Legge Ordinaria n. 9 del 20/01/1999 G.U. n. 21 del 27 Gennaio 1999
Disposizioni urgenti per l' elevamento dell' obbligo di istruzione
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1
                      Disposizioni urgenti per
               l'elevamento dell'obbligo di istruzione

  1.   A   decorrere  dall'anno  scolastico  1999-2000  l'obbligo  di
istruzione e' elevato da otto a dieci anni. L'istruzione obbligatoria
e'  gratuita. In sede di prima applicazione, fino all'approvazione di
un generale riordino del sistema scolastico e formativo, l'obbligo di
istruzione  ha  durata novennale. Mediante programmazione da definire
nel  quadro  del  suddetto  riordino,  sara'  introdotto l'obbligo di
istruzione  e  formazione  fino  al  diciottesimo  anno  di  eta',  a
conclusione del quale tutti i giovani possano acquisire un diploma di
scuola secondaria superiore o una qualifica professionale.
  2. A coloro i quali, adempiuto l'obbligo di istruzione o prosciolti
dal  medesimo,  non  intendono  proseguire  gli studi nell'istruzione
secondaria  superiore  e' garantito, nell'ambito della programmazione
dell'offerta  educativa,  come  previsto  dal  decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, il diritto alla frequenza di iniziative formative
volte  al  conseguimento di una qualifica professionale, ivi comprese
quelle previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196.
  3.  Nell'ultimo  anno dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1,
in  coerenza con i principi di autonomia di cui all'articolo 21 della
legge   15   marzo  1997,  n.  59,  e  successive  modificazioni,  le
istituzioni   scolastiche  prevedono  sia  iniziative  formative  sui
principali  temi  della  cultura,  della  societa'  e  della  scienza
contemporanee,   volte  a  favorire  l'esercizio  del  senso  critico
dell'alunno,  sia iniziative di orientamento al fine di combattere la
dispersione,   di   garantire   il   diritto  all'istruzione  e  alla
formazione,  di consentire agli alunni le scelte piu' confacenti alla
propria  personalita'  e  al proprio progetto di vita e di agevolare,
ove  necessario,  il  passaggio  dell'alunno dall'uno all'altro degli
specifici indirizzi della scuola secondaria superiore.
  4.  A  conclusione del periodo di istruzione obbligatoria, nel caso
di  mancato  conseguimento  del  diploma  o della qualifica di cui al
comma   1,   previo  accertamentodei  livelli  di  apprendimento,  di
formazione   e   di   maturazione,   e'   rilasciata  all'alunno  una
certificazione che attesta l'adempimento dell'obbligo di istruzione o
il proscioglimento dal medesimo e che ha valore di credito formativo,
indicante  il  percorso didattico ed educativo svolto e le competenze
acquisite.
  5.   In   prima   applicazione   dell'elevamento   dell'obbligo  di
istruzione, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a
tutti   gli   alunni   che   nell'anno  scolastico  precedente  hanno
frequentato  una  classe  di scuola elementare o media, con eccezione
degli  alunni  che potevano considerarsi prosciolti dall'obbligo gia'
negli anni precedenti in base alla previgente normativa.
  6.   Il  Ministro  della  pubblica  istruzione  e'  autorizzato  ad
integrare  in  via  regolamentare  le  norme riguardanti la vigilanza
sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.
  7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con
i  Ministri  competenti,  previo  parere delle competenti commissioni
parlamentari,   e'   disciplinata,   entro   il   31  dicembre  1998,
l'attuazione  del presente articolo, tenendo conto delle disposizioni
sull'autonomia  delle  istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
  8. In attesa dell'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo
21  della  legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, le
istituzioni  scolastiche  sono autorizzate a sperimentare l'autonomia
didattica  e  organizzativa,  anche  ai  fini del potenziamento delle
azioni  di  orientamento  sia in vista del proseguimento degli studi,
sia  dell'inserimento nel mondo del lavoro, con le modalita' previste
dal  decreto  del  Ministro  della  pubblica istruzione n. 251 del 29
maggio  1998,  che potranno all'uopo essere modificate e integrate. A
tal fine e' autorizzato l'incremento della dotazione del fondo di cui
all'articolo  4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nella misura di
lire  174.285  milioni  per  l'anno 1998, di lire 149.823 milioni per
l'anno 1999 e di lire 165 milioni a decorrere dall'anno 2000.
