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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Disposizioni urgenti per
l'elevamento dell'obbligo di istruzione
1. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 l'obbligo di
istruzione e' elevato da otto a dieci anni. L'istruzione obbligatoria
e' gratuita. In sede di prima applicazione, fino all'approvazione di
un generale riordino del sistema scolastico e formativo, l'obbligo di
istruzione ha durata novennale. Mediante programmazione da definire
nel quadro del suddetto riordino, sara' introdotto l'obbligo di
istruzione e formazione fino al diciottesimo anno di eta', a
conclusione del quale tutti i giovani possano acquisire un diploma di
scuola secondaria superiore o una qualifica professionale.
2. A coloro i quali, adempiuto l'obbligo di istruzione o prosciolti
dal medesimo, non intendono proseguire gli studi nell'istruzione
secondaria superiore e' garantito, nell'ambito della programmazione
dell'offerta educativa, come previsto dal decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, il diritto alla frequenza di iniziative formative
volte al conseguimento di una qualifica professionale, ivi comprese
quelle previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196.
3. Nell'ultimo anno dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1,
in coerenza con i principi di autonomia di cui all'articolo 21 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, le
istituzioni scolastiche prevedono sia iniziative formative sui
principali temi della cultura, della societa' e della scienza
contemporanee, volte a favorire l'esercizio del senso critico
dell'alunno, sia iniziative di orientamento al fine di combattere la
dispersione, di garantire il diritto all'istruzione e alla
formazione, di consentire agli alunni le scelte piu' confacenti alla
propria personalita' e al proprio progetto di vita e di agevolare,
ove necessario, il passaggio dell'alunno dall'uno all'altro degli
specifici indirizzi della scuola secondaria superiore.
4. A conclusione del periodo di istruzione obbligatoria, nel caso
di mancato conseguimento del diploma o della qualifica di cui al
comma 1, previo accertamentodei livelli di apprendimento, di
formazione e di maturazione, e' rilasciata all'alunno una
certificazione che attesta l'adempimento dell'obbligo di istruzione o
il proscioglimento dal medesimo e che ha valore di credito formativo,
indicante il percorso didattico ed educativo svolto e le competenze
acquisite.
5. In prima applicazione dell'elevamento dell'obbligo di
istruzione, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a
tutti gli alunni che nell'anno scolastico precedente hanno
frequentato una classe di scuola elementare o media, con eccezione
degli alunni che potevano considerarsi prosciolti dall'obbligo gia'
negli anni precedenti in base alla previgente normativa.
6. Il Ministro della pubblica istruzione e' autorizzato ad
integrare in via regolamentare le norme riguardanti la vigilanza
sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.
7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con
i Ministri competenti, previo parere delle competenti commissioni
parlamentari, e' disciplinata, entro il 31 dicembre 1998,
l'attuazione del presente articolo, tenendo conto delle disposizioni
sull'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
8. In attesa dell'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, le
istituzioni scolastiche sono autorizzate a sperimentare l'autonomia
didattica e organizzativa, anche ai fini del potenziamento delle
azioni di orientamento sia in vista del proseguimento degli studi,
sia dell'inserimento nel mondo del lavoro, con le modalita' previste
dal decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 251 del 29
maggio 1998, che potranno all'uopo essere modificate e integrate. A
tal fine e' autorizzato l'incremento della dotazione del fondo di cui
all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nella misura di
lire 174.285 milioni per l'anno 1998, di lire 149.823 milioni per
l'anno 1999 e di lire 165 milioni a decorrere dall'anno 2000.
9. Agli alunni portatori di handicap si applicano le disposizioni
in materia di integrazione scolastica nella scuola dell'obbligo
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal
fine e' autorizzata la spesa di lire 4.104 milioni per l'anno 1999 e
di lire 10.672 milioni a decorrere dall'anno 2000.
