Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
ART. 1
1 - I giudizi civili pendenti davanti al pretore alla data del 30
aprile 1995, rientranti, in base alla normativa vigente alla data di
entrata in vigore della presente legge, nella competenza del giudice
di pace, sono attribuiti al giudice di pace competente per
territorio, con esclusione:
a) di quelli gia' trattenuti per la decisione alla data di
entrata in vigore della presente legge e che non siano
successivamente rimessi in istruttoria;
b) di quelli devoluti alla competenza del pretore in base al
criterio della materia.
2. Sono altresi' attribuiti al giudice di pace, esclusi quelli gia'
trattenuti per la decisione alla data di entrata in vigore della
presente legge e che non siano successivamente rimessi in
istruttoria, i giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995,
relativi all'azione di apposizione di termini ed all'azione di
osservanza delle distanze stabilite dal codice civile, dai
regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle
siepi nonche' quelli relativi alla misura e alle modalita' d'uso dei
servizi di condominio di case e quelli relativi a rapporti tra
proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in
materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori,
scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale
tollerabilita'.