  9.  Agli  alunni portatori di handicap si applicano le disposizioni
in  materia  di  integrazione  scolastica  nella  scuola dell'obbligo
vigenti  alla  data  di entrata in vigore della presente legge. A tal
fine  e' autorizzata la spesa di lire 4.104 milioni per l'anno 1999 e
di lire 10.672 milioni a decorrere dall'anno 2000.
  10.  Per  la  realizzazione delle procedure, degli interventi e dei
progetti  connessi  con  l'attuazione dei commi 7 e 8, nonche' per le
relative  attivita'  preparatorie,  e'  autorizzata  la spesa di lire
5.000  milioni  per  l'anno  1998  e di lire 3.000 milioni per l'anno
1999.
  11.  Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Valle
d'Aosta,  fino  all'approvazione  di un generale riordino del sistema
scolastico  e  formativo,  disciplinano  l'elevamento dell'obbligo di
istruzione    adottando,   eventualmente   in   via   amministrativa,
soluzionicoerenti  con  i  propri ordinamenti vigenti, purche' queste
assicurino  l'insegnamento  delle  materie  fondamentali comuni degli
istituti  secondari  superiori e siano in armonia con le finalita' di
cui  al  comma  1,  tenendo  conto  di  quanto  previsto dal comma 20
dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note all'art. 1:
            - Il D.Lgs.  n. 112/1998 reca: "Conferimento di  funzioni
          e compiti amministrativi   dello Stato   alle   regioni  ed
          agli  enti locali,  in attuazione del capo I della legge 15
          marzo 1997, n. 59".
            -    La legge  n.  196/1997  reca: "Norme  in  materia di
          promozione dell'occupazione".
            - Il testo  dell'art. 21 della legge n. 59/1997   (Delega
          al  Governo  per   il conferimento  di  funzioni  e compiti
          alle  regioni ed   enti locali,   per   la riforma    della
          pubblica    amministrazione  e    per    la semplificazione
          amministrativa) e' il seguente:
            "Art.  21.    -  1.  L'autonomia      delle   istituzioni
          scolastiche    e degli istituti educativi  si inserisce nel
          processo    di  realizzazione  della  autonomia   e   della
          riorganizzazione    dell'intero  sistema formativo. Ai fini
          della      realizzazione      della    autonomia      delle
          istituzioni  scolastiche  le funzioni  dell'Amministrazione
          centrale   e periferica della    pubblica  istruzione    in
          materia    di gestione   del servizio  di istruzione, fermi
          restando i livelli   unitari e nazionali  di  funzione  del
          diritto    allo    studio   nonche' gli   elementi   comuni
          all'intero sistema  scolastico    pubblico  in  materia  di
          gestione  e programmazione definiti    dallo  Stato,   sono
          progressivamente      attribuite         alle   istituzioni
          scolastiche,    attuando a  tal fine anche  l'estensione ai
          circoli didattici, alle scuole medie,  alle scuole  e  agli
          istituti  di  istruzione   secondaria, della   personalita'
          giuridica   degli istituti tecnici   e   professionali    e
          degli   istituti   d'arte   ed   ampliando l'autonomia  per
          tutte  le  tipologie degli  istituti di  istruzione,  anche
          in  deroga   alle norme vigenti in materia  di contabilita'
          dello Stato. Le disposizioni  del  presente    articolo  si
          applicano  anche  agli  istituti      educativi,     tenuto
          conto   delle   loro   specificita' ordinamentali.
            2. Ai fini  di quanto previsto nel  comma 1, si  provvede
          con uno o piu' regolamenti  da adottare ai  sensi dell'art.
          17,  comma    2,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, nel
          termine di nove mesi dalla data di  entrata    in    vigore
          della   presente  legge,  sulla base  dei  criteri generali
          e principi  direttivi contenuti nei commi 3, 4,   5, 7,  8,
          9,  10   e   11 del   presente  articolo.  Sugli  schemi di
          regolamento    e'  acquisito  anche  contemporaneamente  al
          parere  del  Consiglio di Stato, il parere delle competenti
          commissioni parlamentari. Decorsi sessanta  giorni    dalla
          richiesta    di   parere alle   commissioni, i  regolamenti
          possono   essere comunque   emanati.   Con i    regolamenti
          predetti    sono  dettate  disposizioni  per armonizzare le
          norme di cui all'art. 355 del  testo  unico  approvato  con
          decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n. 297, con quelle
          della presente legge.
            3.    I     requisiti     dimensionali  ottimali      per
          l'attribuzione        della    personalita'   giuridica   e
          dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma
          1, anche  tra loro unificate nell'ottica di garantire  agli
          utenti   una  piu'  agevole    fruizione  del  servizio  di
          istruzione, e le  deroghe  dimensionali  in   relazione   a
          particolari    situazioni  territoriali  o  ambientali sono
          individuati in rapporto alle esigenze e alla varieta' delle
          situazioni    locali  e  alla  tipologia  dei  settori   di
          istruzione    compresi    nell'istituzione  scolastica.  Le
          deroghe  dimensionali  saranno    automaticamente  concesse
          nelle  province   il cui territorio e'  per almeno un terzo
          montano, in cui le   condizioni  di  viabilita'  statale  e
          provinciale   siano   disagevoli   e  in  cui  vi  sia  una
          dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.
            4.   La personalita'    giuridica  e    l'autonomia  sono
          attribuite  alle  istituzioni   scolastiche   di   cui   al
          comma 1  a  mano  a   mano   che raggiungono i    requisiti
          dimensionali    di  cui    al comma   3 attraverso piani di
          dimensionamento della rete    scolastica,  e  comunque  non
          oltre  il    31    dicembre    2000    contestualmente alla
          gestione  di   tutte   le funzioni amministrative  che  per
          loro  natura  possono  essere  esercitate dalle istituzioni
          autonome. In ogni caso il  passaggio  al  nuovo  regime  di
          autonomia  sara'  accompagnato    da apposite iniziative di
          formazione del personale, da una  analisi    delle  realta'
          territoriali,   sociali   ed  economiche  delle     singole
          istituzioni scolastiche per    l'adozione  dei  conseguenti
          interventi  perequativi  e sara' realizzato secondo criteri
          di   gradualita'   che valorizzino    le    capacita'    di
          iniziativa  delle istituzioni stesse.
            5.     La    dotazione    finanziaria  essenziale   delle
          istituzioni scolastiche gia'  in possesso di   personalita'
          giuridica  e  di quelle che l'acquistano ai sensi del comma
          4 e' costituita  dall'assegnazione  dello  Stato  per    il
          funzionamento amministrativo e  didattico, che si suddivide
          in assegnazione ordinaria  e assegnazione perequativa. Tale
          dotazione     finanziaria   e'    attribuita  senza   altro
          vincolo   di destinazione  che   quello  dell'utilizzazione
          prioritaria    per  lo svolgimento   delle   attivita'   di
          istruzione,   di  formazione  e  di orientamento proprie di
          ciascuna tipologia  e di ciascun indirizzo di scuola.
            6.   Sono   abrogate   le disposizioni   che    prevedono
          autorizzazioni   preventive      per  l'accettazione     di
          donazioni, eredita'  e legati  da parte  delle  istituzioni
          scolastiche,  ivi  compresi  gli   istituti superiori    di
          istruzione    artistica,    delle   fondazioni    o   altre
          istituzioni   aventi  finalita'   di  educazione    o    di
          assistenza  scolastica.  Sono    fatte  salve  le   vigenti
          disposizioni di legge  o di regolamento   in   materia   di
          avviso   ai   successibili.   Sui   cespiti ereditari  e su
          quelli ricevuti   per   donazione non    sono  dovute    le
          imposte in vigore per le successioni e le donazioni.
            7.  Le    istituzioni scolastiche che abbiano  conseguito
          personalita' giuridica  e  autonomia  ai  sensi  del  comma
          1   e   le   istituzioni scolastiche   gia'    dotate    di
          personalita'   e   autonomia,  previa realizzazione   anche
          per     queste      ultime      delle    operazioni      di
          dimensionamento  di    cui  al  comma    4, hanno autonomia
          organizzativa e didattica,  nel rispetto  degli   obiettivi
          del    sistema nazionale  di istruzione e degli standard di
          livello nazionale.
            8.    L'autonomia   organizzativa   e' finalizzata   alla
          realizzazione   della       flessibilita',            della
          diversificazione,    dell'efficienza  e dell'efficacia  del
          servizio  scolastico,  alla  integrazione   e   al  miglior
          utilizzo  delle risorse e delle strutture, all'introduzione
          di tecnologie   innovative   e    al  coordinamento     con
          il      contesto territoriale. Essa si esplica liberamente,
          anche mediante superamento dei    vincoli    in     materia
          di   unita'    oraria    della    lezione, dell'unitarieta'
          del    gruppo    classe    e     delle     modalita'     di
          organizzazione     e   impiego    dei   docenti,    secondo
          finalita'    di ottimizzazione   delle    risorse    umane,
          finanziarie,    tecnologiche,  materiali e temporali, fermi
          restando i giorni di attivita' didattica annuale previsti a
          livello   nazionale,   la   distribuzione    dell'attivita'
          didattica  in  non   meno di cinque giorni settimanali,  il
          rispetto dei complessivi   obblighi annuali    di  servizio
          dei  docenti  previsti dai contratti collettivi che possono
          essere  assolti invece che in cinque  giorni    settimanali
          anche      sulla  base    di  un'apposita    programmazione
          plurisettimanale.
