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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifica all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84
1. Al comma 1-bis dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n.
84, e successive modificazioni, sono premessi i seguenti periodi: "I
servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e
battellaggio sono servizi di interesse generale atti a garantire nei
porti, ove essi sono istituiti, la sicurezza della navigazione e
dell'approdo. Per il pilotaggio l'obbligatorieta' e' stabilita con
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. Per gli altri
servizi l'autorita' marittima puo' renderne obbligatorio l'impiego
tenuto conto della localizzazione e delle strutture impiegate".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufflciali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 14 della legge 28 gennaio 1994, n.
84, recante: "Riordino della legislazione in materia
portuale" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio
1994, n. 28 - supplemento ordinario - come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Art. 14 (Competenze dell'autorita' marittima). - 1.
Ferme restando le competenze attribuite dalla presente
legge alle autorita' portuali e, per i soli compiti di
programmazione, coordinamento e promozione nonche'
nell'ambito della pianificazione delle opere portuali, alla
formulazione ed elaborazione di piani triennali da proporre
al Ministro dei trasporti e della navigazione, alle aziende
speciali delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, istituite ai sensi dell'art. 32 del testo
unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n.
2011, spettano all'autorita' marittima le funzioni di
polizia e di sicurezza previste dal codice della
navigazione e dalle leggi speciali, e le rimanenti funzioni
amministrative.
1-bis. I servizi tecnico-nautici di pilotaggio,
rimorchio, ormeggio e battellaggio sono servizi di
interesse generale atti a garantire nei porti, ove essi
sono istituiti, la sicurezza della navigazione e
dell'approdo. Per il pilotaggio l'obbligatoriera' e'
stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione. Per gli altri servizi l'autorita' marittima
puo' renderne obbligatorio l'impiego tenuto conto della
localizzazione e delle strutture impiegate. I criteri e i
meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi di
pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono
stabiliti dal Ministero dei trasporti e della navigazione
sulla base di un'istruttoria condotta congiuntamente dal
comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e
dalle rappresentanze unitarie delle Autorita' portuali, dei
soggetti erogatori dei servizi e dell'utenza portuale.
1-ter. Nei porti sede di Autorita' portuale la
disciplina e l'organizzazione dei servizi di cui al comma
1-bis sono stabilite dall'Autorita' marittima di intesa con
l'Autorita' portuale. In difetto di intesa provvede il
Ministro dei trasporti e della navigazione.