Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. I medicinali attualmente classificati nella classe C), di cui al
comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono
erogabili, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, nei
confronti dei titolari di pensione di guerra diretta vitalizia, nei
casi in cui il medico di base ne attesti la comprovata utilita'
terapeutica per il paziente.
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico, delle disposizioni
sulla promulgazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo del comma 10 dell'art. 8 della legge
24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza
pubblica), e' il seguente:
"10. Entro il 31 dicembre 1993, la Commissione unica
del farmaco di cui all'art. 7 del decreto legislativo
30 giugno 1993, n. 266, procede alla riclassificazione
delle specialita' medicinali e dei preparati galenici di
cui al comma 9 del presente articolo, collocando i medesimi
in una delle seguenti classi:
a) farmaci essenziali e farmaci per malattie
croniche;
b) farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera a),
di rilevante interesse terapeutico;
c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate
alle lettere a) e b)".