            9.    L'autonomia  didattica    e'     finalizzata     al
          perseguimento      degli  obiettivi  generali  del  sistema
          nazionale di istruzione, nel  rispetto  della  liberta'  di
          insegnamento,  della  liberta' di scelta educativa da parte
          delle famiglie   e del diritto  ad  apprendere.    Essa  si
          sostanzia  nella   scelta     libera   e   programmata   di
          metodologie,   strumenti,  organizzazione    e  tempi    di
          insegnamento,  da   adottare nel  rispetto della  possibile
          pluralita'   di   opzioni metodologiche,    e    in    ogni
          iniziativa  che sia  espressione  di  liberta' progettuale,
          compresa   l'eventuale      offerta    di      insegnamenti
          opzionali,   facoltativi  o aggiuntivi e nel rispetto delle
          esigenze formative degli studenti. A tal fine,  sulla  base
          di  quanto disposto dall'articolo 1,  comma 71, della legge
          23  dicembre  1996, n.   662, sono definiti criteri  per la
          determinazione degli  organici  funzionali    di  istituto,
          fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto
          per  ciascun  curriculum  e  quello previsto   per ciascuna
          delle discipline  ed attivita' indicate  come  fondamentali
          di  ciascun  tipo  o  indirizzo  di  studi  e  l'obbligo di
          adottare   procedure    e    strumenti    di  verifica    e
          valutazione      della   produttivita'   scolastica  e  del
          raggiungimento degli obiettivi.
            10.   Nell'esercizio   dell'autonomia    organizzativa  e
          didattica    le  istituzioni  scolastiche   realizzano, sia
          singolarmente  che    in  forme  consorziate,   ampliamenti
          dell'offerta   formativa  che    prevedano  anche  percorsi
          formativi   per  gli  adulti,  iniziative   di  prevenzione
          dell'abbandono     e   della     dispersione    scolastica,
          iniziative    di utilizzazione   delle   strutture e  delle
          tecnologie  anche in  orari extrascolastici  e  a fini   di
          raccordo    con    il mondo   del   lavoro, iniziative   di
          partecipazione   a programmi   nazionali,    regionali    o
          comunitari    e,    nell'ambito    di    accordi   tra   le
          regioni         e  l'amministrazione  scolastica,  percorsi
          integrati tra diversi  sistemi  formativi.  Le  istituzioni
          scolastiche    autonome  hanno anche autonomia di  ricerca,
          sperimentazione  e  sviluppo nei   limiti   del    proficuo
          esercizio  dell'autonomia  didattica  e organizzativa.  Gli
          istituti   regionali   di      ricerca,  sperimentazione  e
          aggiornamento       educativi,   il   Centro        europeo
          dell'educazione,    la    Biblioteca    di   documentazione
          pedagogica e  le scuole ed istituti  a carattere atipico di
          cui alla parte I, titolo   II, capo III,  del  testo  unico
          approvato  con  decreto legislativo   16  aprile  1994,  n.
          297,  sono  riformati  come  enti finalizzati  al  supporto
          dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.
            11.  Con    regolamento adottato   ai sensi del   comma 2
          sono altresi'  attribuite  la  personalita'  giuridica    e
          l'autonomia  alle  accademie  di belle arti, agli  istituti
          superiori per le  industrie artistiche, ai conservatori  di
          musica,  alle  accademie  nazionali di arte drammatica e di
          danza, secondo i principi contenuti nei  commi 8, 9 e 10  e
          con  gli adattamenti  resi  necessari  dalle   specificita'
          proprie  di  tali istituzioni.
            12. Le  universita' e le istituzioni  scolastiche possono
          stipulare convenzioni  allo scopo  di favorire    attivita'
          di   aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico
          e universitario.
            13.  Con  effetto dalla  data   di   entrata   in  vigore
          delle    norme regolamentari di   cui ai commi 2  e 11 sono
          abrogate  le disposizioni vigenti con  esse  incompatibili,
          la    cui ricognizione e'  affidata ai regolamenti  stessi.
          Il  Governo   e'  delegato  ad   aggiornare  e  coordinare,
          entro  un   anno dalla   data  di entrata  in vigore  delle
          predette disposizioni regolamentari, le norme    del  testo
          unico  di  cui al decreto   legislativo 16 aprile  1994, n.
