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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457)
1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 30
dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1998, n. 30, si intende nel senso che per la salvaguardia
dell'occupazione della gente di mare avente i requisiti di cui
all'articolo 119 del codice della navigazione ed imbarcata su navi
iscritte nel registro internazionale, i benefici derivanti
dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali sono concessi alle imprese armatrici e comprendono sia
gli oneri previdenziali ed assistenziali direttamente a carico
dell'impresa, sia la parte che le stesse imprese versano per conto
del lavoratore dipendente.
2. All'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre
1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sulle navi
inferiori alle 3.000 tonnellate di stazza lorda ovvero alle 4.000
tonnellate di stazza lorda convenzionale come definite sulla base dei
contratti collettivi nazionali di lavoro, il numero di membri
dell'equipaggio aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo
318 del codice della navigazione e' di tre, tra cui obbligatoriamente
il comandante".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre 1997, n. 457, recante "Disposizioni urgenti per lo
sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento
dell'occupazione", (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 1997, n. 303) convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 1998, n. 30 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 febbraio 1998, n. 49) e' il seguente:
"Art. 6. - 1. Per la salvaguardia dell'occupazione della
gente di mare, a decorrere dal 1 gennaio 1998, le imprese
armatrici, per il personale avente i requisiti di cui
all'art. 119 del codice della navigazione ed imbarcato su
navi iscritte nel Registro internazionale di cui all'art.
1; nonche' lo stesso personale suindicato sono esonerati
dal versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali dovuti per legge. Il relativo onere e' a
carico della gestione commissariale del Fondo gestione
istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione
di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio
1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 1990, n. 58, ed e' rimborsato su conforme
rendicontazione".
- Il testo vigente dell'art. 119 del codice della
navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n.
377, cosi' come modificato dall'art. 10 della presente
legge e' il seguente:
"Art. 119 (Requisiti per l'iscrizione nelle matricole e
nei registri). - Possono conseguire l'iscrizione nelle
matricole della gente di mare i cittadini italiani o
comunitari di eta' non inferiore ai quindici anni che
abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal
regolamento.
Possono essere iscritti nelle matricole della gente di
mare gli allievi degli Istituti tecnici nautici e degli
Istituti professionali ad indirizzo marittimo.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo'
consentire che nelle matricole della gente di mare siano
iscritti anche italiani non appartenenti alla Repubblica.
Il Ministro per le comunicazioni, sentite le
organizzazioni sindacali competenti puo' disporre, quando
le condizioni del lavoro marittimo lo richiedano, la
sospensione dell'iscrizione nelle matricole della gente di
mare.
Per l'iscrizione di minori degli anni diciotto e'
necessario il consenso di chi esercita la patria potesta' o
la tutela.
I requisiti per l'iscrizione nei registri del personale
addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle
costruzioni sono stabiliti dal regolamento o, nel caso
indicato dal secondo comma dell'art. 116, dal Ministro per
le comunicazioni.
Per l'esercizio della pesca costiera e del traffico lo-
cale, possono conseguire l'iscrizione nella matricola della
gente di mare della terza categoria anche coloro che
abbiano superato il venticinquesimo anno di eta' e che
abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento per tale
categoria.
A coloro che conseguono l'iscrizione nelle matricole
della gente di mare, ai sensi del precedente comma e'
interdetto il passaggio ad altra categoria superiore".
- Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera b), del citato
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
"1. Per le navi iscritte nel Registro di cui all'art. 1,
con accordo tra le organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori del settore comparativamente piu'
rappresentative, relativo a ciascuna nave da iscrivere o
gia' iscritta nel Registro internazionale, da depositarsi
presso l'ufficio di iscrizione della nave, puo' derogarsi a
quanto disposto dall'art. 318 del codice della navigazione,
come sostituito dall'art. 7.
In ogni caso dovranno osservarsi i seguenti criteri:
a) (Omissis);
b) le navi iscritte al Registro di cui all'art. 1 del
presente decreto, provenienti da registri esteri e gia' lo-
cate a scafo nudo ai sensi degli articoli 28 e 29 della
legge 14 giugno 1989, n. 234, saranno armate con sei membri
dell'equipaggio aventi i requisiti di nazionalita' di cui
al comma 1 dell'art. 318 del codice della navigazione. Tra
essi dovranno obbligatoriamente esservi il comandante, il
primo ufficiale di coperta e il direttore di macchina. I
restanti tre componenti saranno ufficiali o sottufficiali,
e almeno un allievo ufficiale di macchina e un allievo
ufficiale di coperta in vigenza dei benefici di cui al
decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343. Sulle
navi inferiori alle 3.000 tonnellate di stazza lorda ovvero
alle 4.000 tonnellate di stazza lorda convenzionale come
definite sulla base dei contratti collettivi nazionali di
lavoro, il numero di membri dell'equipaggio aventi i
requisiti di cui al comma 1 dell'art. 318 del codice della
navigazione e' di tre, tra cui obbligatoriamente il
comandante".
- Il testo dell'art. 318, comma 1, del citato codice
della navigazione e' il seguente:
"Art. 318 (Nazionalita' dei componenti dell'equipaggio).
- 1. L'equipaggio delle navi nazionali armate nei porti
della Repubblica deve essere interamente composto da
cittadini italiani o di altri Paesi appartenenti all'Unione
europea".