Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Corte dei conti e' nominato tra i magistrati
della stessa Corte che hanno effettivamente esercitato per almeno tre
anni funzioni direttive ovvero funzioni equivalenti presso organi
costituzionali nazionali ovvero di istituzioni dell'Unione europea,
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
Presidenza.
2. In caso di vacanza del posto le funzioni del Presidente della
Corte dei conti sono esercitate dal presidente di sezione della Corte
dei conti piu' anziano nella qualifica.
3. La nomina del Presidente della Corte dei conti ha luogo entro e
non oltre trenta giorni dalla vacanza del posto.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 luglio 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino