agenti di cambio e
le aziende e gli istituti di credito, al deposito e al
subdeposito presso la Monte Titoli S.p.a. e
all'accesso alla gestione centralizzata dei titoli presso
la Banca d'Italia. Le modalita' per l'estensione della
citata legge n. 289 del 1986 alla gestione centralizzata
presso la Banca d'Italia sono stabilite dal Ministro del
tesoro con propri decreti. Le societa' di intermediazione
mobiliare sono altresi' ammesse alle stanze di
compensazione gestite dalla Banca d'Italia a norma
del regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812, convertito
dalla legge 25 giugno 1926, n. 1262. Con uno o piu'
decreti del Ministro del tesoro, su proposta della
Banca d'Italia formulata, per quanto riguarda la
compensazione di valori mobiliari, d'intesa con la
Consob, vengono fissate le modalita' di
funzionamento delle stanze di compensazione.".
"Art. 23 (Mercati per la negoziazione di contratti a
termine). 1. La Consob puo' autorizzare, nell'ambito
delle borse valori, le negoziazioni di contratti
uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a
valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati, tassi
di interesse e valute, ivi compresi quelli aventi ad
oggetto indici su tali valori mobiliari, tassi di interesse
e valute.
2. La Consob, con uno o piu' regolamenti da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, disciplina
l'organizzazione e le modalita' di svolgimento delle
negoziazioni dei contratti a termine di cui al comma
1, fermo restando quanto previsto dall'art. 21 e
tenuta presente la struttura dei mercati futures ed
options esteri, con particolare riguardo a quelli dei
paesi comunitari. Detti regolamenti dovranno altresi'
contenere:
a) la previsione che le aziende ed istituti di credito
autorizzati ai sensi della presente legge possano
partecipare direttamente alle negoziazioni per movimentare
le proprie posizioni sui contratti di cui al comma 1,
nonche' per effettuare ogni operazione sugli stessi
contratti relativi ai valori mobiliari che sono
autorizzate a negoziare direttamente;
b) la previsione che operatori specializzati,
autorizzati dalla Consob ed iscritti ad apposita sezione
dell'albo di cui all'art. 3, comma 1, possano
partecipare alle negoziazioni, esclusivamente in nome e
per conto proprio, allo scopo di garantire una
maggiore stabilita' e continuita' dei prezzi; a tal
fine sono stabiliti i criteri per il rilascio delle
autorizzazioni, nonche' le modalita' e i limiti della
partecipazione alle negoziazioni da parte di detti
operatori; ad essi si applicano, in quanto compatibili,
le norme di cui agli articoli 3 e 9;
c) la fissazione, con riferimento alle esigenze di
funzionamento del mercato di cui al comma 1, d'intesa con
la Banca d'Italia, delle modalita' e dei limiti di
partecipazione dei fondi comuni di investimento
mobiliare di cui alla citata legge n. 77 del 1983, al
mercato di cui al comma 1;
d) la determinazione dei contratti a termine di cui
al comma 1 ammessi alle negoziazioni e delle relative
scadenze;
e) la previsione che le negoziazioni siano effettuate
sul mercato di cui all'art. 20, comma 2, e con
l'ausilio delle strutture informatiche e telematiche ivi
previste;
f) la previsione che la liquidazione a mezzo
stanza di compensazione dei contratti a termine di cui
al comma 1 avvenga esclusivamente per il tramite della
cassa di compensazione e garanzia di cui all'art. 22, comma
3, e che le operazioni siano garantite dal deposito presso
la stessa cassa di margini nella misura e con le
modalita' stabilite anche periodicamente dalla Consob
con proprie delibere.
3. La data di inizio delle contrattazioni sara
fissata dai regolamenti di cui al comma 2.
4. Ai contratti indicati nel comma 1 non si applica
l'art. 1933 del codice civile.
5. Per l'istituzione e la disciplina del mercato dei
contratti di cui al comma 1 relativi a titoli di Stato,
il Ministro del tesoro provvede ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n.
556".