Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. L'articolo 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 13 (Abrogazione delle disposizioni che prevedono il
riconoscimento o autorizzazioni per accettare lasciti e donazioni e
per acquistare beni stabili). - 1. L'articolo 17 del codice civile e
la legge 21 giugno 1896, n. 218, sono abrogati. Sono altresi'
abrogati l'articolo 600, il quarto comma dell'articolo 782 e
l'articolo 786 del codice civile, nonche' le altre disposizioni che
prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per
accettazione di donazioni, eredita' e legati da parte di persone
giuridiche, ovvero il riconoscimento o autorizzazioni per l'acquisto
di immobili o per accettazione di donazioni, eredita' e legati da
parte delle associazioni, fondazioni e di ogni altro ente non
riconosciuto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle
acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di
entrata in vigore della presente legge".
2. L'articolo 473 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 473 (Eredita' devolute a persone giuridiche o ad associazioni,
fondazioni ed enti non riconosciuti). - L'accettazione delle eredita'
devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed
enti non riconosciuti non puo' farsi che col beneficio d'inventario.
Il presente articolo non si applica alle societa'".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per l'art. 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
l'art. 473 del codice civile, vedasi note all'art. 1.
Note all'art. 1:
- La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca "Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo".
- La legge 21 giugno 1896, n. 218, recava: "Competenza
dei prefetti ad autorizzare le province, i comuni e le
istituzioni pubbliche di beneficenza ad accettare lasciti e
donazioni e ad acquistare beni stabili".
- Il testo dell'art. 782 del codice civile, come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 782 (Forma della donazione). - La donazione deve
essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullita'. Se
ha per oggetto cose mobili, essa non e' valida che per
quelle specificate con indicazione del loro valore
nell'atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a
parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio.
L'accettazione puo' essere fatta nell'atto stesso o con
atto pubblico posteriore. In questo caso la donazione non
e' perfetta se non dal momento in cui l'atto di
accettazione e' notificato al donante.
Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante
quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione.
(comma abrogato)".