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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai
finanziamenti che vengono erogati dal Ministero degli affari esteri,
ai sensi degli articoli 7 e 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, per la realizzazione di
iniziative, interventi, programmi ed attivita' nel settore della
cooperazione allo sviluppo, in favore di universita' e di
organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi
dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, salvo quanto
disposto dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni. Ai soggetti sopra indicati potranno essere
concessi anticipi nella misura del 50 per cento del valore
complessivo del progetto nel primo anno, seguiti da anticipi del 40
per cento negli anni successivi".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 aprile 1999
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 5 del decreto-legge n. 79/1997
(Misure urgenti per il riequilibrio della finanza
pubblica), come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 5 (Disposizioni varie di contenimento). - 1. E'
fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, ed agli enti pubblici economici di
concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in
materia di contratti di appalto di lavori, di forniture
e di servizi, con esclusione dei contratti gia'
aggiudicati alla data di entrata in vigore del presente
decreto e di quelli riguardanti attivita' oggetto di
cofinanziamento da parte dell'Unione europea. Sono
abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere
speciale, in contrasto con quelle di cui al presente comma.
1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai
finanziamenti che vengono erogati dal Ministero degli
affari esteri, ai sensi degli articoli 7 e 18 del decreto
del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177,
per la realizzazione di iniziative, interventi,
programmi ed attivita' nel settore della cooperazione allo
sviluppo, in favore di universita' e di
organizzazioni non governative riconosciute idonee ai
sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49,
salvo quanto disposto dall'art. 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni. Ai soggetti
sopra indicati potranno essere concessi anticipi nella
misura del 50 per cento del valore complessivo del
progetto nel primo anno, seguiti da anticipi del 40 per
cento negli anni successivi.
2. Le autorizzazioni di cassa determinate per l'anno
1997 dalla legge 23 dicembre 1996, n. 664, per i capitoli
indicati nella tabella B allegata al presente decreto, sono
ridotte per gli importi indicati nella tabella medesima.
3. In sede di prima applicazione, in attuazione di
quanto previsto dall'art. 2, comma 22, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, in materia di determinazione
delle tariffe dei servizi postali, l'Ente poste italiane
e' autorizzato a rideterminare in aumento le tariffe dei
servizi postali entro il limite massimo del 10 per
cento dei proventi, a compensazione dei minori introiti
eventualmente derivanti dalla modifica dei rapporti
intrattenuti con il Ministero del tesoro e con la Cassa
depositi e prestiti".
- Il testo degli articoli 7 e 18 del D.P.R. n.
177/1988 (Approvazione del regolamento di esecuzione della
legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla disciplina della
cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo)
e' il seguente:
"Art. 7 (Convenzioni). - 1. La realizzazione di
iniziative ed interventi di cooperazione puo'
essere affidata, mediante convenzione, che ne
determina le modalita' di esecuzione e di
finanziamento delle spese sostenute, ad altre
amministrazioni dello Stato od enti pubblici, ivi compresi
quelli di cui all'art. 2, comma 5, della legge, e piu'
generalmente ad enti legalmente riconosciuti che non
perseguano finalita' di lucro, nonche' ai sensi dell'art.
29, comma 2, ultima parte, ad organizzazioni non
governative riconosciute idonee".
"Art. 18 (Formazione). - 1. La Direzione generale
provvede alla realizzazione delle attivita' di
cooperazione indicate dall'art. 2, comma 3, lettere d) ed
h), della legge:
a) promuovendo corsi di studio o seminari attraverso
intese con altre amministrazioni dello Stato ai sensi
degli articoli 7 e 16, nonche' mediante la stipula
di convenzioni o contratti con universita', enti ed
organismi specializzati o mediante la concessione
agli stessi, con decreto del direttore generale, di
appositi contributi. I finanziamenti cosi' disposti
possono coprire anche l'onere per la concessione di borse
di studio o di tirocinio o altri sussidi e per il pagamento
delle spese di viaggio in favore dei frequentatori dei
corsi o seminari;
b) concedendo direttamente agli interessati, fuori
dai casi previsti dalla lettera a), borse di studio o di
tirocinio ed altri sussidi nonche' le spese di viaggio, in
modo da favorire la frequenza agli studi in Italia, nel
Paese di appartenenza o in altro Paese in via di sviluppo
nel quale funzionino adeguate istituzioni;
c) concorrendo all'istituzione e al potenziamento, nei
Paesi in via di sviluppo, di facolta' di studi
universitari, istituti, scuole e centri di formazione e
di addestramento professionale attraverso gli strumenti
appropriati tra quelli indicati al comma 3 dell'art. 2
della legge.
2. Per l'attuazione di quanto disposto alla lettera b)
del comma 1, la Direzione generale puo' accreditare alle
competenti rappresentanze italiane l'importo
corrispondente al trattamento riservato ai
frequentatori di corsi e seminari effettuati
all'estero. Puo' altresi' stipulare, ove necessario,
apposite convenzioni con istituti bancari ed
assicurativi atte a facilitare l'erogazione agli
interessati delle borse di studio o di tirocinio o
degli altri sussidi di cui al comma 1, nonche' ad
assicurare ai frequentatori di corsi e seminari un
idoneo trattamento assistenziale ed assicurativo".
- Il testo dell'art. 28 della legge n. 49/1987 (Nuova
disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in
via di sviluppo) e' il seguente:
"Art. 28 (Riconoscimento di idoneita' delle
organizzazioni non governative). - 1. Le organizzazioni
non governative, che operano nel campo della cooperazione
con i Paesi in via di sviluppo, possono ottenere il
riconoscimento di idoneita' ai fini di cui all'art. 29
con decreto dal Ministro degli affari esteri, sentito il
parere della commissione per le organizzazioni non
governative, di cui all'art. 8, comma 10. Tale
commissione esprime pareri obbligatori anche sulle
revoche di idoneita', sulle qualificazioni
professionali o di mestiere e sulle modalita' di
selezione, formazione e perfezionamento
tecnicoprofessionale di volontari e degli altri cooperanti
impiegati dalle organizzazioni non governative.
