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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Principi generali
Art. 1
Finalita' ed ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione dei principi
che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa,
disciplinano le attivita' di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni.
2. Ai fini della presente legge sono pubbliche amministrazioni
quelle indicate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29.
3. E' fatta salva la disciplina vigente relativa alla pubblicita'
legale od obbligatoria degli atti pubblici.
4. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di
segreto d'ufficio, di tutela della riservatezza dei dati personali e
in conformita' ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche,
sono considerate attivita' di informazione e di comunicazione
istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero dai
soggetti di cui al comma 2 e volte a conseguire:
a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso
stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettivita'
e ad altri enti attraverso ogni modalita' tecnica ed
organizzativa;
c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente.
5. Le attivita' di informazione e di comunicazione sono, in
particolare, finalizzate a:
a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative,
al fine di facilitarne l'applicazione;
b) illustrare le attivita' delle istituzioni e il loro funzionamento;
c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la
conoscenza;
d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di
rilevante interesse pubblico e sociale;
e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di
modernizzazione degli apparati nonche' la conoscenza dell'avvio e
del percorso dei procedimenti amministrativi;
f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonche' quella
dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e
visibilita' ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed
internazionale.
6. Le attivita' di informazione e di comunicazione istituzionale di
cui alla presente legge non sono soggette ai limiti imposti in
materia di pubblicita', sponsorizzazioni e offerte al pubblico.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alla quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego,
a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),
cosi' come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 80, e' il seguente:
"Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1. Le
disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'art.
97, comma primo, della Costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi della Comunita' europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed ai
lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a
quelle del lavoro privato.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni
uni-versitarie, gli istituti autonomi case popolari, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della
Costituzione. Le regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della legge
23 ottobre 1992, n. 421, e dall'art. 11, comma 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59 costituiscono altresi', per le
regioni a statuto speciale e per le province autonome di
Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma
economico-sociale della Repubblica.".