10. Per la realizzazione delle procedure, degli interventi e dei
progetti connessi con l'attuazione dei commi 7 e 8, nonche' per le
relative attivita' preparatorie, e' autorizzata la spesa di lire
5.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 3.000 milioni per l'anno
1999.
11. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Valle
d'Aosta, fino all'approvazione di un generale riordino del sistema
scolastico e formativo, disciplinano l'elevamento dell'obbligo di
istruzione adottando, eventualmente in via amministrativa,
soluzionicoerenti con i propri ordinamenti vigenti, purche' queste
assicurino l'insegnamento delle materie fondamentali comuni degli
istituti secondari superiori e siano in armonia con le finalita' di
cui al comma 1, tenendo conto di quanto previsto dal comma 20
dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il D.Lgs. n. 112/1998 reca: "Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed
agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59".
- La legge n. 196/1997 reca: "Norme in materia di
promozione dell'occupazione".
- Il testo dell'art. 21 della legge n. 59/1997 (Delega
al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa) e' il seguente:
"Art. 21. - 1. L'autonomia delle istituzioni
scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel
processo di realizzazione della autonomia e della
riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini
della realizzazione della autonomia delle
istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione
centrale e periferica della pubblica istruzione in
materia di gestione del servizio di istruzione, fermi
restando i livelli unitari e nazionali di funzione del
diritto allo studio nonche' gli elementi comuni
all'intero sistema scolastico pubblico in materia di
gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono
progressivamente attribuite alle istituzioni
scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai
circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli
istituti di istruzione secondaria, della personalita'
giuridica degli istituti tecnici e professionali e
degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per
tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche
in deroga alle norme vigenti in materia di contabilita'
dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli istituti educativi, tenuto
conto delle loro specificita' ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede
con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel
termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sulla base dei criteri generali
e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8,
9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di
regolamento e' acquisito anche contemporaneamente al
parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti
commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla
richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti
possono essere comunque emanati. Con i regolamenti
predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le
norme di cui all'art. 355 del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle
della presente legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali per
l'attribuzione della personalita' giuridica e
dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma
1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli
utenti una piu' agevole fruizione del servizio di
istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a
particolari situazioni territoriali o ambientali sono
individuati in rapporto alle esigenze e alla varieta' delle
situazioni locali e alla tipologia dei settori di
istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le
deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse
nelle province il cui territorio e' per almeno un terzo
montano, in cui le condizioni di viabilita' statale e
provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una
dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.
4. La personalita' giuridica e l'autonomia sono
attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al
comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti
dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di
dimensionamento della rete scolastica, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla
gestione di tutte le funzioni amministrative che per
loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni
autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di
autonomia sara' accompagnato da apposite iniziative di
formazione del personale, da una analisi delle realta'
territoriali, sociali ed economiche delle singole
istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti
interventi perequativi e sara' realizzato secondo criteri
di gradualita' che valorizzino le capacita' di
iniziativa delle istituzioni stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle
istituzioni scolastiche gia' in possesso di personalita'
giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma
4 e' costituita dall'assegnazione dello Stato per il
funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide
in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale
dotazione finanziaria e' attribuita senza altro
vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione
prioritaria per lo svolgimento delle attivita' di
istruzione, di formazione e di orientamento proprie di
ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono
autorizzazioni preventive per l'accettazione di
donazioni, eredita' e legati da parte delle istituzioni
scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di
istruzione artistica, delle fondazioni o altre
istituzioni aventi finalita' di educazione o di
assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti
disposizioni di legge o di regolamento in materia di
avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su
quelli ricevuti per donazione non sono dovute le
imposte in vigore per le successioni e le donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito
personalita' giuridica e autonomia ai sensi del comma
1 e le istituzioni scolastiche gia' dotate di
personalita' e autonomia, previa realizzazione anche
per queste ultime delle operazioni di
dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia
organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi
