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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Nell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381,
recante disciplina delle cooperative sociali, le parole: "si
considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e
sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in
trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i
minori in eta' lavorativa in situazioni di difficolta' familiare, i
condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste
dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n.
354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663." sono
sostituite dalle seguenti: "si considerano persone svantaggiate gli
invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali
psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento
psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in eta'
lavorativa in situazioni di difficolta' familiare, le persone
detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli
internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro
all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n.
354, e successive modificazioni.".
2. Nell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, il comma 3
e' sostituito dai seguenti:
"3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione
obbligatoria providenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative
sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone
svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle
persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero.
3-bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle cooperative
sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone
detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di
ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e
internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono
ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi
contributivi di cui al presente comma si applicano per un ulteriore
periodo di sei mesi successivo alla cessazione dello stato di
detenzione".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 8
novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative
sociali), come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 4 (Persone svantaggiate). - 1. Nelle cooperative
che svolgono le attivita' di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera b), si considerano persone svantaggiate gli
invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di
ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in
trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli
alcolisti, i minori in eta' lavorativa in situazioni di
difficolta' familiare, le persone detenute o internate
negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati
ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro
all'esterno ai sensi dell'art. 21 della legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano
inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro del lavoro edella previdenza sociale,
di concerto con il Ministro della sanita', con il Ministro
dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali,
sentita la commissione centrale per le cooperative
istituita dall'art. 18 del citato decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e
successive modificazioni.
2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono
costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della
cooperativa e, compatibilmente con il loro stato
soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La
condizione di persona svantaggiata deve risultare da
documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione,
fatto salvo il diritto alla riservatezza.
3. Le aliquote complessive della contribuzione per
l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale
dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla
retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui
al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui
al comma 3-bis, sono ridotte a zero.
3-bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle
cooperative sociali relativamente alle retribuzioni
corrisposte alle persone detenute o internate negli
istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali
psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e
internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'art. 21
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, sono ridotte nella misura percentuale
individuata ogni due anni con decreto del Ministero della
giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi
contributivi di cui al presente comma si applicano per un
ulteriore periodo di sei mesi successivo alla cessazione
dello stato di detenzione".