          297,  apportando    tutte  le  conseguenti   e   necessarie
          modifiche.
            14.  Con  decreto del Ministro della pubblica istruzione,
          di concerto con il Ministro   del tesoro, sono  emanate  le
          istruzioni   generali   per  l'autonoma  allocazione  delle
          risorse,  per la formazione dei bilanci, per  la   gestione
          delle    risorse     ivi   iscritte   e   per   la   scelta
          dell'affidamento dei servizi di  tesoreria    o  di  cassa,
          nonche' per le modalita' del riscontro delle gestioni delle
          istituzioni  scolastiche,  anche in attuazione dei principi
          contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. E'    abrogato
          il  comma  9 dell'art. 4   della legge 24 dicembre 1993, n.
          537.
            15. Entro   un anno dalla data    di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge il   Governo e'  delegato ad emanare
          un decreto  legislativo di riforma degli organi  collegiali
          della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico
          che  tenga conto della specificita' del settore scolastico,
          valorizzando l'autonomo  apporto delle diverse componenti e
          delle minoranze linguistiche  riconosciute,  nonche'  delle
          specifiche  professionalita' e competenze, nel rispetto dei
          seguenti criteri:
            a)      armonizzazione            della     composizione,
          dell'organizzazione  e delle funzioni   dei nuovi    organi
          con     le  competenze    dell'amministrazione  centrale  e
          periferica come ridefinita a  norma degli articoli 12 e  13
          nonche' con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
            b) razionalizzazione  degli organi a  norma dell'art. 12,
          comma 1, lettera p);
            c)   eliminazione   delle   duplicazioni organizzative  e
          funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma  1,
          lettera g);
            d)  valorizzazione  del  collegamento  con   le comunita'
          locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i);
            e) attuazione  delle disposizioni   di cui   all'art.  59
          del   decreto   legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive modificazioni, nella salvaguardia del  principio
          della liberta' di insegnamento.
            16.  Nel  rispetto  del  principio    della  liberta'  di
          insegnamento e in  connessione  con    l'individuazione  di
          nuove  figure    professionali del personale docente, ferma
          restando  l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto  e'
          conferita   la   qualifica  dirigenziale    contestualmente
          all'acquisto della  personalita' giuridica e dell'autonomia
          da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti
          e   le  specificita',  della  qualifica  dirigenziale  sono
          individuati con  decreto  legislativo  integrativo    delle
          disposizioni  del decreto  legislativo 3  febbraio 1993, n.
          29, e  successive modificazioni, da  emanare entro  un anno
          dalla  data  di  entrata  in vigore   della presente legge,
          sulla base dei seguenti criteri:
            a)   l'affidamento,   nel   rispetto   delle   competenze
          degli    organi  collegiali   scolastici,     di   autonomi
          compiti     di        direzione,     di   coordinamento   e
          valorizzazione  delle    risorse  umane,  di    gestione di
          risorse  finanziarie     e  strumentali,     con   connesse
          responsabilita' in ordine ai risultati;
            b)    il   raccordo   tra   i    compiti  previsti  dalla
          lettera   a)   e  l'organizzazione    e  le    attribuzioni
          dell'amministrazione        scolastica   periferica,   come
          ridefinite ai sensi dell'art. 13, comma 1;
            c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al
          personale docente  con  adeguata anzianita'  di   servizio,
          in  armonia   con  le modalita' previste  dall'art. 28  del
          decreto legislativo  3 febbraio 1993, n. 29;
            d) l'attribuzione  della  dirigenza  ai  capi  d'istituto
          attualmente  in servizio,   assegnati   ad  una istituzione
          scolastica  autonoma,  che frequentino un apposito corso di
          formazione.
            17.   Il     rapporto   di     lavoro    dei    dirigenti
          scolastici      sara'   disciplinato     in     sede     di
          contrattazione    collettiva     del     comparto   scuola,
          articolato in autonome aree.
            18.  Nell'emanazione del  regolamento di cui all'art.  13
          la riforma degli uffici   periferici del   Ministero  della
          pubblica    istruzione  e'  realizzata    armonizzando    e
          coordinando  i compiti   e   le   fruizioni  amministrative
          attribuiti  alle    regioni  ed agli enti   locali anche in
          materia di programmazione  e  riorganizzazione  della  rete
          scolastica.
            19.    Il Ministro   della pubblica   istruzione presenta
          ogni quattro anni     al   Parlamento,     a      decorrere
          dall'inizio    dell'attuazione dell'autonomia  prevista nel
          presente    articolo,    una  relazione     sui   risultati
          conseguiti, anche al  fine di apportare eventuali modifiche
          normative che si rendano necessarie.
