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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Collocamento dei disabili)
1. La presente legge ha come finalita' la promozione dell'inserimento
e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del
lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa
si applica:
a) alle persone in eta' lavorativa affette da minorazioni fisiche,
psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che
comportino una riduzione della capacita' lavorativa superiore al 45
per cento, accertata dalle competenti commissioni per il
riconoscimento dell'invalidita' civile in conformita' alla tabella
indicativa delle percentuali di invalidita' per minorazioni e
malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanita'
sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni
elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanita;
b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidita'
superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio
1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e
successive modificazioni;
d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e
invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava
categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni.
2. Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti
coloro che sono colpiti da cecita' assoluta o hanno un residuo visivo
non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale
correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da
sordita' dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua
parlata.
3. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti
di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni,
28 luglio 1960, n. 778, 5 marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231,
3 giugno 1971, n. 397, e 29 marzo 1985, n. 113, le norme per i
massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi 21
luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403, le norme per i
terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11
gennaio 1994, n. 29, e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui
all'articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Per l'assunzione
obbligatoria dei sordomuti restano altresi' ferme le disposizioni di
cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.
4. L'accertamento delle condizioni di disabilita' di cui al presente
articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento
lavorativo dei disabili, e' effettuato dalle commissioni di cui
all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri
indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal
Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla
data di cui all'articolo 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono
stabiliti i criteri e le modalita' per l'effettuazione delle visite
sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.
5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico
delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per
la valutazione e la verifica della residua capacita' lavorativa
derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini
dell'accertamento delle condizioni di disabilita' e' ritenuta
sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall'INAIL.
6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l'accertamento delle
condizioni di disabilita' che danno diritto di accedere al sistema
per l'inserimento lavorativo dei disabili continua ad essere
effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni.
7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la
conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo
disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio
sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilita'.
Avvertenza:
Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- L'art. 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n.
509 (Norme per la revisione delle categorie delle
minorazioni e malattie invalidanti, nonche' dei benefici
previsti dalla legislazione vigente per le medesime
categorie, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 26
luglio 1988, n. 291), cosi' recita:
"Art. 2. - 1. Il Ministro della sanita', entro due mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
approva, con proprio decreto, la nuova tabella indicativa
delle percentuali di invalidita' per le minorazioni e
malattie invalidanti, ai sensi dell'art. 2, comma 2,
della legge 26 luglio 1988, n. 291, sulla base della
classificazione internazionale delle menomazioni
elaborata dall'Organizzazione mondiale della sanita'.
Il Ministro della sanita', con la medesima
procedura, puo' apportare eventuali modifiche e
variazioni.
2. La tabella di cui al comma 1 elenca le infermita'
specificamente individuate alle quali e' attribuito un
valore percentuale fisso. Nella medesima tabella sono
altresi' espresse, in fasce percentuali di dieci punti,
con riferimento alla riduzione permanente della
capacita' lavorativa, le infermita' alle quali non sia
possibile attribuire un valore percentuale fisso".
- La legge 27 maggio 1970, n. 382 (Disposizioni in
materia di assistenza ai ciechi civili), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 1970, n. 156.
- La legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo
ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale
per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle
misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 1970, n. 156.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra), e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29
gennaio 1979, n. 28.
- La legge 14 luglio 1957, n. 594 (Norme sul
collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici
ciechi), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio
1957, n. 188.
- La legge 28 luglio 1960, n. 778 (Modifiche alla legge
14 luglio 1957, n. 594, sul collocamento obbligatorio
dei centralinisti ciechi), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 9 agosto 1960, n. 194.
- La legge 5 marzo 1965, n. 155 (Modifiche e
integrazioni delle norme sul collocamento obbligatorio
dei centralinisti ciechi), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 23 marzo 1965, n. 73.
- La legge 11 aprile 1967, n. 231 (Norma integrativa
dell'art. 1 della legge 5 marzo 1965, n. 155, sul
collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 1967, n.
110.
- La legge 3 giugno 1971, n. 397 (Norme a favore dei
centralinisti ciechi), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 26 giugno 1971, n. 160.
- La legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della
disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di
lavoro dei centralinisti non vedenti), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 5 aprile 1985, n. 82.
- La legge 21 luglio 1961, n. 686 (Collocamento
obbligatorio dei massaggiatori e massofisioterapisti
ciechi), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto
1961, n. 191.
