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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Trapianto parziale di fegato
1. In deroga al divieto di cui all'articolo 5 del codice civile e'
ammesso disporre a titolo gratuito di parti di fegato al fine
esclusivo del trapianto tra persone viventi.
2. Ai fini di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni della legge 26 giugno 1967, n. 458.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 5 del codice civile, e' il seguente:
"Art. 5 (Atti di disposizione del proprio corpo). -
Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati
quando cagionino una diminuzione permanente della
integrita' fisica, o quando siano altrimenti contrari
alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume".
- La legge 26 giugno 1967, n. 458, reca: "Trapianto
del rene tra persone viventi".