del sistema nazionale di istruzione e degli standard di
livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa e' finalizzata alla
realizzazione della flessibilita', della
diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del
servizio scolastico, alla integrazione e al miglior
utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione
di tecnologie innovative e al coordinamento con
il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente,
anche mediante superamento dei vincoli in materia
di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
del gruppo classe e delle modalita' di
organizzazione e impiego dei docenti, secondo
finalita' di ottimizzazione delle risorse umane,
finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi
restando i giorni di attivita' didattica annuale previsti a
livello nazionale, la distribuzione dell'attivita'
didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il
rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio
dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono
essere assolti invece che in cinque giorni settimanali
anche sulla base di un'apposita programmazione
plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica e' finalizzata al
perseguimento degli obiettivi generali del sistema
nazionale di istruzione, nel rispetto della liberta' di
insegnamento, della liberta' di scelta educativa da parte
delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si
sostanzia nella scelta libera e programmata di
metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di
insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile
pluralita' di opzioni metodologiche, e in ogni
iniziativa che sia espressione di liberta' progettuale,
compresa l'eventuale offerta di insegnamenti
opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle
esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base
di quanto disposto dall'articolo 1, comma 71, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la
determinazione degli organici funzionali di istituto,
fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto
per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna
delle discipline ed attivita' indicate come fondamentali
di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di
adottare procedure e strumenti di verifica e
valutazione della produttivita' scolastica e del
raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e
didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia
singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti
dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi
formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione
dell'abbandono e della dispersione scolastica,
iniziative di utilizzazione delle strutture e delle
tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di
raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di
partecipazione a programmi nazionali, regionali o
comunitari e, nell'ambito di accordi tra le
regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi
integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni
scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca,
sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo
esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli
istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi, il Centro europeo
dell'educazione, la Biblioteca di documentazione
pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di
cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, sono riformati come enti finalizzati al supporto
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2
sono altresi' attribuite la personalita' giuridica e
l'autonomia alle accademie di belle arti, agli istituti
superiori per le industrie artistiche, ai conservatori di
musica, alle accademie nazionali di arte drammatica e di
danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e
con gli adattamenti resi necessari dalle specificita'
proprie di tali istituzioni.
12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono
stipulare convenzioni allo scopo di favorire attivita'
di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico
e universitario.
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore
delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono
abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili,
la cui ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi.
Il Governo e' delegato ad aggiornare e coordinare,
entro un anno dalla data di entrata in vigore delle
predette disposizioni regolamentari, le norme del testo
unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, apportando tutte le conseguenti e necessarie
modifiche.
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le
istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle
risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione
delle risorse ivi iscritte e per la scelta
dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa,
nonche' per le modalita' del riscontro delle gestioni delle
istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei principi
contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. E' abrogato
il comma 9 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n.
537.
15. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge il Governo e' delegato ad emanare
un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali
della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico
che tenga conto della specificita' del settore scolastico,
valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e
delle minoranze linguistiche riconosciute, nonche' delle
specifiche professionalita' e competenze, nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) armonizzazione della composizione,
dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi
con le competenze dell'amministrazione centrale e
periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13
nonche' con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art. 12,
comma 1, lettera p);
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1,
lettera g);
d) valorizzazione del collegamento con le comunita'
locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i);
e) attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, nella salvaguardia del principio
della liberta' di insegnamento.
