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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministero della giustizia procede alla revisione della
pianta organica per accertare eventuali carenze e alla copertura
delle vacanze, nel rispetto della normativa vigente, anche attraverso
iniziative per la mobilita' di personale tra Ministeri.
2. Per fare fronte alla necessita' di garantire, in particolare, la
piena attuazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51,
istitutivo del giudice unico di primo grado, ove richiesto da carenze
di organico presso i vari uffici giudiziari e in attesa
dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, il Ministero
della giustizia puo' provvedere, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, alla stipulazione di contratti a
tempo determinato per diciotto mesi, fino ad un massimo di 1850, per
i seguenti soggetti:
a) prioritariamente, per i lavoratori impegnati in lavori
socialmente utili relativamente a progetti aventi scadenza massima
successiva al 1o aprile 2000, per effetto della convenzione stipulata
tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero
della giustizia ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto
legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, ovvero impegnati nei lavori
socialmente utili nelle sedi periferiche della giustizia minorile
ovvero utilizzati per progetti di utilita' collettiva presso uffici
giudiziari su autorizzazione del Ministero della giustizia. Con la
stipulazione dei suddetti contratti i soggetti interessati decadono
dal beneficio degli incentivi previsti dall'articolo 12 del citato
decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni e
dall'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;
b) in via residuale, per gli idonei delle graduatorie dei concorsi
a 954 posti di operatore amministrativo e a 368 posti di dattilografo
banditi in attuazione dell'articolo 14, comma 2, della legge 22
luglio 1997, n. 276. L'assunzione a tempo determinato dei soggetti di
cui alla presente lettera avviene nella proporzione di due terzi per
la posizione economica "B2" e di un terzo per la posizione economica
"B1"; subordinatamente, fino alla concorrenza del numero massimo, per
lavoratori impegnati presso gli uffici giudiziari in progetti di
utilita' pubblica e collettiva promossi dagli enti locali.
3. Qualora, al fine di garantire un potenziamento definitivo delle
risorse di personale a disposizione del Ministero della giustizia, si
proceda all'indizione di concorsi pubblici, per i soggetti di cui al
comma 2 l'avere svolto lavori socialmente utili non costituisce
requisito ai fini dell'ammissione al concorso e costituisce titolo
preferenziale esclusivamente in caso di parita' di punteggio.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, reca:
"Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo
grado".
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 4, del decreto
legislativo 1odicembre 1997, n. 468 (revisione della
disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'art.
22 della legge 24 giugno 1997, n. 196):
"4. I progetti possono essere redatti sulla base di
convenzioni elaborate dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale con le amministrazioni pubbliche aventi
competenze interregionali. Le convenzioni contengono il
piano generale di svolgimento delle attivita' di lavori
socialmente utili, mentre le modalita' di attuazione in
ambito locale sono contenute nei singoli progetti da
presentare agli organi regionali competenti per
l'approvazione. Le disposizioni contenute nel presente
comma non si applicano ai progetti interregionali
presentati entro il 31 dicembre 1997".
- Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto
legislativo n. 468 del 1997:
"Art. 12 (Disciplina transitoria). - 1. Le disposizioni
di cui al presente articolo si riferiscono ai lavoratori
impegnati o che siano stati impegnati, entro la data del
31 dicembre 1997, per almeno 12 mesi, in progetti approvati
ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 1o ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608.
2. Durante i periodi di utilizzazione nei lavori
socialmente utili i lavoratori di cui al comma 1 continuano
ad essere inseriti nelle liste regionali di mobilita' di
cui all'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, senza
approvazione della lista medesima da parte delle competenti
commissioni regionali per l'impiego. L'inserimento e'
disposto dal responsabile della direzione regionale del
lavoro - settore politiche del lavoro, su segnalazione
delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il
collocamento in agricoltura, le quali inviano
tempestivamente al predetto ufficio i relativi elenchi
comprendenti i nominativi dei lavoratori impegnati in
lavori socialmente utili.
3. L'utilizzazione nei lavori socialmente utili
costituisce, per i lavoratori di cui al comma 1, titolo di
preferenza nei pubblici concorsi qualora, per questi
ultimi, sia richiesta la medesima professionalita' con la
quale il soggetto e' stato adibito ai predetti lavori.