            20. Le regioni a statuto speciale  e le province autonome
          di Trento e di  Bolzano disciplinano  con propria  legge la
          materia  di  cui al presente  articolo nel  rispetto e  nei
          limiti   dei propri   statuti e  delle  relative  norme  di
          attuazione".
            -  Si riporta  il testo  del  decreto del  Ministro della
          pubblica istruzione n. 251 del 29 maggio 1998:
                    "IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
            Visti gli articoli 276, 277 e 278 del decreto legislativo
          16  aprile 1994,  n.  297,  che  approva   il  testo  unico
          delle  disposizioni legislative in materia di istruzione;
            Ritenuto  di  dover  approvare  in  via  transitoria   un
          programma  nazionale   di   sperimentazione   che  consenta
          alle   istituzioni scolastiche di  sviluppare  gradualmente
          capacita'  di  autorganizzazione tali   da  consentire loro
          di  prepararsi  al passaggio   dal   vigente ordinamento  a
          quello  configurato  dall'art.    21 della legge   15 marzo
          1997,   n.   59,   la   cui   attuazione    avverra'    con
          l'emanazione  dei regolamenti ivi previsti;
            Ritenuto    che    nell'ordinamento   vigente    esistono
          numerose disposizioni,  che hanno  gia' trovato    parziale
          attuazione    nei  vari  ordini  e  gradi  di  scuola  e in
          precedenti  sperimentazioni,  dalle  quali  e'    possibile
          trarre    principi   che   supportino scientificamente  una
          sperimentazione      nazionale   avente      ad      oggeto
          l'organizzazione  della didattica;
            Ritenuto  che  il programma  nazionale di sperimentazione
          deve essere prospettato  alle  istituzioni  scolastiche  in
          modo   non   vincolante  e  che  ciascuna  puo'    aderirvi
          totalmente    o  solo  parzialmente    nel  rispetto  delle
          decisione assunte dai competenti organi collegiali;
            Considerato  che la giurisprudenza amministrativa (T.A.R.
          del Lazio, 24 settembre 1991, n. 1169), ha    ritenuto  che
          anche in assenza di una specifica  disposizione legislativa
          e'  legittima   l'introduzione con decreto ministeriale  di
          norme transitorie dirette    a  disciplinare  il  passaggio
          dalla   vecchia    alla  nuova   normativa,  contenuta   in
          regolamento ministeriale  emanato  su  espressa  previsione
          legislativa;
            Sentito    il  parere   del  Consiglio   nazionale  della
          pubblica istruzione;
                                   Decreta:
                                    Art. 1.
            1.    Per  le    finalita'    di  cui    in premessa   e'
          autorizzato in  via transitoria  un   programma   nazionale
          di    sperimentazione    volto    a  consentire        alle
          istituzioni        scolastiche,      nell'anno        1998,
          l'attivazione   di   iniziative      sui  seguenti  aspetti
          de1l'organizzazione scolastica:
            a) adattamento del calendario  scolastico  (normativa  di
          riferimento:    articoli  7,  10 e 74 del D.Lgs. 1 6 aprile
          1994, n 297; art. 1 legge 8 agosto 1995, n. 352 e  O.M.  n.
          262 del 19 aprile 1997);
            b)  flessibilita'    dell'orario  e diversa articolazione
          della durata della   lezione, nel    rispetto    del  monte
          annuale orario  complessivo previsto per  ciascun curricolo
          e  per   ciascuna delle  discipline ed attivita'   comprese
          nei     piani   di     studio,    ferme      restando    la
          distribuzione  dell'attivita'    didattica in non meno   di
          cinque giorni settimanali e  il rispetto dei    complessivi
          obblighi  di    servizio dei docenti previsti dai contratti
          collettivi (normativa di riferimento:  articoli 7, 10, 129,
          167 D.Lgs.   n. 297/1994; legge 8 agosto  1995,  n.    352;
          C.C.N.L. del 1995 e O.M. n. 266 del 21 aprile 1997);
            c)  articolazione  flessibile del  gruppo  classe,  delle
          classi  o sezioni,   anche  nel   rispetto   del  principio
          dell'integrazione  scolastica  degli  alunni  con  handicap
          (normativa di riferimento: legge n.  517/1977,  legge    n.
