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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Delegificazione di norme
e regolamenti di semplificazione)
1. In attuazione dell'articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo
1997, n. 59, sono emanati regolamenti ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la delegificazione e
la semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui agli
allegati 1 e 2 della presente legge. I regolamenti si conformano ai
criteri e principi e sono emanati con le procedure di cui
all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, e agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono
individuate forme stabili di consultazione delle organizzazioni
produttive e delle categorie, comprese le associazioni nazionali
riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei
consumatori, interessate ai processi di regolazione e
semplificazione.
Avvertenza:
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale -
del 25 marzo 1999 si procedera' alla ripubblicazione del testo della
presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8,
comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.