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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita')
1. La presente legge, nel rispetto delle linee di intervento
fissate dal Documento di programmazione economico-finanziaria, ha la
finalita' di:
a) assicurare coerenza programmatica e continuita' pluriennale
agli interventi pubblici nei settori agricolo, agroalimentare,
agroindustriale e forestale, favorendone l'evoluzione strutturale;
b) accrescere, mediante l'armonizzazione dei costi medi di
produzione con quelli degli altri Paesi dell'Unione europea, le
capacita' concorrenziali del sistema agroalimentare italiano nel
mercato europeo ed internazionale perseguendo la massima
valorizzazione delle produzioni agricole e la tutela del consumatore,
nonche' il riequilibrio delle strutture produttive nelle diverse aree
del Paese;
c) promuovere le politiche di sviluppo e di salvaguardia del
mondo rurale, attraverso il sostegno all'economia multifunzionale nel
quadro di uno sviluppo sostenibile e del riequilibrio territoriale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.