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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Nel centenario della Societa' italiana di fisica, la palazzina
di proprieta' del demanio, sita a Roma, in via Panisperna n. 89,
attualmente utilizzata dagli uffici del Ministero dell'interno, viene
dedicata alla memoria di Enrico Fermi ed al suo gruppo di scienziati
e ricercatori che ivi ottennero risultati scientifici rivoluzionari
per la cultura e la societa' del nostro tempo e destinata a Museo
storico della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi",
quale ente vigilato dal Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica.
2. Con l'istituzione del Museo storico della fisica sono
ripristinati gli ambienti originali dell'aula magna, della
biblioteca, dei laboratori e del Museo.
3. L'ordinamento del Museo e' disciplinato con regolamento,
emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, dal Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i
beni e le attivita' culturali. Il direttore del Museo e' nominato con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, emanato di concerto con il Ministro per i beni e le
attivita' culturali.
4. Per l'istituzione del Museo e' autorizzata la spesa di lire 3
miliardi per il 1999, da iscrivere nello stato di previsione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
5. Per il funzionamento del Museo il Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica eroga appositi contributi a
valere sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca
finanziati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica, istituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204, a partire dal 1999, il quale e' incrementato a
tal fine di lire 2 miliardi annue a decorrere dal 1999.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando
la necessita' di apposita autorizzazione da parte
della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione".
- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204 (Disposizioni per il coordinamento, la
programmazione e la valutazione della politica
nazionale relativa alla ricerca scientifica e
tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d),
della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:
"Art. 7 (Competenze del MURST). - 1. A partire dal 1
gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare al Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR), di cui all'art. 11 della
legge 22 dicembre 1977, n. 951, all'ASI, di cui
all'art. 15, comma 1, lettera a), della legge 30 maggio
1988, n. 186, e all'art. 5 della legge 31 maggio 1995, n.
233; all'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS), di
cui all'art. 16, comma 2, della legge 30 novembre 1989,
n. 399; agli enti finanziati dal MURST ai sensi dell'art.
1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, gia'
concessi ai sensi dell'art. 11, terzo comma, lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, sono determinati con unica
autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito Fondo
ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca
finanziati dal MURST, istituito nello stato di previsione
del medesimo Ministero. Al medesimo Fondo affluiscono, a
partire dal 1 gennaio 1999, i contributi all'Istituto
nazionale per la fisica della materia (INFM), di cui
all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 506, nonche' altri contributi e
risorse finanziarie che saranno stabilite per legge in
relazione alle attivita' dell'Istituto nazionale di
fisica nucleare (INFN), dell'INFM e relativi
laboratori di Trieste e di Grenoble, del Programma
nazionale di ricerche in Antartide, dell'Istituto nazionale
per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna.
Il fondo e' determinato ai sensi dell'art. 11, terzo
comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni e integrazioni. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito annualmente
tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MURST con
decreti del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, comprensivi di
indicazioni per i due anni successivi, emanati previo
parere delle commissioni parlamentari competenti per
materia, da esprimersi entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla richiesta. Nelle more del
perfezionamento dei predetti decreti e al fine di
assicurare l'ordinata prosecuzione delle attivita', il
MURST e' autorizzato ad erogare acconti agli enti
sulla base delle previsioni contenute negli schemi dei
medesimi decreti, nonche' dei contributi assegnati come
competenza nel precedente anno.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo il Consiglio nazionale della
scienza e tecnologia (CNST), di cui all'art. 11 della
