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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), le parole: ", anche non definitiva," sono
sostituite dalla seguente: "definitiva"; e le parole: "l'uso o il
trasporto" sono sostituite dalle seguenti: "nonche', nei casi in cui
sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il
porto, il trasporto e la detenzione";
b) alla lettera b), le parole: ", anche non definitiva," sono
sostituite dalla seguente: "definitiva";
c) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) coloro che
sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della
reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o piu'
delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri
inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da
quelli indicati alla lettera b)";
d) alla lettera d), le parole: ", per lo stesso fatto," e le
parole: "o con sentenza di primo grado, confermata in appello," sono
soppresse;
e) la lettera e) e' abrogata;
f) alla lettera f), le parole: "anche se con provvedimento non
definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimento
definitivo".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n.
55, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "1-bis. Per
tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza
prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e'
equiparata a condanna".
3. La disposizione del comma 1-bis dell'articolo 15 della legge 19
marzo 1990, n. 55, introdotto dal comma 2 del presente articolo, si
applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di
procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge.
4. Il comma 4-bis dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n.
55, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "4-bis.
Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1:
a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno
dei delitti indicati al comma 1, lettera a), o per uno dei delitti
previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318,
319, 319-ter e 320 del codice penale;
b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello
per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena
non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo,
dopo l'elezione o la nomina;
c) coloro nei cui confronti l'autorita' giudiziaria ha applicato,
con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto
indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui
all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito
dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La
sospensione di diritto consegue, altresi', quando e' disposta
l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli
284, 285 e 286 del codice di procedura penale. Nel periodo di
sospensione i soggetti sospesi non sono computati al fine della
verifica del numero legale, ne' per la determinazione di qualsivoglia
quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di
produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera,
tuttavia, se entro i termini di cui al precedente periodo
l'impugnazione in punto di responsabilita' e' rigettata anche con
sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa
di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza
di rigetto".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 dicembre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo dell'art. 15 della legge n. 55/1990 v.
nelle note all'art. 1.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 19 marzo
1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di
manifestazione di pericolosita' sociale), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 15. - 1. Non possono essere candidati alle
elezioni regionali, provinciali, comunali e
circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le
cariche di presidente della giunta regionale, assessore
e consigliere regionale, presidente della giunta
provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e
comunale, presidente e componente del consiglio
circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di
amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei
consigli e delle giunte delle unioni di comuni,
consigliere di amministrazione e presidente delle aziende
speciali e delle istituzioni di cui all'art. 23 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e
componente degli organi comunque denominati delle unita'
sanitarie locali, presidente e componente degli organi
esecutivi delle comunita' montane:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per
il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale
o per il delitto di associazione finalizzata al
traffico illecito di sostanze stupetacenti o
psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico
approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un
delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico,
concernente la produzione o il traffico di dette
sostanze, o per un delitto concernente la
fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o
cessione, nonche', nei casi in cui sia inflitta la pena
della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il
trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie
esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale
o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per
i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316
(peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis
(malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione),
318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione
per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter
(corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione
di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice
penale;
c) coloro che sono stati condannati con sentenza
definitiva alla pena della reclusione complessivamente
superiore a sei mesi per uno o piu' delitti commessi con
abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti
ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio
diversi da quelli indicati alla lettera b);
d) coloro che sono stati condannati con sentenza
definitiva ad una pena non inferiore a due anni di
reclusione per delitto non colposo;
e) (abrogata);
f) coloro nei cui confronti il tribunale ha
applicato, con provvedimento definitivo, una misura di
prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una
delle associazioni di cui all'art. 1 della legge 31
maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della
legge 13 settembre 1982, n. 646.
1-bis. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente
articolo, la sentenza prevista dall'art. 444 del codice
di procedura penale e' equiparata a condanna.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga
emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo
a procedere o di proscioglimento o sentenza di
annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di
revoca della misura di prevenzione, anche se non
definitivo.
3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a
qualsiasi altro incarico con riferimento al quale
l'elezione o la nomina e' di competenza:
a) del consiglio regionale, provinciale,
comunale o circoscrizionale;
b) della giunta regionale o provinciale o dei loro
presidenti, della giunta comunale o del sindaco, di
assessori regionali, provinciali o comunali.
4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si
trovano nelle condizioni di cui al comma 1 e' nulla.
L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida
dell'elezione e' tenuto a revocarla non appena venuto a
conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
4-bis. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate
al comma 1: a) coloro che hanno riportato una condanna non
definitiva per uno dei delitti indicati al comma 1,
lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli
articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319,
319-ter e 320 del codice penale; b) coloro che, con
sentenza di primo grado, confermata in appello per la
stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una
pena non inferiore a due anni di reclusione per un
delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina; c)
coloro nei cui confronti l'autorita' giudiziaria ha
applicato, con provvedimento non definitivo, una misura
di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una
delle associazioni di cui all'art. 1 della legge 31
maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della
legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di
diritto consegue, altresi', quando e' disposta
l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli
articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale.
Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi non sono
computati al fine della verifica del numero legale, ne'
per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza
qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre
effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera,
tuttavia, se entro i termini di cui al precedente periodo
l'impugnazione in punto di responsabilita' e' rigettata
anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi
la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine
di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.
4-ter. A cura della cancelleria del tribunale o della
segreteria del pubblico ministero i provvedimenti
giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del
comma 4-bis sono comunicati al commissario del Governo
se adottati a carico del presidente della giunta
regionale, di un assessore regionale o di un consigliere
regionale ed al prefetto negli altri casi. Il prefetto,
accertata la sussistenza di una causa di sospensione,
provvede a notificare il relativo provvedimento agli
organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato
la nomina. Nei casi in cui la causa di sospensione
interviene nei confronti del presidente della giunta
regionale, di un assessore regionale o di un consigliere
regionale, il commissario del Governo ne da' immediata
comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il
quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il
Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che
accerta la sospensione. Tale provvedimento e' notificato,
a cura del commissario del Governo, al competente
consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti
adempimenti di legge. Per la regione siciliana e la
regione Valle d'Aosta le competenze del commissario del
Governo sono esercitate, rispettivamente, dal
commissario dello Stato e dal presidente della
commissione di coordinamento. Per la durata della
sospensione al consigliere regionale spetta un
assegno pari all'indennita' di carica ridotta di una
percentuale fissata con legge regionale.
4-quater. La sospensione cessa nel caso in cui nei
confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della
misura coercitiva di cui al comma 4-bis, ovvero venga
emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di
non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione
o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o
sentenza di annullamento ancorche' con rinvio. In tal
caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono
essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla
prima adunanza dell'organo che ha proceduto
all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla
nomina.
4-quinquies. Chi ricopre una delle cariche indicate
al comma 1 decade da essa di diritto dalla data del
passaggio in giudicato della sentenza di condanna o
dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento
che applica la misura di prevenzione.
4-sexies. Le disposizioni previste dai commi
precedenti non si applicano nei confronti di chi e'
stato condannato con sentenza passata in giudicato o
di chi e' stato sottoposto a misura di prevenzione
con provvedimento definitivo, se e' concessa la
riabilitazione ai sensi dell'art. 178 del codice penale o
dell'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.
4-septies. Qualora ricorra alcuna delle condizioni di
cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1
nei confronti del personale dipendente delle
amministrazioni pubbliche, compresi gli enti ivi
indicati, si fa luogo alla immediata sospensione
dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio
ricoperti. Per il personale degli enti locali la
sospensione e' disposta dal capo dell'amministrazione o
dell'ente locale ovvero dal responsabile dell'ufficio
secondo la specifica competenza, con le modalita' e
procedure previste dai rispettivi ordinamenti. Per il
personale appartenente alle regioni e per gli
amministratori e i componenti degli organi delle unita'
sanitarie locali, la sospensione e' adottata dal presidente
della giunta regionale, fatta salva la competenza, nella
regione Trentino-Alto Adige, dei presidenti delle province
autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine i provvedimenti
emanati dal giudice sono comunicati, a cura della
cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico
ministero, ai responsabili delle amministrazioni o enti
locali indicati al comma 1.
4-octies. Al personale dipendente di cui al comma
4-septies si applicano altresi' le disposizioni dei commi
4-quinquies e 4-sexies.
5. Quando, in relazione a fatti o attivita' comunque
riguardanti gli enti di cui al comma 1, l'autorita'
giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la
sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli
enti medesimi e vi e' la necessita' di verificare che
non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo
mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto puo'
accedere presso gli enti interessati per acquisire
dati e documenti ed accertare notizie concernenti i
servizi stessi.
6. Copie dei provvedimenti di cui al comma 5 sono
trasmesse all'alto commissario per il coordinamento
della lotta contro la delinquenza mafiosa".
- Si riporta il testo dell'art. 444 del codice di
procedura penale:
"Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1.
L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al
giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e
diminuita fino a un terzo, non supera due anni di
reclusione e di arresto, soli o congiunti a pena
pecuniaria.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene che la
qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione e
la comparizione delle circostanze prospettate dalle parti
sono corrette, dispone con sentenza l'applicazione della
pena indicata, enunciando nel dispositivo che vi e' stata
la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte
civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; non
si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia, alla concessione della
sospensione condizionale della pena. In questo caso il
giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non
puo' essere concessa, rigetta la richiesta".