Legge Ordinaria n. 242 del 18/08/2000 G.U. n. 204 del 1 Settembre 2000
Autorizzazione al Ministero della giustizia a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con soggetti impiegati in lavori socialmente utili, al fine di garantire l'attuazione della normativa sul giudice unico di primo grado
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Entro  un  anno  dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  il  Ministero  della  giustizia  procede alla revisione della
pianta  organica  per  accertare  eventuali  carenze e alla copertura
delle vacanze, nel rispetto della normativa vigente, anche attraverso
iniziative per la mobilita' di personale tra Ministeri.
  2. Per fare fronte alla necessita' di garantire, in particolare, la
piena  attuazione  del  decreto  legislativo 19 febbraio 1998, n. 51,
istitutivo del giudice unico di primo grado, ove richiesto da carenze
di   organico   presso   i   vari   uffici  giudiziari  e  in  attesa
dell'attuazione  delle  disposizioni  di cui al comma 1, il Ministero
della giustizia puo' provvedere, entro tre mesi dalla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge,  alla stipulazione di contratti a
tempo  determinato per diciotto mesi, fino ad un massimo di 1850, per
i seguenti soggetti:
    a)   prioritariamente,  per  i  lavoratori  impegnati  in  lavori
socialmente  utili  relativamente  a progetti aventi scadenza massima
successiva al 1o aprile 2000, per effetto della convenzione stipulata
tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero
della  giustizia  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  4, del decreto
legislativo  1o  dicembre  1997,  n. 468, ovvero impegnati nei lavori
socialmente  utili  nelle  sedi  periferiche della giustizia minorile
ovvero  utilizzati  per progetti di utilita' collettiva presso uffici
giudiziari  su  autorizzazione  del Ministero della giustizia. Con la
stipulazione  dei  suddetti contratti i soggetti interessati decadono
dal  beneficio  degli  incentivi previsti dall'articolo 12 del citato
decreto  legislativo  n.  468  del 1997, e successive modificazioni e
dall'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;
  b)  in via residuale, per gli idonei delle graduatorie dei concorsi
a 954 posti di operatore amministrativo e a 368 posti di dattilografo
banditi  in  attuazione  dell'articolo  14,  comma  2, della legge 22
luglio 1997, n. 276. L'assunzione a tempo determinato dei soggetti di
cui  alla presente lettera avviene nella proporzione di due terzi per
la  posizione economica "B2" e di un terzo per la posizione economica
"B1"; subordinatamente, fino alla concorrenza del numero massimo, per
lavoratori  impegnati  presso  gli  uffici  giudiziari in progetti di
utilita' pubblica e collettiva promossi dagli enti locali.
  3.  Qualora, al fine di garantire un potenziamento definitivo delle
risorse di personale a disposizione del Ministero della giustizia, si
proceda  all'indizione di concorsi pubblici, per i soggetti di cui al
comma  2  l'avere  svolto  lavori  socialmente  utili non costituisce
requisito  ai  fini  dell'ammissione al concorso e costituisce titolo
preferenziale esclusivamente in caso di parita' di punteggio.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              - Il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, reca:
          "Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo
          grado".
              - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 4, del decreto
          legislativo   1odicembre  1997,  n.  468  (revisione  della
          disciplina  sui lavori socialmente utili, a norma dell'art.
          22 della legge 24 giugno 1997, n. 196):
              "4.  I  progetti  possono  essere redatti sulla base di
          convenzioni  elaborate  dal  Ministero  del  lavoro e della
          previdenza  sociale con le amministrazioni pubbliche aventi
          competenze  interregionali.  Le  convenzioni  contengono il
          piano  generale  di  svolgimento  delle attivita' di lavori
          socialmente  utili,  mentre  le  modalita' di attuazione in
          ambito  locale  sono  contenute  nei  singoli  progetti  da
          presentare    agli    organi   regionali   competenti   per
          l'approvazione.  Le  disposizioni  contenute  nel  presente
          comma   non   si   applicano   ai  progetti  interregionali
          presentati entro il 31 dicembre 1997".
              -  Si  riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto
          legislativo n. 468 del 1997:
              "Art. 12 (Disciplina transitoria). - 1. Le disposizioni
          di  cui  al  presente articolo si riferiscono ai lavoratori
          impegnati  o  che  siano stati impegnati, entro la data del
          31 dicembre 1997, per almeno 12 mesi, in progetti approvati
          ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 1o ottobre
          1996,  n.  510,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          28 novembre 1996, n. 608.
