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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1
(Risultati differenziali).
1. Per l'anno 2000, il livello massimo del saldo netto da
finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 79.500
miliardi, al netto di lire 33.454 miliardi per regolazioni debitorie.
Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello
massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11
della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 2,
commi 13, 14, 15, 16 e 17, della legge 25 giugno 1999, n. 208, ivi
compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non
superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non
considerati nel bilancio di previsione per il 2000, resta fissato, in
termini di competenza, in lire 350.800 miliardi per l'anno
finanziario 2000.
2. Per gli. anni 2001 e, 2002 il livello massimo del saldo netto
da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto
conto degli effetti della presente legge, e' determinato,
rispettivamente, in lire 72.700 miliardi ed in lire 41.300 miliardi,
al netto di lire 7.686 miliardi per l'anno 2001 e lire 3.561 miliardi
per l'anno 2002, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del
ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 384.000
miliardi ed in lire 298.500 miliardi. Per il bilancio programmatico
degli anni 2001 e 2002, il livello massimo del saldo netto da
finanziare e' determinato, rispettivamente, in lire 68.300 miliardi
ed in lire 51.800 miliardi ed il livello massimo del ricorso al
mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 379.600 miliardi ed
in lire 309.000 miliardi.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si
intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare
prima della scadenza o ristrutturare passivita' preesistenti con
ammortamento a carico dello Stato.
4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2000
rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare
gli obiettivi sull'indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal
Documento di programmazione economico-finanziaria 2000-2003. In
quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le eventuali maggiori
entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale, determinate ai
sensi della legge 13 maggio 1999, n. 133, e le minori spese sono
destinate alla riduzione della pressione fiscale, salvo che si renda
necessario finanziare interventi di particolare rilievo per lo.
sviluppo economico ovvero fare fronte a situazioni di emergenza
economico-finanziaria.