4. Ai lavoratori di cui al comma 1, gli stessi enti
pubblici che li hanno utilizzati riservano una quota del 30
per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti a
selezione di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987,
n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Per favorire la ricollocazione lavorativa ovvero il
raggiungimento dei trattamenti pensionistici per i
lavoratori di cui al comma 1, possono essere adottate, nei
limiti delle risorse a cio' preordinate sul fondo per
l'occupazione e secondo le modalita' stabilite nel decreto
di cui al comma 8, le seguenti misure:
a) nel caso in cui ai lavoratori manchino meno di 5
anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento
di anzianita' o di vecchiaia, la concessione di un
contributo a fondo perduto a fronte dell'onere relativo al
proseguimento volontario della contribuzione ovvero
all'erogazione anticipata del trattamento relativo
all'anzianita' maturata;
b) l'assunzione a carico del fondo per l'occupazione
del contributo a fondo perduto nel caso di presentazione di
un progetto di lavoro autonomo secondo le modalita' di cui
all'art. 9-septies del citato decreto-legge n. 510 del
1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del
1996;
c) la concessione al datore di lavoro, ivi compresi
quelli di cui all'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n.
196, di un contributo aggiuntivo ai benefici gia' previsti
dalla legislazione vigente, fino al massimo consentito
dalla normativa comunitaria, nel caso di assunzione a tempo
indeterminato.
5-bis. I contributi previsti ai sensi della lettera c)
del comma 5 possono essere concessi nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili anche ai lavoratori di cui
alla lettera a) del comma 5, in aggiunta al contributo a
fondo perduto ivi previsto.
6. Allo scopo di favorire la creazione di stabili
opportunita' occupazionali per i soggetti di cui al
presente articolo, il successivo affidamento a terzi di cui
all'art. 10, comma 1, lettera b), potra' avvenire anche in
deroga alle procedure di evidenza pubblica.
7. Per i progetti di pubblica utilita' destinati ai
soggetti di cui al presente articolo, approvati entro il
31 dicembre 1998, non si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 2, comma 6, e 6, comma 9. I progetti di cui
all'art. 1, comma 2, lettere b) e c), destinati ai soggetti
di cui al presente articolo, sono ulteriormente prorogabili
nei limitidello stanziamento allo scopo previsto
nell'ambito del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, fino a tutto il 1999.
8. Le risorse del fondo per l'occupazione di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, destinate agli interventi di cui al presente
articolo, sono definite con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo
decreto sono definite ulteriori forme di incentivazione
alla ricollocazione lavorativa dei lavoratori di cui al
presente articolo, nonche' le modalita' di attuazione delle
misure di cui al comma 5".
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e
modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a
norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999,
n. 144):
"Art. 7 (Incentivi alle iniziative volte alla creazione
di occupazione stabile). - 1. Ai datori di lavoro privati e
agli enti pubblici economici, comprese le cooperative e
loro consorzi, che assumono a tempo pieno e indeterminato i
soggetti di cui all'art. 2, comma 1, e' riconosciuto un
contributo pari a lire 18 milioni per ciascun soggetto
assunto. La presente disposizione trova applicazione anche
nei confronti delle cooperative o dei consorzi tra
cooperative relativamente ai soggetti impegnati in qualita'
di soci lavoratori.
2. Nel caso di assunzione a tempo parziale
indeterminato inferiore a trenta ore settimanali medie
calcolate anche su base annuale, il contributo di cui al
comma 1 e' corrisposto in misura proporzionalmente ridotta
al numero delle ore.
3. Nel caso in cui i soggetti di cui all'art. 2, comma
1, siano assunti con contratto a tempo determinato, trovano
applicazione le disposizioni di cui all'art. 8, comma 2,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni. Nelle ipotesi di trasformazione del
contratto da tempo determinato a tempo indeterminato e',
altresi, riconosciuto il contributo di cui al comma 1 che
puo' essere concesso, a richiesta del datore di lavoro, a
conguaglio degli oneri contributivi dovuti anche per il
periodo antecedente alla predetta trasformazione.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 trovano
applicazione nelle ipotesi di contratti di fornitura di
lavoro temporaneo. In caso di trasformazione del rapporto
di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, il
contributo di cui al comma 1 spetta all'impresa
utilizzatrice ed e' riconosciuto alla societa' fornitrice
di lavoro temporaneo un incentivo di lire 3 milioni.
