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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. E' trasferita in proprieta', a titolo gratuito, dal 1 gennaio
1999 alla regione Toscana la tenuta di San Rossore, in provincia di
Pisa, con le scorte vive e morte risultanti dai relativi inventari
redatti a seguito della convenzione tra il Segretario generale della
Presidenza della Repubblica e la regione Toscana stipulata in data 29
dicembre 1995, per la parte gia' attribuita dalla legge 21 febbraio
1957, n. 32, alla dotazione del Presidente della Repubblica ed
inserita nel territorio del parco naturale di Migliarino, San Rossore
e Massaciuccoli.
2. La gestione della tenuta di cui al comma 1, affidata alla
regione Toscana, deve essere conforme ai principi contenuti nella
legge 6 dicembre 1991, n. 394, secondo tecniche tese alla
salvaguardia e alla valorizzazione di tutte le componenti
dell'ecosistema, quale unicum ambientale, paesaggistico, storico e
culturale di rilevanza internazionale. La gestione della tenuta mira
anche al perseguimento di scopi didattici, educativi e sociali,
all'equilibrio ecologico e al risanamento ambientale. La regione
Toscana puo' assumere, nel rigoroso rispetto dei richiamati principi
di salvaguardia ambientale, iniziative rivolte alla valorizzazione
della tenuta.
3. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad
interventi, impianti ed opere deve avvenire nel rispetto delle
competenze dell'Ente parco istituito con legge della regione Toscana
16 marzo 1994, n. 24, e successive modificazioni.
4. La tenuta di San Rossore, in tutti i beni immobili che la
compongono e loro pertinenze, e' inalienabile e non puo' formare
oggetto di diritti a favore di terzi.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- La legge 6 dicembre 1991, n. 394, reca: "Legge quadro
sulle aree protette".