Legge Ordinaria n. 62 del 15/03/1999 G.U. n. 63 del 17 Marzo 1999
Trasformazione dell' Istituto di fisica in via Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Nel centenario  della Societa' italiana di  fisica, la palazzina
di proprieta'  del demanio,  sita a  Roma, in  via Panisperna  n. 89,
attualmente utilizzata dagli uffici del Ministero dell'interno, viene
dedicata alla memoria di Enrico Fermi  ed al suo gruppo di scienziati
e ricercatori  che ivi ottennero risultati  scientifici rivoluzionari
per la  cultura e la  societa' del nostro  tempo e destinata  a Museo
storico della  fisica e  Centro di studi  e ricerche  "Enrico Fermi",
quale ente  vigilato dal  Ministero dell'universita' e  della ricerca
scientifica e tecnologica.
  2.  Con   l'istituzione  del   Museo  storico  della   fisica  sono
ripristinati   gli   ambienti   originali  dell'aula   magna,   della
biblioteca, dei laboratori e del Museo.
  3.  L'ordinamento  del  Museo   e'  disciplinato  con  regolamento,
emanato, ai  sensi dell'articolo 17,  comma 3, della legge  23 agosto
1988,  n.   400,  dal  Ministro  dell'universita'   e  della  ricerca
scientifica e  tecnologica, di concerto  con il Ministro  del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i
beni e le attivita' culturali. Il direttore del Museo e' nominato con
decreto del  Ministro dell'universita' e della  ricerca scientifica e
tecnologica, emanato  di concerto  con il  Ministro per  i beni  e le
attivita' culturali.
  4. Per  l'istituzione del Museo e'  autorizzata la spesa di  lire 3
miliardi  per il  1999, da  iscrivere nello  stato di  previsione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
  5. Per  il funzionamento del  Museo il Ministro  dell'universita' e
della ricerca  scientifica e tecnologica eroga  appositi contributi a
valere sul Fondo  ordinario per gli enti e le  istituzioni di ricerca
finanziati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica,  istituito dall'articolo  7 del decreto  legislativo 5
giugno 1998, n.  204, a partire dal 1999, il  quale e' incrementato a
tal fine di lire 2 miliardi annue a decorrere dal 1999.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note all'art. 1:
            - Il   testo dell'art. 17,  comma    3,  della  legge  23
          agosto  1988,  n.   400   (Disciplina   dell'attivita'   di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il seguente:
            "3.  Con   decreto ministeriale  possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione".
            - Il  testo dell'art. 7 del  decreto legislativo 5 giugno
          1998, n.  204  (Disposizioni  per   il   coordinamento,  la
          programmazione    e    la valutazione     della    politica
          nazionale   relativa      alla      ricerca  scientifica  e
          tecnologica,  a  norma  dell'art.  11, comma 1, lettera d),
          della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:
            "Art. 7 (Competenze  del MURST). - 1. A partire    dal  1
          gennaio  1999  gli stanziamenti   da destinare al Consiglio
          nazionale delle ricerche (CNR),  di cui  all'art. 11  della
          legge   22 dicembre   1977, n.    951,  all'ASI,  di    cui
          all'art.  15, comma  1, lettera  a), della  legge 30 maggio
          1988,  n.  186, e all'art. 5 della legge 31 maggio 1995, n.
          233; all'Osservatorio geofisico   sperimentale (OGS),    di
          cui    all'art. 16, comma 2, della  legge 30 novembre 1989,
          n. 399;  agli enti finanziati dal MURST  ai sensi dell'art.
