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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
ART. 1.
(Disposizioni per il Ministero per i beni e le attivita' culturali).
1. Per far fronte alle esigenze di apertura quotidiana con orari
prolungati di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e
archivi di Stato, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e'
autorizzato a stipulare fino ad un massimo di millecinquecento
contratti di lavoro a tempo determinato a decorrere dal 1 dicembre
1999 e fino al 30 giugno 2001.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero per i beni e
le attivita' culturali puo' provvedere prioritariamente a rinnovare i
contratti di lavoro a tempo determinato gia' autorizzati per l'anno
1999 fino a un massimo di millecinquecento, utilizando le procedure
di cui all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 14 novembre
1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio
1993, n.4.
3. Per le stesse finalita' di cui al comma 1 si puo' provvedere
attraverso la stipulazione di contratti a tempo determinato per
soggetti impegnati in lavori socialmente utili per effetto della
convenzione tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e
il Ministero per i beni e le attivita' culturali; ai sensi
dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n.
468. Con la stipulazione dei suddetti contratti i soggetti
interessati decadono dal beneficio degli incentivi previsti
dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997 e dal
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale emanato di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica del 21 maggio 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1998.
4. A decorrere dal 31 ottobre 1999 e fino al 30 giugno 2001, le
risorse per lavoro straordinario del Ministero per i beni e le
attivita' culturali possono essere utilizzate per i progetti di
apertura prolungata di musei, gallerie, aree archeologiche,
biblioteche e archivi di Stato.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, nel limite
massimo di lire 5 miliardi per l'anno l999, di lire 45 miliardi per
l'anno 2000 e di lire 30 miliardi per l'anno 2001, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando, quanto a lire
5.000 milioni per il 1999 e a lire 17.550 milioni per il 2000,
l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia e,
quanto a lire 27.450 milioni per il 2000 e a lire 30.000 milioni per
il 200 l, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3, comma 2-bis, del
decreto-legge 14 novembre n. 433 (Misure urgenti per il
funzionamento dei musei statali), convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, e' il
seguente:
"2-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, il
Ministero per i beni culturali e ambientali e' autorizzato
a costituire rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno
o parziale, secondo le disposizioni di cui all'art. 7,
comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, con il
personale che ha gia' prestato servizio a tempo determinato
nell'ambito dell'amministrazione dei beni culturali e
ambientali, utilizzando graduatorie regionali formate in
base alla durata del periodo di servizio complessivamente
prestato nell'ultimo quinquennio".
- Il testo dell'art. 5, comma 4, del decreto
legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 (Revisione della
disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'art.
22 della legge 24 giugno 1997, n. 196), e' il seguente:
"4. I progetti possono essere redatti sulla base di
convenzioni elaborate dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale con le amministrazioni pubbliche aventi
competenze interregionali. Le convenzioni contengono il
piano generale di svolgimento delle attivita' di lavori
socialmente utili, mentre le modalita' di attuazione in
ambito locale sono contenute nei singoli progetti da
presentare agli organi regionali competenti per
l'approvazione. Le disposizioni contenute nel presente
comma non si applicano ai progetti interregionali
presentati entro il 31 dicembre 1997".
- Il testo dell'art. 12 del citato decreto
legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e' il seguente:
"Art. 12. - 1. Le disposizioni di cui al presente
articolo si riferiscono ai lavoratori impegnati o che siano
stati impegnati, entro la data del 31 dicembre 1997, per
almeno dodici mesi, in progetti approvati ai sensi
dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608.
2. Durante i periodi di utilizzazione nei lavori
socialmente utili i lavoratori di cui al comma 1 continuano
ad essere inseriti nelle liste regionali di mobilita' di
cui all'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, senza
approvazione della lista medesima da parte delle competenti
commissioni regionali per l'impiego. L'inserimento e'
disposto dal responsabile della direzione regionale del
lavoro - settore politiche del lavoro, su segnalazione
delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il
collocamento in agricoltura, le quali inviano
tempestivamente al predetto ufficio i relativi elenchi
comprendenti i nominativi dei lavoratori impegnati in
lavori socialmente utili.
3. L'utilizzazione nei lavori socialmente utili
costituisce, per i lavoratori di cui al comma 1, titolo di
preferenza nei pubblici concorsi qualora, per questi
ultimi, sia richiesta la medesima professionalita' con la
quale il soggetto e' stato adibito ai predetti lavori.
4. Ai lavoratori di cui al comma 1, gli stessi enti
pubblici che li hanno utilizzati riservano una quota del 30
per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti a
selezione di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987,
n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Per favorire la ricollocazione lavorativa ovvero
il raggiungimento dei trattamenti pensionistici per i
lavoratori di cui al comma 1, possono essere adottate, nei
limiti delle risorse a cio' preordinate sul Fondo per
l'occupazione e secondo le modalita' stabilite nel decreto
di cui al comma 8, le seguenti misure:
a) nel caso in cui ai lavoratori manchino meno di
cinque anni al raggiungimento dei requisiti per il
pensionamento di anzianita' o di vecchiaia, la concessione
di un contributo a fondo perduto a fronte dell'onere
relativo al proseguimento volontario della contribuzione
ovvero all'erogazione anticipata del trattamento relativo
all'anzianita' maturata;
b) l'assunzione a carico del Fondo per
l'occupazione del contributo a fondo perduto nel caso di
presentazione di un progetto di lavoro autonomo secondo le
modalita' di cui all'art. 9-septies del citato
decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996;
c) la concessione al datore di lavoro, ivi
compresi quelli di cui all'art. 2 della legge 24 giugno
1997, n. 196, di un contributo aggiuntivo ai benefici gia'
previsti dalla legislazione vigente, fino al massimo
consentito dalla normativa comunitaria, nel caso di
assunzione a tempo indeterminato.
6. Allo scopo di favorire la creazione di stabili
opportunita' occupazionali per i soggetti di cui al
presente articolo, il successivo affidamento a terzi di cui
all'art. 10, comma 1, lettera b), potra' avvenire anche in
deroga alle procedure di evidenza pubblica.
7. Per i progetti di pubblica utilita' destinati ai
soggetti di cui al presente articolo, approvati entro il
31 dicembre 1998, non si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 2, comma 6, e 6, comma 9.
8. Le risorse del Fondo per l'occupazione di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, destinate agli interventi di cui al presente
articolo, sono definite con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo
decreto sono definite ulteriori forme di incentivazione
alla ricollocazione lavorativa dei lavoratori di cui al
presente articolo, nonche' le modalita' di attuazione delle
misure di cui al comma 5".
- Il decreto del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, emanato di concerto con Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica del
21 maggio 1998, reca: "Misure per favorire la
ricollocazione lavorativa ovvero il raggiungimento dei
requisiti pensionistici per i lavoratori impegnati nei
lavori socialmente utili".