              2.  Durante  i  periodi  di  utilizzazione  nei  lavori
          socialmente utili i lavoratori di cui al comma 1 continuano
          ad  essere  inseriti  nelle liste regionali di mobilita' di
          cui  all'art.  6  della legge 23 luglio 1991, n. 223, senza
          approvazione della lista medesima da parte delle competenti
          commissioni   regionali  per  l'impiego.  L'inserimento  e'
          disposto  dal  responsabile  della  direzione regionale del
          lavoro  -  settore  politiche  del  lavoro, su segnalazione
          delle  sezioni  circoscrizionali  per  l'impiego  e  per il
          collocamento    in    agricoltura,    le    quali   inviano
          tempestivamente  al  predetto  ufficio  i  relativi elenchi
          comprendenti  i  nominativi  dei  lavoratori  impegnati  in
          lavori socialmente utili.
              3.   L'utilizzazione   nei   lavori  socialmente  utili
          costituisce,  per i lavoratori di cui al comma 1, titolo di
          preferenza   nei  pubblici  concorsi  qualora,  per  questi
          ultimi,  sia  richiesta la medesima professionalita' con la
          quale il soggetto e' stato adibito ai predetti lavori.
              4.  Ai  lavoratori  di  cui al comma 1, gli stessi enti
          pubblici che li hanno utilizzati riservano una quota del 30
          per  cento  dei  posti  da  ricoprire mediante avviamenti a
          selezione  di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987,
          n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.
              5.  Per favorire la ricollocazione lavorativa ovvero il
          raggiungimento   dei   trattamenti   pensionistici   per  i
          lavoratori  di cui al comma 1, possono essere adottate, nei
          limiti  delle  risorse  a  cio'  preordinate  sul fondo per
          l'occupazione  e secondo le modalita' stabilite nel decreto
          di cui al comma 8, le seguenti misure:
                a) nel  caso  in cui ai lavoratori manchino meno di 5
          anni  al  raggiungimento dei requisiti per il pensionamento
          di   anzianita'  o  di  vecchiaia,  la  concessione  di  un
          contributo  a fondo perduto a fronte dell'onere relativo al
          proseguimento   volontario   della   contribuzione   ovvero
          all'erogazione    anticipata   del   trattamento   relativo
          all'anzianita' maturata;
                b) l'assunzione  a carico del fondo per l'occupazione
          del contributo a fondo perduto nel caso di presentazione di
          un  progetto di lavoro autonomo secondo le modalita' di cui
          all'art.  9-septies  del  citato  decreto-legge  n. 510 del
          1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del
          1996;
                c) la  concessione  al datore di lavoro, ivi compresi
          quelli  di  cui  all'art.  2 della legge 24 giugno 1997, n.
          196,  di un contributo aggiuntivo ai benefici gia' previsti
          dalla  legislazione  vigente,  fino  al  massimo consentito
          dalla normativa comunitaria, nel caso di assunzione a tempo
          indeterminato.
              5-bis.  I contributi previsti ai sensi della lettera c)
          del  comma  5  possono  essere  concessi  nei  limiti delle
          risorse  finanziarie disponibili anche ai lavoratori di cui
          alla  lettera  a)  del comma 5, in aggiunta al contributo a
          fondo perduto ivi previsto.
              6.  Allo  scopo  di  favorire  la  creazione di stabili
          opportunita'   occupazionali  per  i  soggetti  di  cui  al
          presente articolo, il successivo affidamento a terzi di cui
          all'art.  10, comma 1, lettera b), potra' avvenire anche in
          deroga alle procedure di evidenza pubblica.
              7.  Per  i  progetti  di pubblica utilita' destinati ai
          soggetti  di  cui  al presente articolo, approvati entro il
          31 dicembre  1998,  non si applicano le disposizioni di cui
          agli  articoli  2, comma 6, e 6, comma 9. I progetti di cui
          all'art. 1, comma 2, lettere b) e c), destinati ai soggetti
          di cui al presente articolo, sono ulteriormente prorogabili
          nei    limitidello   stanziamento   allo   scopo   previsto
          nell'ambito  del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1,
          comma   7,   del  decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n. 236, fino a tutto il 1999.
              8.  Le  risorse  del  fondo  per  l'occupazione  di cui
          all'art.  1,  comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
          148,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio
          1993,  n. 236, destinate agli interventi di cui al presente
          articolo, sono definite con decreto del Ministro del lavoro
          e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,
          sentite  le  organizzazioni sindacali comparativamente piu'
          rappresentative   sul  piano  nazionale.  Con  il  medesimo
          decreto  sono  definite  ulteriori  forme di incentivazione
          alla  ricollocazione  lavorativa  dei  lavoratori di cui al
          presente articolo, nonche' le modalita' di attuazione delle
          misure di cui al comma 5".
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  7  del  decreto
          legislativo   28  febbraio  2000,  n.  81  (Integrazioni  e
          modifiche  della disciplina dei lavori socialmente utili, a
          norma  dell'art.   45, comma 2, della legge 17 maggio 1999,
          n. 144):
              "Art. 7 (Incentivi alle iniziative volte alla creazione
          di occupazione stabile). - 1. Ai datori di lavoro privati e
          agli  enti  pubblici  economici,  comprese le cooperative e
          loro consorzi, che assumono a tempo pieno e indeterminato i
          soggetti  di  cui  all'art.  2, comma 1, e' riconosciuto un
          contributo  pari  a  lire  18  milioni per ciascun soggetto
          assunto.  La presente disposizione trova applicazione anche
          nei   confronti   delle  cooperative  o  dei  consorzi  tra
          cooperative relativamente ai soggetti impegnati in qualita'
          di soci lavoratori.
              2.   Nel   caso   di   assunzione   a   tempo  parziale
          indeterminato  inferiore  a  trenta  ore  settimanali medie
          calcolate  anche  su  base annuale, il contributo di cui al
          comma  1 e' corrisposto in misura proporzionalmente ridotta
          al numero delle ore.
              3.  Nel caso in cui i soggetti di cui all'art. 2, comma
          1, siano assunti con contratto a tempo determinato, trovano
          applicazione  le  disposizioni  di cui all'art. 8, comma 2,
          della   legge   23 luglio   1991,   n.  223,  e  successive
          modificazioni.   Nelle   ipotesi   di   trasformazione  del
          contratto  da  tempo  determinato a tempo indeterminato e',
          altresi,  riconosciuto  il contributo di cui al comma 1 che
          puo'  essere  concesso, a richiesta del datore di lavoro, a
          conguaglio  degli  oneri  contributivi  dovuti anche per il
          periodo antecedente alla predetta trasformazione.
              4.   Le   disposizioni   di  cui  al  comma  3  trovano
          applicazione  nelle  ipotesi  di  contratti di fornitura di
          lavoro  temporaneo.  In caso di trasformazione del rapporto
          di  lavoro  da  tempo determinato a tempo indeterminato, il
          contributo   di   cui   al   comma   1  spetta  all'impresa
          utilizzatrice  ed  e' riconosciuto alla societa' fornitrice
          di lavoro temporaneo un incentivo di lire 3 milioni.
              5.  Il  contributo  di  cui  ai  commi 1, 2, 3 e 4 sono
          cumulabili con altri benefici eventualmente riconosciuti in
          caso  di  nuove  assunzioni,  nel  limite  consentito dalla
          normativa comunitaria.
              6.  Il  contributo  di  cui  al comma 1 e' riconosciuto
          anche  ai  soggetti  di  cui  all'art. 6, comma 2, a fronte
          dell'onere   relativo   alla   copertura  contributiva.  La
          corresponsione   del   predetto   contributo   comporta  la
          decadenza   da   qualunque  altro  beneficio  previsto  dal
          presente  decreto  legislativo  a  carico  del fondo di cui
          all'articolo 1, comma 1.
              7.  Nei casi di assunzione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4,
          trova  applicazione  l'art. 20, comma 4, della citata legge
          n. 223 del 1991.
              8.   Costituiscono   condizioni  per  l'erogazione  del
          contributo  di  cui  ai  commi  1,  2,  3  e  4, l'avvenuta
          cancellazione  dei soggetti interessati dagli elenchi delle
          attivita'  socialmente  utili,  nonche'  la regolarita' dei
          datori di lavoro nei confronti degli obblighi contributivi.
          Nei  casi  di  contratto di lavoro a tempo determinato o di
          contratto   di   fornitura   di   lavoro   temporaneo,   la
          cancellazione  dagli  elenchi  delle  attivita' socialmente
          utili non ha luogo nelle ipotesi in cui i contratti stessi,
          abbiano complessivamente durata inferiore a dodici mesi.