          1, comma  43, della legge  28 dicembre 1995,  n. 549,  gia'
          concessi  ai  sensi dell'art.   11, terzo   comma,  lettera
          d),    della    legge    5   agosto   1978,   n.   468,   e
          successive  modificazioni,  sono  determinati  con    unica
          autorizzazione  di  spesa  ed affluiscono ad apposito Fondo
          ordinario  per  gli  enti  e  le  istituzioni  di   ricerca
          finanziati  dal MURST,  istituito nello stato di previsione
          del medesimo Ministero. Al medesimo   Fondo affluiscono,  a
          partire  dal  1 gennaio   1999, i   contributi all'Istituto
          nazionale per  la fisica della  materia (INFM),   di    cui
          all'art.  11,    comma    1, del   decreto legislativo   30
          giugno 1994,   n.   506,   nonche' altri    contributi    e
          risorse  finanziarie  che  saranno  stabilite  per legge in
          relazione alle attivita'    dell'Istituto  nazionale     di
          fisica      nucleare    (INFN),  dell'INFM    e    relativi
          laboratori  di Trieste  e   di   Grenoble,   del  Programma
          nazionale di ricerche in Antartide, dell'Istituto nazionale
          per  la  ricerca scientifica e  tecnologica sulla montagna.
          Il fondo e' determinato ai   sensi  dell'art.    11,  terzo
          comma,  lettera    d), della legge   5    agosto  1978,  n.
          468,  e  successive    modificazioni  e integrazioni.    Il
          Ministro    del      tesoro,   del   bilancio     e   della
          programmazione  economica, e'  autorizzato ad    apportare,
          con  propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
            2.  Il  Fondo  di cui al comma 1 e' ripartito annualmente
          tra gli enti e  le  istituzioni finanziati  dal  MURST  con
          decreti   del    Ministro  dell'universita'      e    della
          ricerca      scientifica   e    tecnologica, comprensivi di
          indicazioni  per  i    due  anni successivi, emanati previo
          parere  delle commissioni   parlamentari   competenti   per
          materia,  da esprimersi  entro  il  termine  perentorio  di
          trenta     giorni     dalla  richiesta.  Nelle  more    del
          perfezionamento  dei  predetti    decreti  e  al  fine   di
          assicurare  l'ordinata    prosecuzione  delle attivita', il
          MURST e'  autorizzato  ad   erogare   acconti   agli   enti
          sulla   base   delle previsioni contenute  negli schemi dei
          medesimi  decreti, nonche' dei  contributi  assegnati  come
          competenza nel precedente anno.
            3.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del
          presente decreto legislativo il Consiglio  nazionale  della
          scienza  e  tecnologia  (CNST),  di cui all'art.   11 della
          legge 9 maggio 1989,   n. 168, e' soppresso.    Sono  fatti
          salvi  le deliberazioni   e gli atti adottati  dal predetto
          organo fino alla data di entrata  in  vigore  del  presente
          decreto.
            4.  Alla    legge 9 maggio  1989, n.  168, sono apportate
          le seguenti modificazioni ed integrazioni:
            a) nel   comma 1   dell'art. 2,    la  lettera    b),  e'
          sostituita  dalle  seguenti   '' b)  valorizza e  sostiene,
          anche   con adeguato   supporto finanziario,    la  ricerca
          libera  nelle   universita' e   negli enti  di ricerca, nel
          rispetto delle autonomie previste dalla  presente  legge  e
          definite    nei    rispettivi    ordinamenti,   promuovendo
          opportune integrazioni e sinergie tra la  ricerca  pubblica
          e  quella  del settore privato, favorendone lo sviluppo nei
          settori di rilevanza strategica; bbis  )    sovrintende  al
          monitoraggio del  PNR, con  riferimento anche alla verifica
          della    coerenza  tra  esso e i piani  e i programmi delle
          amministrazioni dello Stato e degli  enti da esse vigilati;
          riferisce al CIPE  sull'attuazione del   PNR;  redige  ogni
          tre  anni    un  rapporto  sullo  stato   di attuazione del
          medesimo e sullo stato  della ricerca nazionale;    bter  )
          approva   i programmi  pluriennali  degli enti  di ricerca,
          con  annesso  finanziamento a  carico  dell'apposito  Fondo
          istituito nel proprio  stato  di  previsione,  verifica  il
          rispetto  della  programmazione triennale del fabbisogno di
