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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
Convenzione n. 182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di
lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione e la
Raccomandazione n. 190 sullo stesso argomento, adottate dalla
Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro
durante la sua ottantasettesima sessione tenutasi a Ginevra il 17
giugno 1999.