16. Nel rispetto del principio della liberta' di
insegnamento e in connessione con l'individuazione di
nuove figure professionali del personale docente, ferma
restando l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e'
conferita la qualifica dirigenziale contestualmente
all'acquisto della personalita' giuridica e dell'autonomia
da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti
e le specificita', della qualifica dirigenziale sono
individuati con decreto legislativo integrativo delle
disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, da emanare entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sulla base dei seguenti criteri:
a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze
degli organi collegiali scolastici, di autonomi
compiti di direzione, di coordinamento e
valorizzazione delle risorse umane, di gestione di
risorse finanziarie e strumentali, con connesse
responsabilita' in ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla
lettera a) e l'organizzazione e le attribuzioni
dell'amministrazione scolastica periferica, come
ridefinite ai sensi dell'art. 13, comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al
personale docente con adeguata anzianita' di servizio,
in armonia con le modalita' previste dall'art. 28 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto
attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione
scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di
formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti
scolastici sara' disciplinato in sede di
contrattazione collettiva del comparto scuola,
articolato in autonome aree.
18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13
la riforma degli uffici periferici del Ministero della
pubblica istruzione e' realizzata armonizzando e
coordinando i compiti e le fruizioni amministrative
attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in
materia di programmazione e riorganizzazione della rete
scolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta
ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere
dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel
presente articolo, una relazione sui risultati
conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche
normative che si rendano necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la
materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei
limiti dei propri statuti e delle relative norme di
attuazione".
- Si riporta il testo del decreto del Ministro della
pubblica istruzione n. 251 del 29 maggio 1998:
"IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visti gli articoli 276, 277 e 278 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, che approva il testo unico
delle disposizioni legislative in materia di istruzione;
Ritenuto di dover approvare in via transitoria un
programma nazionale di sperimentazione che consenta
alle istituzioni scolastiche di sviluppare gradualmente
capacita' di autorganizzazione tali da consentire loro
di prepararsi al passaggio dal vigente ordinamento a
quello configurato dall'art. 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59, la cui attuazione avverra' con
l'emanazione dei regolamenti ivi previsti;
Ritenuto che nell'ordinamento vigente esistono
numerose disposizioni, che hanno gia' trovato parziale
attuazione nei vari ordini e gradi di scuola e in
precedenti sperimentazioni, dalle quali e' possibile
trarre principi che supportino scientificamente una
sperimentazione nazionale avente ad oggeto
l'organizzazione della didattica;
Ritenuto che il programma nazionale di sperimentazione
deve essere prospettato alle istituzioni scolastiche in
modo non vincolante e che ciascuna puo' aderirvi
totalmente o solo parzialmente nel rispetto delle
decisione assunte dai competenti organi collegiali;
Considerato che la giurisprudenza amministrativa (T.A.R.
del Lazio, 24 settembre 1991, n. 1169), ha ritenuto che
anche in assenza di una specifica disposizione legislativa
e' legittima l'introduzione con decreto ministeriale di
norme transitorie dirette a disciplinare il passaggio
dalla vecchia alla nuova normativa, contenuta in
regolamento ministeriale emanato su espressa previsione
legislativa;
Sentito il parere del Consiglio nazionale della
pubblica istruzione;
Decreta:
Art. 1.
1. Per le finalita' di cui in premessa e'
autorizzato in via transitoria un programma nazionale
di sperimentazione volto a consentire alle
istituzioni scolastiche, nell'anno 1998,
l'attivazione di iniziative sui seguenti aspetti
de1l'organizzazione scolastica:
a) adattamento del calendario scolastico (normativa di
riferimento: articoli 7, 10 e 74 del D.Lgs. 1 6 aprile
1994, n 297; art. 1 legge 8 agosto 1995, n. 352 e O.M. n.
262 del 19 aprile 1997);
b) flessibilita' dell'orario e diversa articolazione
della durata della lezione, nel rispetto del monte
annuale orario complessivo previsto per ciascun curricolo
e per ciascuna delle discipline ed attivita' comprese
nei piani di studio, ferme restando la
distribuzione dell'attivita' didattica in non meno di
cinque giorni settimanali e il rispetto dei complessivi
obblighi di servizio dei docenti previsti dai contratti
collettivi (normativa di riferimento: articoli 7, 10, 129,
167 D.Lgs. n. 297/1994; legge 8 agosto 1995, n. 352;
C.C.N.L. del 1995 e O.M. n. 266 del 21 aprile 1997);
c) articolazione flessibile del gruppo classe, delle
classi o sezioni, anche nel rispetto del principio
dell'integrazione scolastica degli alunni con handicap
(normativa di riferimento: legge n. 517/1977, legge n.