          personale, approva  statuti  e    regolamenti    di    enti
          strumentali  o   agenzie   da   esso  vigilate, esercita le
          funzioni  di cui all'art. 8 nei confronti   degli enti  non
          strumentali,    con  esclusione   di ogni   altro atto   di
          controllo  o di approvazione  di  determinazioni di    enti
          o   agenzie, i  quali  sono comunque tenuti a comunicare al
          Ministero i bilancio'';
            b) nella lettera c) del comma 1 dell'art.  2,  le  parole
          ''sentito il CNST'' sono soppresse;
            c)    nel  comma    1 dell'art.   2, la   lettera d)   e'
          sostituita   dalla seguente:    ''    d)    riferisce    al
          Parlamento     ogni     anno     in     apposita  audizione
          sull'attuazione  del  PNR  e  sullo  stato  della   ricerca
          nazionale'';
            d)   nelle lettere  e)  ed f)  del  comma 1  dell'art.  2
          le  parole ''sentito il CNST'' sono soppresse;
            e)   nel comma   1 dell'art.   2, la    lettera  g)    e'
          sostituita    dalla  seguente: '' g) coordina   le funzioni
          relative all'Anagrafe nazionale delle  ricerche,  istituita
          ai   sensi dell'art.  63  del decreto  del Presidente della
          Repubblica  11  luglio  1980,  n.  382,  ridefinendone  con
          apposito      decreto       ministeriale    finalita'    ed
          organizzazione,    ed  esercita  altresi',  nell'ambito  di
          attivita' di ricerca scientifica e tecnologica, funzioni di
          supporto      al  monitoraggio  e  alla  valutazione  della
          ricerca, nonche'  di previsione  tecnologica e  di  analisi
          di impatto delle tecnologie'';
               f) il comma 3 dell'art. 2 e' soppresso;
            g) i commi 1 e 2 dell'art. 3 sono soppressi e nel comma 3
          dell'art.  3 le parole ''sentito il CNST'' sono soppresse;
            h)    nel  comma   2   dell'art. 8   le   parole da  ''il
          quale'' fino  a ''richiesta'' sono soppresse;
               i) l'art. 11 e' soppresso.
            5.  Nel comma  9,  secondo  periodo, dell'art.  51  della
          legge  27 dicembre 1997,  n. 449, le  parole da    ''previo
          parere'' fino  a ''n.  59'' sono soppresse.
            6.   E'  abrogata  ogni  altra vigente  disposizione  che
          determina competenze del CNST.
            7.   E'   abrogato   l'art.   64     del   decreto    del
          Presidente    della  Repubblica  11  luglio 1980, n. 382, a
          partire dalla data di entrata in vigore del  decreto di cui
          alla lettera g)  del comma 1   dell'art. 2  della  legge  9
          maggio  1989, n. 168, come modificata  dalla lettera e) del
          comma 4.
            8. Fino  alla data di  insediamento dei  CSN e  dell'AST,
          l'art.  4, comma 3, lettera a), non si  applica nella parte
          in cui  sono  previste  loro    osservazioni  e    proposte
          preliminarmente  all'approvazione    del  PNR. In sede   di
          prima applicazione del presente   decreto,  in  assenza  di
          approvazione   del  PNR,  il  Fondo  speciale  puo'  essere
          ripartito, con delibera   del    CIPE,   per     finanziare
          interventi    di      ricerca    di  particolare  rilevanza
          strategica.
            9. I comitati nazionali di consulenza,  il  consiglio  di
          presidenza  e  la  giunta    amministrativa  del   CNR sono
          prorogati  fino alla  data di entrata in vigore del decreto
          legislativo di riordino del  CNR  stesso,  da  emanarsi  ai
          sensi  degli  articoli  11,    comma 1, lettera d), 14 e 18
          della legge 15 marzo 1997, n. 59, e comunque non  oltre  il
          31 dicembre 1998.
            10.  L'Istituto   nazionale per la ricerca  scientifica e
          tecnologica sulla montagna,  di cui  all'art. 5,  comma  4,
          della  legge   7 agosto 1997, n.  266, e' inserito  tra gli
          enti   di ricerca  a    carattere  non  strumentale  ed  e'
          disciplinato  dalle  disposizioni di   cui all'art. 8 della
          legge 9  maggio 1989,  n.  168, e  successive modificazioni
          e integrazioni,  alle  quali  si    uniforma   il   decreto
          del  Ministro dell'universita' e  della ricerca scientifica
          e  tecnologica previsto dal predetto art. 5, comma 4, della
          legge n. 266".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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