          148/1990,  art.  14  legge   n. 104/1992; articoli 5, 7, 10
          126,  128, 167, 491 del D.Lgs. n. 297/1994;   art. 2  legge
          n.  352/1995);
            d)  organizzazione  di iniziative di recupero  e sostegno
          (normativa di riferimento: legge 8  agosto  1995,  n.  352;
          art.  43  del C.C.N.L. del 1995; C.M.  n. 492 de1  7 agosto
          1996; O.M.  21 aprile 1997,   n. 266; O.M. n.  330  del  27
          maggio 1997 e direttiva n. 487 del 6 agosto 1997);
            e)  attivazione  di insegnamenti integrativi  facoltativi
          (normativa di   riferimento: articoli   126, 130,    1  67,
          192, 278  del D.Lgs.  n.  297/1994; articoli 41, 43, 71, 72
          del C.C.N.L. del 1995; direttive n.  133 del 3 aprile  1996
          e  n.  600  del  23  settembre   1996; D.P.R. n. 567 del 10
          ottobre 1996);
            f)    realizzazione  di    attivita'  organizzate      in
          collaborazione    con  altre scuole e  con soggetti esterni
          per   l'integrazione della  scuola  con    il    territorio
          (normativa   di  riferimento:  legge n.  104/1992; articoli
          126, 130, 167, 192, 278  del D.Lgs. n.  297/1994,  articoli
          41  , 43, 71  , 72 del C.C.N.L.  del 1995; direttive n. 133
          del 3 aprile 1996, n.  600 del 23   settembre 1996;  D.P.R.
          n.  567  del    10 novembre 1996; intesa con il CONI del 12
          marzo 1997);
            g) iniziative di orientamento  scolastico e professionale
          (legge n.   352  dell'8  agosto  1995;  art.  14  legge  n.
          104/1999;  art.  4 D.I. n. 178 del 15 marzo 1997; direttiva
          n. 487 del 6 agosto 1997);
            h) iniziative  di continuita'  (normativa di riferimento:
          art.  119  D.Lgs.   n. 297/1994;   D.M.  16  novembre 1992;
          C.M.  n.  339 del  16 novembre 1992; direttiva n. 487 del 6
          agosto 1997).
            2. Le delibere  di  adesione  alla  sperimentazione  sono
          predisposte  in  modo  da  consentire  l'individuazione del
          problema da affrontare, degli obiettivi   da    perseguire,
          degli    strumenti,     delle    condizioni organizzative e
          delle  responsabilita'    di  attuazione,    nonche'  delle
          metodologie prescelte, che possono  essere differenziate in
          relazione   alle   proposte  di  singoli  o  di  gruppi  di
          insegnanti, anche in coerenza con    il  principio    della
          liberta'    d'insegnamento. Esse  prevedono le modalita' di
          verifica, anche mediante  autovalutazione,    dei  processi
          attivati e dei risultati ed indicano l'eventuale preventivo
          di  spesa,  ove    necessario. In   aggiunta alla   normale
          pubblicazione,    stante  la  necessita'   di   coinvolgere
          direttamente  nella  presente sperimentazione le   famiglie
          degli  alunni,  sara' opportuno  che   le delibere    siano
          comunicate alle famiglie stesse.
                                    Art. 2.
            1.    Su  proposta    dei   consigli   di classe   o   di
          interclasse o   di  intersezione  ovvero  dei  collegi  dei
          docenti  o  dei  consigli  di  circolo  o d'istituto e   su
          delibera  dei  collegi  dei  docenti,    per  gli   aspetti
          didattici,  e dei   consigli di circolo o di istituto,  per
          gli aspetti organizzativi  e  finanziari,   le  istituzioni
          scolastiche   possono attivare    iniziative    concernenti
          gli     aspetti    dell'organizzazione  scolastica  di  cui
          all'art.  1,  comma  1,  nel    rispetto  degli   obiettivi
          fondamentali propri del tipo e ordine di scuola.
            2. La sperimentazione  di cui all'articolo 1  si realizza
          adattando    la    programmazione   educativa,   attraverso
          l'inserimento, in un disegno complessivo,  degli   elementi
          innovativi  che    consentano   di   meglio rispondere alle
          esigenze formative  degli  alunni.  Le  ipotesi  di  lavoro
          saranno formulate ispirandosi ai  principi desumibili dalla
          normativa  di riferimento richiamata all'art. 1,  anche con
          l'ausilio dei nuclei di supporto di cui all'art. 3.