148/1990, art. 14 legge n. 104/1992; articoli 5, 7, 10
126, 128, 167, 491 del D.Lgs. n. 297/1994; art. 2 legge
n. 352/1995);
d) organizzazione di iniziative di recupero e sostegno
(normativa di riferimento: legge 8 agosto 1995, n. 352;
art. 43 del C.C.N.L. del 1995; C.M. n. 492 de1 7 agosto
1996; O.M. 21 aprile 1997, n. 266; O.M. n. 330 del 27
maggio 1997 e direttiva n. 487 del 6 agosto 1997);
e) attivazione di insegnamenti integrativi facoltativi
(normativa di riferimento: articoli 126, 130, 1 67,
192, 278 del D.Lgs. n. 297/1994; articoli 41, 43, 71, 72
del C.C.N.L. del 1995; direttive n. 133 del 3 aprile 1996
e n. 600 del 23 settembre 1996; D.P.R. n. 567 del 10
ottobre 1996);
f) realizzazione di attivita' organizzate in
collaborazione con altre scuole e con soggetti esterni
per l'integrazione della scuola con il territorio
(normativa di riferimento: legge n. 104/1992; articoli
126, 130, 167, 192, 278 del D.Lgs. n. 297/1994, articoli
41 , 43, 71 , 72 del C.C.N.L. del 1995; direttive n. 133
del 3 aprile 1996, n. 600 del 23 settembre 1996; D.P.R.
n. 567 del 10 novembre 1996; intesa con il CONI del 12
marzo 1997);
g) iniziative di orientamento scolastico e professionale
(legge n. 352 dell'8 agosto 1995; art. 14 legge n.
104/1999; art. 4 D.I. n. 178 del 15 marzo 1997; direttiva
n. 487 del 6 agosto 1997);
h) iniziative di continuita' (normativa di riferimento:
art. 119 D.Lgs. n. 297/1994; D.M. 16 novembre 1992;
C.M. n. 339 del 16 novembre 1992; direttiva n. 487 del 6
agosto 1997).
2. Le delibere di adesione alla sperimentazione sono
predisposte in modo da consentire l'individuazione del
problema da affrontare, degli obiettivi da perseguire,
degli strumenti, delle condizioni organizzative e
delle responsabilita' di attuazione, nonche' delle
metodologie prescelte, che possono essere differenziate in
relazione alle proposte di singoli o di gruppi di
insegnanti, anche in coerenza con il principio della
liberta' d'insegnamento. Esse prevedono le modalita' di
verifica, anche mediante autovalutazione, dei processi
attivati e dei risultati ed indicano l'eventuale preventivo
di spesa, ove necessario. In aggiunta alla normale
pubblicazione, stante la necessita' di coinvolgere
direttamente nella presente sperimentazione le famiglie
degli alunni, sara' opportuno che le delibere siano
comunicate alle famiglie stesse.
Art. 2.
1. Su proposta dei consigli di classe o di
interclasse o di intersezione ovvero dei collegi dei
docenti o dei consigli di circolo o d'istituto e su
delibera dei collegi dei docenti, per gli aspetti
didattici, e dei consigli di circolo o di istituto, per
gli aspetti organizzativi e finanziari, le istituzioni
scolastiche possono attivare iniziative concernenti
gli aspetti dell'organizzazione scolastica di cui
all'art. 1, comma 1, nel rispetto degli obiettivi
fondamentali propri del tipo e ordine di scuola.
