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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita')
1. La presente legge disciplina il prelievo di organi e di tessuti
da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge
29 dicembre 1993, n. 578, e regolamenta le attivita' di prelievo e di
trapianto di tessuti e di espianto e di trapianto di organi.
2. Le attivita' di trapianto di organi e di tessuti ed il
coordinamento delle stesse costituiscono obiettivi del Servizio
sanitario nazionale. Il procedimento per l'esecuzione dei trapianti
e' disciplinato secondo modalita' tali da assicurare il rispetto dei
criteri di trasparenza e di pari opportunita' tra i cittadini,
prevedendo criteri di accesso alle liste di attesa determinati da
parametri clinici ed immunologici.
Nota all'art. 1:
- La legge n. 578/1993 reca: "Norme per
l'accertamento e la certificazione di morte".