legge 9 maggio 1989, n. 168, e' soppresso. Sono fatti
salvi le deliberazioni e gli atti adottati dal predetto
organo fino alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
4. Alla legge 9 maggio 1989, n. 168, sono apportate
le seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) nel comma 1 dell'art. 2, la lettera b), e'
sostituita dalle seguenti '' b) valorizza e sostiene,
anche con adeguato supporto finanziario, la ricerca
libera nelle universita' e negli enti di ricerca, nel
rispetto delle autonomie previste dalla presente legge e
definite nei rispettivi ordinamenti, promuovendo
opportune integrazioni e sinergie tra la ricerca pubblica
e quella del settore privato, favorendone lo sviluppo nei
settori di rilevanza strategica; bbis ) sovrintende al
monitoraggio del PNR, con riferimento anche alla verifica
della coerenza tra esso e i piani e i programmi delle
amministrazioni dello Stato e degli enti da esse vigilati;
riferisce al CIPE sull'attuazione del PNR; redige ogni
tre anni un rapporto sullo stato di attuazione del
medesimo e sullo stato della ricerca nazionale; bter )
approva i programmi pluriennali degli enti di ricerca,
con annesso finanziamento a carico dell'apposito Fondo
istituito nel proprio stato di previsione, verifica il
rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di
personale, approva statuti e regolamenti di enti
strumentali o agenzie da esso vigilate, esercita le
funzioni di cui all'art. 8 nei confronti degli enti non
strumentali, con esclusione di ogni altro atto di
controllo o di approvazione di determinazioni di enti
o agenzie, i quali sono comunque tenuti a comunicare al
Ministero i bilancio'';
b) nella lettera c) del comma 1 dell'art. 2, le parole
''sentito il CNST'' sono soppresse;
c) nel comma 1 dell'art. 2, la lettera d) e'
sostituita dalla seguente: '' d) riferisce al
Parlamento ogni anno in apposita audizione
sull'attuazione del PNR e sullo stato della ricerca
nazionale'';
d) nelle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 2
le parole ''sentito il CNST'' sono soppresse;
e) nel comma 1 dell'art. 2, la lettera g) e'
sostituita dalla seguente: '' g) coordina le funzioni
relative all'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita
ai sensi dell'art. 63 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ridefinendone con
apposito decreto ministeriale finalita' ed
organizzazione, ed esercita altresi', nell'ambito di
attivita' di ricerca scientifica e tecnologica, funzioni di
supporto al monitoraggio e alla valutazione della
ricerca, nonche' di previsione tecnologica e di analisi
di impatto delle tecnologie'';
f) il comma 3 dell'art. 2 e' soppresso;
g) i commi 1 e 2 dell'art. 3 sono soppressi e nel comma 3
dell'art. 3 le parole ''sentito il CNST'' sono soppresse;
h) nel comma 2 dell'art. 8 le parole da ''il
quale'' fino a ''richiesta'' sono soppresse;
i) l'art. 11 e' soppresso.
5. Nel comma 9, secondo periodo, dell'art. 51 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole da ''previo
parere'' fino a ''n. 59'' sono soppresse.
6. E' abrogata ogni altra vigente disposizione che
determina competenze del CNST.
7. E' abrogato l'art. 64 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a
partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
alla lettera g) del comma 1 dell'art. 2 della legge 9
maggio 1989, n. 168, come modificata dalla lettera e) del
comma 4.
8. Fino alla data di insediamento dei CSN e dell'AST,
l'art. 4, comma 3, lettera a), non si applica nella parte
in cui sono previste loro osservazioni e proposte
preliminarmente all'approvazione del PNR. In sede di
prima applicazione del presente decreto, in assenza di
approvazione del PNR, il Fondo speciale puo' essere
ripartito, con delibera del CIPE, per finanziare
interventi di ricerca di particolare rilevanza
strategica.
9. I comitati nazionali di consulenza, il consiglio di
presidenza e la giunta amministrativa del CNR sono
prorogati fino alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di riordino del CNR stesso, da emanarsi ai
sensi degli articoli 11, comma 1, lettera d), 14 e 18
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e comunque non oltre il
31 dicembre 1998.
10. L'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e
tecnologica sulla montagna, di cui all'art. 5, comma 4,
della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' inserito tra gli
enti di ricerca a carattere non strumentale ed e'
disciplinato dalle disposizioni di cui all'art. 8 della
legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni
e integrazioni, alle quali si uniforma il decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica previsto dal predetto art. 5, comma 4, della
legge n. 266".