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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e
del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi,
dopo che su di essi sono stati acquisiti gli altri pareri previsti da
disposizioni di legge ovvero sono trascorsi i termini prescritti per
l'espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta
giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni
competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati
anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il
parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi
ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati,
il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3,
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati
ai sensi del comma 1
5. Il termine per l'esercizio della delega per l'attuazione della
direttiva 97/5/CE e' di sei mesi.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per la materia, ai sensi
dell'Art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE), nella nota finale unica relativa agli
allegati A, B, C. Nota all'Art. 1:
- L'Art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), cosi' recita:
"Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'Art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto
legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla
legge di delegazione; il testo del decreto legislativo
adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della
Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima
della scadenza. 3. Se la delega legislativa si
riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti
suscettibili di separata disciplina, il Governo puo'
esercitare mediante piu' atti successivi per uno o piu'
degli oggetti predetti. In relazione al termine finale
stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa
periodicamente le Camere sui criteri che segue
nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In
ogni caso, qualora il termine per l'esercizio della delega
ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il
parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il
parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due
Camere competenti per materia entro sessanta giorni,
indicando specificamente le eventuali disposizioni non
ritenute corrispondenti alle direttive della legge di
delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi,
esaminato il parere, ritrasmette con le sue osservazioni e
con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per
il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta
giorni".