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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per la realizzazione di interventi di restauro, conservazione e
valorizzazione di beni culturali e per la concessione dei relativi
contributi, ivi compresi quelli destinati alla realizzazione dei
musei, sono autorizzati:
a) per i beni non statali un limite di impegno quindicennale di
lire 6 miliardi a decorrere dal 1999 da assegnare ai destinatari dei
contributi;
b) per i beni statali una spesa di lire 19 miliardi per ciascuno
degli anni 1999 e 2000 e di lire 5 miliardi per l'anno 2001.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali,
adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, sono definiti i criteri per l'accesso ai contributi di
cui al comma 1, lettera a), nonche' gli interventi da finanziare ai
sensi del predetto comma 1, lettera b).
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo,
pari a lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, a lire
11 miliardi per l'anno 2001 e a lire 6 miliardi annue a decorrere
dall'anno 2002, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001 mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 6
miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire
19 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e a lire 5 miliardi
per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e
le attivita' culturali.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.