Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di
tipo mafioso)
1. E' istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo di
rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso,
di seguito denominato "Fondo". Il Fondo e' alimentato:
a) da un contributo dello Stato pari a lire 20 miliardi annue;
b) dai rientri previsti dall'articolo 2.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.