2. La sperimentazione di cui all'articolo 1 si realizza
adattando la programmazione educativa, attraverso
l'inserimento, in un disegno complessivo, degli elementi
innovativi che consentano di meglio rispondere alle
esigenze formative degli alunni. Le ipotesi di lavoro
saranno formulate ispirandosi ai principi desumibili dalla
normativa di riferimento richiamata all'art. 1, anche con
l'ausilio dei nuclei di supporto di cui all'art. 3.
3. La sperimentazione e' promossa dagli organi
menzionati nel precedente comma 1, anche su richiesta
dei comitati dei genitori e degli studenti, ed e'
attuata ricercando l'adesione e la collaborazione di
tutte le componenti della scuola, nonche' degli enti
locali territoriali. Gli organi responsabili ai diversi
livelli si adopereranno affinche' venga, altresi',
perseguito l'obiettivo della semplificazione, snellezza e
rapidita' delle procedure.
4. Le istituzioni scolastiche collocano le loro
iniziative in una prospettiva di cooperazione con le altre
unita' scolastiche operanti sul territorio favorendo
l'organizzazione di reti di scuole in senso orizzontale e
verticale anche sulla base di accordi, per la
realizzazione di progetti comuni, di iniziative di
formazione e di progetti per l'uso integrato delle risorse
e dei servizi. E' comunque importante che sia assicurata la
pubblicita' e la circolarita' delle esperienze.
5. L'utilizzazione dei docenti e del personale A.T.A.
avviene nel rispetto dei complessivi obblighi annuali di
servizio previsti dai contratti collettivi, che possono
essere assolti, anche sulla base di un'apposita
programmazione plurisettimanale.
6. Le sperimentazioni sono attuate nei limiti delle
disponibilita' di bilancio delle singole istituzioni
scolastiche.
7. Le sperimentazioni di cui al presente decreto
adottate dalle istituzioni scolastiche non sono soggette
ad autorizzazione e sono inviate per conoscenza al
Provveditore agli studi, al consiglio scolastico
provinciale e all'I.R.R.S.A.E. competente.
Art. 3.
1. Presso ciascun provveditorato agli studi sono
costituiti uno o piu' ''Nuclei di supporto
tecnicoamministrativo'', con il compito di sostenere, ove
richiesto, le sperimentazioni deliberate dalle
istituzioni scolastiche, di monitorare le iniziative
realizzate, di favorire la loro diffusione e fruibilita' e
di promuovere la messa in rete delle esperienze.
2. Ciascun nucleo e' composto in modo da garantire la
presenza di tutte le competenze amministrative e
tecniche - ivi compresi gli I.R.R.S.A.E. - anche non
appartenenti all'amministrazione scolastica, necessarie
per sostenere adeguatamente le iniziative. Esso deve
prioritariamente comprendere al suo interno docenti,
dirigenti scolastici e ispettori tecnici che abbiano gia'
effettuato esperienze in merito.
3. Il nucleo deve essere composto da un numero ristretto
di persone per operare con la massima rapidita' e per
prestare, ove richiesto, la consulenza direttamente nelle
sedi scolastiche.
4. Nelle province in cui sono costituiti piu' nuclei
di supporto tecnico amministrativo, il provveditore
agli studi assicura le condizioni per realizzare una
pianificazione coordinata e coerente degli interventi.
Roma, 29 maggio 1998
Il Ministro: Berlinguer"
- Il testo dell'art. 4 della legge n. 440/1997
(Istituzione del Fondo per l'arricchimento e
l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi
perequativi) e' il seguente:
"Art. 4 (Dotazione del fondo). - 1. La dotazione del
fondo di cui all'art. 1 e' determinata in lire 100
miliardi per l'anno 1997, in lire 400 miliardi per
l'anno 1998 e in lire 345 miliardi annue a decorrere
dall'anno 1999. All'onere relativo agli anni 1997, 1998 e
1999 si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo
parzialmente utilizzando, per lire 100 miliardi per
ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, l'accantonamento
relativo al Ministero della pubblica istruzione e per lire
300 miliardi per l'anno 1998 e lire 245 miliardi per
l'anno 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"