2. L'idoneita' puo' essere richiesta per la
realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei
Paesi in via di sviluppo; per la selezione, formazione e
impiego dei volontari in servizio civile; per attivita' di
formazione in loco di cittadini dei Paesi in via di
sviluppo. Le organizzazioni idonee per una delle suddette
attivita' possono inoltre richiedere l'idoneita' per
attivita' di informazione e di educazione allo sviluppo.
3. Sono fatte salve le idoneita' formalmente concesse
dal Ministro degli affari esteri prima dell'entrata in
vigore della presente legge.
4. Il riconoscimento di idoneita' alle
organizzazioni non governative puo' essere dato per uno
o piu' settori di intervento sopra indicati, a condizione
che le medesime:
a) risultino costituite ai sensi degli articoli 14, 36
e 39 del codice civile;
b) abbiano come fine istituzionale quello di svolgere
attivita' di cooperazione allo sviluppo, in favore delle
popolazioni del terzo mondo;
c) non perseguano finalita' di lucro e prevedano
l'obbligo di destinare ogni provento, anche derivante
da attivita' commerciali accessorie o da altre forme
di autofinanziamento, per i fini istituzionali di cui
sopra;
d) non abbiano rapporti di dipendenza da enti con
finalita' di lucro, ne' siano collegate in alcun modo
agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o
stranieri aventi scopo di lucro;
e) diano adeguate garanzie in ordine alla
realizzazione delle attivita' previste, disponendo anche
delle strutture e del personale qualificato necessari;
f) documentino esperienza operativa e capacita'
organizzativa di almeno tre anni, in rapporto ai Paesi in
via di sviluppo, nel settore o nei settori per cui si
richiede il riconoscimento di idoneita';
g) accettino controlli periodici all'uopo stabiliti dalla
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
anche ai fini del mantenimento della qualifica;
h) presentino i bilanci analitici relativi all'ultimo
triennio e documentino la tenuta della contabilita';
i) si obblighino alla presentazione di una relazione
annuale sullo stato di avanzamento dei programmi in corso".
- Il testo dell'art. 20 della legge n. 59/1997 (Delega
al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa) e' il seguente:
"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di
ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per
la delegificazione di norme concernenti procedimenti
amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni
centrali, locali o autonome, indicando i criteri per
l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i
procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto
previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al
disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato
di attuazione della semplificazione dei procedimenti
amministrativi.
2. Con lo stesso disegno di legge di cui al comma 1,
il Governo individua i procedimenti relativi a funzioni e
servizi che, per le loro caratteristiche e per la
loro pertinenza alle comunita' territoriali, sono
attribuiti alla potesta' normativa delle regioni e degli
enti locali, e indica i principi che restano regolati con
legge della Repubblica ai sensi degli articoli 117, primo
e secondo comma, e 128 della Costituzione.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministro competente,
previa acquisizione del parere delle competenti
commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal
fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove
necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro
competente, riunioni tra le amministrazioni interessate.
Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle
commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il
sessantesimo giorno successivo alla data della loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le
norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di
quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti,
anche riordinando le competenze degli uffici,
accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo
gli organi che risultino superflui e costituendo
centri interservizi dove raggruppare competenze diverse
ma confluenti in una unica procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in
una unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad
esigenze di semplificazione e conoscibilita'
normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango
diverso, ovvero che pretendono particolari procedure,
fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure
stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure
di spesa e contabili, anche mediante adozione ed
estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia
degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui
all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai
dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali,
che non richiedano, in ragione della loro specificita',
l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli
organi collegiali con conferenze di servizi o con
interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti
portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo.
6. I servizi di controllo interno compiono
accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme
contenute nei regolamenti di semplificazione e di
accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono
formulare osservazioni e proporre suggerimenti per
la modifica delle norme stesse e per il miglioramento
dell'azione amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei
principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute,
che costituiscono principi generali dell'ordinamento
giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei
riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno
legiferato in materia. Entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi
ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge
medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e
nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al
presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono
emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
presente legge, nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario,
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive
modificazioni, nonche' valutazione del medesimo sistema,
di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive
modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del
sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione
di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai
medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi
universitari. Le norme sono finalizzate a garantire
l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci
e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di
abbandono degli studi, a determinare percentuali massime
dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico
degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario
dello Stato per le universita', graduando la
contribuzione stessa, secondo criteri di equita',
solidarieta' e progressivita' in relazione alle
condizioni economiche del nucleo familiare, nonche' a
definire parametri e metodologie adeguati per la
valutazione delle effettive condizioni economiche dei
predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono
soggette a revisione biennale, sentite le competenti
commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore
di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per
ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24
dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle
universita' di eredita', donazioni e legati,
prescindendo da ogni autorizzazione preventiva,
ministeriale o prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e
c), sono emanati previo parere delle commissioni
parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2
dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della
costituzione della consulta nazionale per il diritto agli
studi universitari di cui all'art. 6 della medesima
legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il
Governo propone annualmente al Parlamento le norme
di delega ovvero di delegificazione necessarie
alla compilazione di testi unici legislativi o
regolamentari, con particolare riferimento alle materie
interessate dalla attuazione della presente legge. In
sede di prima attuazione della presente legge, il Governo
e' delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi
decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui all'art. 4, norme per la
delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4,
lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge,
nonche' testi unici delle leggi che disciplinano i settori
di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera c), anche
attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o
abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli
articoli 14 e 17 e dal presente articolo".