Legge Ordinaria n. 87 del 08/04/1999 G.U. n. 82 del 9 Aprile 1999
Disposizioni relative alla tenuta di San Rossore
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. E'  trasferita in proprieta',  a titolo gratuito, dal  1 gennaio
1999 alla regione  Toscana la tenuta di San Rossore,  in provincia di
Pisa, con  le scorte vive  e morte risultanti dai  relativi inventari
redatti a seguito della convenzione  tra il Segretario generale della
Presidenza della Repubblica e la regione Toscana stipulata in data 29
dicembre 1995, per  la parte gia' attribuita dalla  legge 21 febbraio
1957,  n.  32, alla  dotazione  del  Presidente della  Repubblica  ed
inserita nel territorio del parco naturale di Migliarino, San Rossore
e Massaciuccoli.
  2.  La gestione  della  tenuta di  cui al  comma  1, affidata  alla
regione  Toscana, deve  essere conforme  ai principi  contenuti nella
legge  6   dicembre  1991,  n.   394,  secondo  tecniche   tese  alla
salvaguardia   e  alla   valorizzazione   di   tutte  le   componenti
dell'ecosistema,  quale unicum  ambientale, paesaggistico,  storico e
culturale di rilevanza internazionale.  La gestione della tenuta mira
anche  al  perseguimento di  scopi  didattici,  educativi e  sociali,
all'equilibrio  ecologico e  al  risanamento  ambientale. La  regione
Toscana puo' assumere, nel  rigoroso rispetto dei richiamati principi
di  salvaguardia ambientale,  iniziative rivolte  alla valorizzazione
della tenuta.
  3.  Il  rilascio  di   concessioni  o  autorizzazioni  relative  ad
interventi,  impianti  ed  opere  deve avvenire  nel  rispetto  delle
competenze dell'Ente parco istituito  con legge della regione Toscana
16 marzo 1994, n. 24, e successive modificazioni.
  4.  La tenuta  di San  Rossore,  in tutti  i beni  immobili che  la
compongono  e loro  pertinenze, e'  inalienabile e  non puo'  formare
oggetto di diritti a favore di terzi.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Nota all'art. 1:
            - La legge 6 dicembre 1991,  n. 394, reca: "Legge  quadro
          sulle aree protette".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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