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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Governo e' autorizzato a stipulare un'intesa con la
Commissione delle Comunita' europee per istituire il Centro nazionale
di informazione e documentazione europea, costituito nella forma di
Gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del
regolamento (CEE) n. 2137/85, del Consiglio, del 25 luglio 1985, e
del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.
2. Il Centro sara' finanziato dalla Commissione delle Comunita'
europee e dallo Stato italiano quali soci fondatori del GEIE e sara'
disciplinato mediante l'intesa di cui al comma 1, con la quale si
provvedera' in particolare:
a) a prevedere la possibilita' dell'ingresso, in qualita' di soci
ordinari, di persone fisiche, persone giuridiche private ed enti
pubblici;
b) a stabilire il quadro delle fonti di finanziamento in aggiunta
alle quote dei soci fondatori;
c) a definire forme congiunte di indirizzo e vigilanza, ferme
restando le competenze degli organismi di controllo previste dalle
norme statali e comunitarie vigenti.
3. Il Centro opera in conformita' alla trasparenza che deve
informare le attivita' delle istituzioni dell'Unione europea, con
l'obiettivo:
a) di realizzare, anche attraverso le possibilita' offerte dalle
nuove tecnologie della comunicazione, programmi sistematici di
diffusione dell'informazione e documentazione europea destinati,
sia direttamente, sia attraverso sportelli decentrati, ai
cittadini e a determinate categorie di utenti;
b) di formare il personale per la diffusione e gestione della
documentazione comunitaria;
c) di coordinare e razionalizzare le attivita' di documentazione,
elaborazione e studio gia' esistenti attraverso una serie di
convenzioni con altri centri di studio e documentazione con sede
in Italia o negli altri Stati membri dell'Unione europea.
4. In favore del Centro trovano applicazione le disposizioni di cui
all'art. 1 della legge 11 luglio 1986, n. 390.
5. Le commissioni parlamentari competenti per gli affari comunitari
esprimono il parere sullo schema dell'intesa di cui al comma 1, sulle
successive modificazioni della stessa, sull'ingresso, in qualita' di
soci ordinari, dei soggetti di cui al comma 2, lettera a), e sulla
designazione dei componenti degli organi direttivi del Centro da
parte del Governo. Il Ministro per le politiche comunitarie presenta
annualmente alle predette commissioni una relazione sull'attivita'
svolta, sul bilancio e sul programma di attivita' del Centro.
6. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente
articolo, nel limite massimo annuo di 1.500 milioni di lire a
decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 giugno 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri
Mattioli, Ministro per le politiche
comunitarie
Visto, il Guardasigilli: Fassino
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note all'art. 1:
- Il regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del
25 luglio 1985 e' pubblicato in GUCE n. L 199 del 31 luglio
1985.
- Il decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, reca:
"Norme per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE
relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse
economico GEIE, ai sensi dell'art. 17 della legge
29 dicembre 1990, n. 428".
- Il testo dell'art. 1 della legge 11 luglio 1986, n.
390 (Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni
immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di
enti o istituti culturali, degli enti pubblici
territoriali, delle unita' sanitarie locali, di ordini
religiosi e degli enti ecclesiastici), e' il seguente:
"Art. 1. - 1. L'amministrazione finanziaria puo' dare
in concessione o locazione, per la durata di non oltre
diciannove anni, beni immobili demaniali o patrimoniali
dello Stato, non suscettibili anche temporaneamente di
utilizzazione per usi governativi:
a) a istituzioni culturali indicate nella tabella
emanata con il decreto del Presidente della Repubblica
6 novembre 1984, n. 834;
b) a enti pubblici, indicati con decreto del Ministro
delle finanze, da emanarsi sentito il Ministro per i beni
culturali e ambientali, che fruiscono di contributi
ordinari previsti dalle vigenti disposizioni e che
perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse
culturale;
c) ad altri enti o istituti o a fondazioni o
associazioni riconosciute, istituiti o costituiti
successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del predetto decreto, che perseguono
esclusivamente fini di rilevante interesse culturale e
svolgono, in relazione a tali fini, attivita' sulla base di
un programma almeno triennale. Le concessioni e le
locazioni sono rispettivamente assentite e stipulate per un
canone ricognitorio annuo non inferiore a lire centomila e
non superiore al 10 per cento di quello determinato,
sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla base
dei valori in comune commercio. Gli immobili devono essere
destinati a sede dei predetti soggetti o essere utilizzati
per lo svolgimento delle loro attivita' istituzionali o
statutarie.
2. Le concessioni e le locazioni di cui al comma
precedente devono prevedere la assunzione, da parte del
concessionario o locatario, degli oneri della manutenzione
ordinaria e straordinaria, salvo, per quest'ultima, che lo
Stato ritenga necessario provvedervi direttamente, nonche'
degli oneri, delle contribuzioni e degli obblighi di
qualsiasi natura gravanti sull'immobile. Qualora l'immobile
oggetto della concessione faccia parte del demanio
artistico, storico o archeologico, le opere di ordinaria e
straordinaria manutenzione devono essere eseguite secondo
le prescrizioni delle competenti sovrintendenze.
3. Con decreto del Ministro delle finanze e' nominata
una commissione composta da due rappresentanti del
Ministero delle finanze, di cui uno appartenente alla
Direzione generale del demanio che la presiede, da un
rappresentante del Ministero del tesoro e da due
rappresentanti del Ministero per i beni culturali e
ambientali. La commissione esamina le richieste di
concessione o locazione tenendo in particolare conto quelle
presentate da soggetti che curano le raccolte museali,
bibliografiche, archivistiche e scientifiche. Qualora
proponga l'accoglimento di tali richieste in considerazione
della rilevanza dell'attivita' concretamente svolta, la
commissione indica l'ammontare del canone, entro i limiti
di cui al comma 1, avuto anche riguardo alla entita' delle
opere di manutenzione straordinaria che il richiedente si
impegna ad eseguire.
4. Nel caso di richiesta di utilizzazione di una
porzione dell'immobile per finalita' diverse da quelle di
cui al comma 1, deve essere corrisposto, per l'utilizzo di
tale porzione, un distinto canone determinato, sentito il
competente ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori
in comune commercio.
5. La concessione e' revocata e la locazione e' risolta
per sopravvenuta necessita' di utilizzazione dei beni per
usi governativi.
6. L'utilizzo dei beni per fini diversi da quelli per i
quali e' stata assentita la concessione o stipulata la
locazione, ne determina rispettivamente la decadenza o la
risoluzione. Gli stessi effetti sono prodotti dalla
violazione del divieto di subconcessione o sublocazione
ovvero dal mancato pagamento del canone.
7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano
anche alle concessioni, a favore di ordini religiosi, di
immobili statali che fanno parte del demanio artistico,
storico o archeologico, anche ai fini della loro custodia,
costituenti abbazie, certose e monasteri, per l'esercizio
esclusivo di attivita' religiosa, di assistenza, di
beneficenza o comunque connessa con le prescrizioni di
regole monastiche".