            3.   La   sperimentazione e'   promossa   dagli    organi
          menzionati    nel precedente comma   1, anche su  richiesta
          dei comitati dei  genitori e degli    studenti,   ed     e'
          attuata  ricercando   l'adesione  e   la collaborazione  di
          tutte    le componenti   della scuola,   nonche' degli enti
          locali territoriali. Gli   organi responsabili  ai  diversi
          livelli  si    adopereranno  affinche'   venga,   altresi',
          perseguito  l'obiettivo della semplificazione, snellezza  e
          rapidita' delle procedure.
            4.   Le  istituzioni     scolastiche  collocano  le  loro
          iniziative in una prospettiva di cooperazione con  le altre
          unita'  scolastiche  operanti  sul   territorio   favorendo
          l'organizzazione di  reti di scuole in senso orizzontale  e
          verticale    anche   sulla    base   di   accordi,  per  la
          realizzazione di    progetti  comuni,  di    iniziative  di
          formazione  e di progetti per l'uso integrato delle risorse
          e dei servizi. E' comunque importante che sia assicurata la
          pubblicita' e la circolarita' delle esperienze.
            5.  L'utilizzazione dei   docenti e del personale  A.T.A.
          avviene nel rispetto dei  complessivi obblighi  annuali  di
          servizio    previsti  dai contratti collettivi, che possono
          essere   assolti,   anche   sulla   base   di   un'apposita
          programmazione plurisettimanale.
            6.  Le  sperimentazioni  sono    attuate nei limiti delle
          disponibilita'  di  bilancio  delle   singole   istituzioni
          scolastiche.
            7.  Le    sperimentazioni  di   cui al   presente decreto
          adottate dalle istituzioni scolastiche  non sono   soggette
          ad  autorizzazione    e  sono inviate   per   conoscenza al
          Provveditore    agli    studi,  al    consiglio  scolastico
          provinciale e all'I.R.R.S.A.E. competente.
                                    Art. 3.
            1.   Presso  ciascun    provveditorato  agli  studi  sono
          costituiti   uno    o    piu'    ''Nuclei    di    supporto
          tecnicoamministrativo'',  con il compito di sostenere,  ove
          richiesto,   le    sperimentazioni      deliberate    dalle
          istituzioni  scolastiche,    di  monitorare  le  iniziative
          realizzate, di favorire la loro diffusione e fruibilita'  e
          di promuovere la messa in rete delle esperienze.
            2.  Ciascun nucleo   e' composto in modo da garantire  la
          presenza  di  tutte    le  competenze    amministrative   e
          tecniche  -    ivi  compresi   gli I.R.R.S.A.E. - anche non
          appartenenti  all'amministrazione  scolastica,   necessarie
          per   sostenere   adeguatamente le  iniziative.  Esso  deve
          prioritariamente  comprendere  al   suo  interno   docenti,
          dirigenti  scolastici  e ispettori tecnici che abbiano gia'
          effettuato esperienze in merito.
            3. Il nucleo deve essere composto da un numero  ristretto
          di  persone  per  operare  con   la massima rapidita' e per
          prestare, ove richiesto, la consulenza  direttamente  nelle
          sedi scolastiche.
            4.  Nelle    province in cui  sono costituiti piu' nuclei
          di supporto tecnico   amministrativo,    il    provveditore
          agli   studi   assicura   le condizioni per  realizzare una
          pianificazione coordinata  e coerente degli interventi.
              Roma, 29 maggio 1998
                                             Il Ministro: Berlinguer"
            - Il   testo dell'art.    4  della  legge    n.  440/1997
          (Istituzione    del    Fondo   per      l'arricchimento   e
          l'ampliamento dell'offerta  formativa e per gli  interventi
          perequativi) e' il seguente:
            "Art.  4  (Dotazione   del fondo). - 1. La dotazione  del
          fondo di cui all'art. 1    e'  determinata  in  lire    100
          miliardi  per  l'anno    1997,  in  lire 400   miliardi per
          l'anno 1998  e in lire   345 miliardi   annue  a  decorrere
          dall'anno 1999.  All'onere relativo agli anni  1997, 1998 e
          1999  si  provvede  mediante corrispondente riduzione dello
          stanziamento iscritto, ai  fini  del  bilancio    triennale
          1997-1999,  al capitolo 6856 dello stato di  previsione del
          Ministero  del  tesoro      per   l'anno   1997,   all'uopo
          parzialmente   utilizzando,   per  lire  100  miliardi  per
          ciascuno degli anni 1997, 1998 e    1999,  l'accantonamento
          relativo al Ministero della pubblica istruzione  e per lire
          300  miliardi  per    l'anno 1998 e lire  245 miliardi  per
          l'anno  1999, l'accantonamento   relativo  alla  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri.
            2.  Il Ministro  del tesoro e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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