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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. La presente legge rende operative le intese raggiunte dai Paesi
creditori in sede multilaterale in tema di trattamento del debito
estero dei Paesi in via di sviluppo a piu' basso reddito e
maggiormente indebitati ed inoltre favorisce e promuove misure
destinate alla riduzione della poverta' delle popolazioni di tali
Paesi.
2. I crediti vantati dallo Stato italiano nei confronti dei Paesi
in via di sviluppo eleggibili esclusivamente ai finanziamenti
agevolati dell'Associazione Internazionale per lo Sviluppo (IDA) sono
annullati con le modalita' di cui all'articolo 3, a condizione che il
Paese interessato si impegni a rispettare i diritti umani e le
liberta' fondamentali, a rinunciare alla guerra come mezzo di
risoluzione delle controversie e a perseguire il benessere ed il
pieno sviluppo sociale e umano, favorendo in particolare la riduzione
della poverta'.
3. Ai Paesi di cui al comma 2, che possono qualificarsi
all'iniziativa multilaterale "Programma HIPC" (Heavily Indebted Poor
Countries), l'annullamento del debito puo' essere concesso in misura,
condizioni, tempi e con meccanismi diversi da quelli concordati fra i
Paesi creditori in sede multilaterale.
4. Ai Paesi in via di sviluppo diversi da quelli di cui ai commi
precedenti si applicano, ai fini della riduzione del debito, i
livelli e le condizioni concordati fra i Paesi creditori in sede
multilaterale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.