- La legge 19 maggio 1971, n. 403 (Nuove norme sulla
professione e sul collocamento dei massaggiatori e
massofisioterapisti ciechi), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 giugno 1971, n. 162.
- La legge 11 gennaio 1994, n. 29 (Norme in favore dei
terapisti della riabilitazione non vedenti), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 1994, n.
13.
- L'art. 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270
(Revisione della disciplina del reclutamento del
personale docente della scuola materna, elementare,
secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici,
adozione di misure idonee ad evitare la formulazione di
precariato e sistemazione del personale precario
esistente), cosi' recita:
"Art. 61 (Categorie speciali). - Gli insegnanti non
vedenti che siano immessi in ruolo ai sensi della presente
legge o a seguito di concorsi ordinari, o ancora in
attesa di sede definitiva, hanno la precedenza assoluta
nella scelta della sede.
Nei casi previsti dall'art. 2 della legge 4 giugno 1962,
n. 601, e dall'art. 9 della legge 29 settembre 1967,
n. 946, la presenza dell'assistente del docente non
vedente e' facoltativa.
Nei concorsi a cattedra il 2 per cento dei posti messi a
concorso - e comunque non meno di due posti - e'
riservato ai concorrenti non vedenti, salvo diverse
disposizioni di maggior favore previste da leggi
speciali.
Ai fini dell'applicazione ai docenti non vedenti delle
disposizioni di cui agli articoli 27, 31 e 38, il
requisito del servizio nel periodo in essi indicato,
e' ridotto a 90 giorni, anche non continuativi.
Sono da considerare non vedenti coloro che si
trovano nelle condizioni previste dalla legge 29 settembre
1967, n. 946.
Il beneficio di cui al primo comma si applica anche agli
insegnanti con rene artificiale, per i comuni in cui
esiste il servizio di emodialisi e per i comuni
viciniori nonche' egli insegnanti non autosufficienti o
con protesi agli arti inferiori".
- Gli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308
(Norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei
sordomuti), cosi' recitano:
"Art. 6. - L'idoneita' specifica all'esercizio delle
mansioni nel sordomuto, che aspira ad essere assunto in
qualita' di impiegato o salariato in esecuzione della
presente legge, e' accordata dal medico fiscale
dell'Amministrazione interessata, con l'intervento di
uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente
nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.
Il cittadino sordomuto, che ha conseguito una
qualificazione professionale presso gli Istituti
professionali dell'Ente nazionale per la protezione e
l'assistenza dei sordomuti, e' considerato idoneo
all'esercizio dell'attivita' salariale per la quale e'
qualificato.
La commissione per gli esami di qualificazione di cui
sopra e' nominata, per ogni corso di qualificazione
o specializzazione professionale indetto dall'Ente
nazionale per la protezione e l'assistenza dei
sordomuti, con decreto del Ministro per il lavoro ed e'
cosi' composta:
a) dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro,
dove ha sede l'Istituto professionale Ente nazionale
protezione e l'assistenza sordomuti, che la presiede;
b) dal direttore dei corsi professionali dell'Ente
nazionale protezione e assistenza sordomuti;
c) da un rappresentante dei lavoratori nominato dall'Ente
nazionale protezione e assistenza sordomuti;
d) dal medico provinciale;
e) da un medico specialista in otorinolaringologia
nominato dall'Ente nazionale protezione e assistenza
sordomuti;
f) da due esperti nelle materie professionali oggetto
di esami, nominati dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale".
"Art. 7. - Nei concorsi per l'ammissione alle varie
carriere nelle amministrazioni di cui all'art. 1, la
minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di
esclusione del candidato, salvo la dichiarazione di
idoneita' di cui al primo capoverso dell'articolo
precedente.
Nello svolgimento degli esami orali per la
interrogazione del candidato sordomuto la commissione
degli esami e' tenuta ad avvalersi di un esperto
autorizzato dall'Ente nazionale per la protezione e
l'assistenza dei sordomuti".
- L'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge
quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate), cosi' recita:
"Art. 4 (Accertamento dell'handicap). - 1. Gli
accertamenti relativi alla minorazione, alle
difficolta', alla necessita' dell'intervento
assistenziale permanente e alla capacita' complessiva
individuale residua, di cui all'art. 3, sono effettuati
dalle unita' sanitarie locali mediante le commissioni
mediche di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990,
n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da
un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le
unita' sanitarie locali".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali), e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13
ottobre 1965, n. 257.