              9.  Per  l'erogazione del contributo di cui ai commi 1,
          2,   3   e  4,  fermi  restando  gli  adempimenti  previsti
          dall'articolo  9-bis  del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
          510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
          1996,  n. 608, i datori di lavoro comunicano all'I.N.P.S. e
          ai  competenti  servizi  per  l'impiego  il  nominativo dei
          soggetti   interessati,   nonche'   la   sussistenza  delle
          condizioni   di   cui   al  comma  8.  L'I.N.P.S.  provvede
          all'erogazione   del   contributo   previa  verifica  delle
          predette condizioni.
              10.  Gli  oneri relativi alla erogazione del contributo
          di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sono a carico del fondo di cui
          all'art. 1, comma 1. Le somme sono rimborsate, annualmente,
          all'I.N.P.S.   sulla   base   di  apposita  rendicontazione
          semestrale.
              11.  Fino  al  31 dicembre  2000, entro il limite delle
          risorse preordinate allo scopo nell'ambito del fondo di cui
          all'art. 1, comma 1, possono essere riconosciuti contributi
          per  spese notarili relative alla costituzione di imprese o
          di  cooperative  fino  al limite massimo di lire 20 milioni
          per ciascun atto costitutivo delle predette societa'.
              12.   Per   eventuali   esigenze  formative  funzionali
          all'inserimento in attivita' lavorative dei soggetti di cui
          all'art.  2,  comma  1,  puo'  essere,  per  un periodo non
          superiore a sei mesi, corrisposto l'assegno di cui all'art.
          4, comma 1, nei casi:
                a) di  assunzione  con  rapporto  di  lavoro  a tempo
          indeterminato  da  parte  di  datori  di lavoro privati che
          abbiano   stipulato   apposite   convenzioni   con   l'ente
          utilizzatore.  Tali  convenzioni sono comunicate ai servizi
          per l'impiego e all'I.N.P.S. territorialmente competenti;
                b) stages   formativi   seguiti   da  assunzione  con
          rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
              13.  Alle  agenzie  di  promozione  e  di lavoro di cui
          all'art.  2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468
          del  1997,  e  successive  modificazioni, riconosciute alla
          data del 31 dicembre 1999, puo' essere concesso, nel limite
          delle  risorse  del  fondo  di  cui  all'art.  1,  comma 1,
          ripartite  ai  sensi dell'art. 8, comma 1, un contributo di
          lire  3  milioni per ogni soggetto di cui all'art. 2, comma
          1,  in  caso  di assunzione con contratto di lavoro a tempo
          pieno e indeterminato.
              14.  Alle  societa'  miste,  alle  cooperative  e  loro
          consorzi,  costituiti  successivamente alla data di entrata
          in  vigore  del  presente  decreto legislativo, puo' essere
          concesso   nell'ambito  delle  risorse  del  fondo  di  cui
          all'art.  1, comma 1, preordinate allo scopo, un contributo
          straordinario di lire 5 milioni per ciascun soggetto di cui
          all'art.  2, comma 1, in caso di assunzione con contratto a
          tempo  pieno e indeterminato da parte delle stesse societa'
          miste  ovvero  delle cooperative o consorzi di cooperative.
          Il predetto incentivo e' incompatibile con il contributo di
          cui all'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 14, comma 2, della
          legge   22   luglio  1997,  n.  276  (Disposizioni  per  la
          definizione  del  contenzioso  civile  pendente:  nomina di
          giudici  onorari  aggregati  e  istituzione  delle  sezioni
          stralcio nei tribunali ordinari):
              "2.  Nei  limiti  di quanto previsto dall'art. 1, comma
          50,  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, alla copertura
          dei  posti  vacanti,  alla data del 28 febbraio 1997, nelle
          qualifiche  funzionali IV e V, ivi compresi in quest'ultima
          quelli  recati  in  aumento  dal  comma  1, del ruolo delle
          cancellerie   e   segreterie  giudiziarie,  rispettivamente
          profilo   professionale  di  dattilografo  e  di  operatore
          amministrativo,  si provvede mediante distinti concorsi per
          soli  titoli riservati a coloro che hanno prestato servizio
          negli    uffici    giudiziari    a    tempo    determinato,
          successivamente  al  1o gennaio  1991, ai sensi del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  31 marzo  1971, n. 276,
          dell'art. 7 della legge 26 aprile 1985, n. 162, della legge
          16 ottobre  1991,  n. 321, e del decreto-legge 17 settembre
          1993,  n.  364,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          15 novembre 1993, n. 458.".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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