5. Il contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono
cumulabili con altri benefici eventualmente riconosciuti in
caso di nuove assunzioni, nel limite consentito dalla
normativa comunitaria.
6. Il contributo di cui al comma 1 e' riconosciuto
anche ai soggetti di cui all'art. 6, comma 2, a fronte
dell'onere relativo alla copertura contributiva. La
corresponsione del predetto contributo comporta la
decadenza da qualunque altro beneficio previsto dal
presente decreto legislativo a carico del fondo di cui
all'articolo 1, comma 1.
7. Nei casi di assunzione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4,
trova applicazione l'art. 20, comma 4, della citata legge
n. 223 del 1991.
8. Costituiscono condizioni per l'erogazione del
contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, l'avvenuta
cancellazione dei soggetti interessati dagli elenchi delle
attivita' socialmente utili, nonche' la regolarita' dei
datori di lavoro nei confronti degli obblighi contributivi.
Nei casi di contratto di lavoro a tempo determinato o di
contratto di fornitura di lavoro temporaneo, la
cancellazione dagli elenchi delle attivita' socialmente
utili non ha luogo nelle ipotesi in cui i contratti stessi,
abbiano complessivamente durata inferiore a dodici mesi.
9. Per l'erogazione del contributo di cui ai commi 1,
2, 3 e 4, fermi restando gli adempimenti previsti
dall'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, i datori di lavoro comunicano all'I.N.P.S. e
ai competenti servizi per l'impiego il nominativo dei
soggetti interessati, nonche' la sussistenza delle
condizioni di cui al comma 8. L'I.N.P.S. provvede
all'erogazione del contributo previa verifica delle
predette condizioni.
10. Gli oneri relativi alla erogazione del contributo
di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sono a carico del fondo di cui
all'art. 1, comma 1. Le somme sono rimborsate, annualmente,
all'I.N.P.S. sulla base di apposita rendicontazione
semestrale.
11. Fino al 31 dicembre 2000, entro il limite delle
risorse preordinate allo scopo nell'ambito del fondo di cui
all'art. 1, comma 1, possono essere riconosciuti contributi
per spese notarili relative alla costituzione di imprese o
di cooperative fino al limite massimo di lire 20 milioni
per ciascun atto costitutivo delle predette societa'.
12. Per eventuali esigenze formative funzionali
all'inserimento in attivita' lavorative dei soggetti di cui
all'art. 2, comma 1, puo' essere, per un periodo non
superiore a sei mesi, corrisposto l'assegno di cui all'art.
4, comma 1, nei casi:
a) di assunzione con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato da parte di datori di lavoro privati che
abbiano stipulato apposite convenzioni con l'ente
utilizzatore. Tali convenzioni sono comunicate ai servizi
per l'impiego e all'I.N.P.S. territorialmente competenti;
b) stages formativi seguiti da assunzione con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
13. Alle agenzie di promozione e di lavoro di cui
all'art. 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468
del 1997, e successive modificazioni, riconosciute alla
data del 31 dicembre 1999, puo' essere concesso, nel limite
delle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 1,
ripartite ai sensi dell'art. 8, comma 1, un contributo di
lire 3 milioni per ogni soggetto di cui all'art. 2, comma
1, in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo
pieno e indeterminato.
14. Alle societa' miste, alle cooperative e loro
consorzi, costituiti successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, puo' essere
concesso nell'ambito delle risorse del fondo di cui
all'art. 1, comma 1, preordinate allo scopo, un contributo
straordinario di lire 5 milioni per ciascun soggetto di cui
all'art. 2, comma 1, in caso di assunzione con contratto a
tempo pieno e indeterminato da parte delle stesse societa'
miste ovvero delle cooperative o consorzi di cooperative.
Il predetto incentivo e' incompatibile con il contributo di
cui all'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4".
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 2, della
legge 22 luglio 1997, n. 276 (Disposizioni per la
definizione del contenzioso civile pendente: nomina di
giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni
stralcio nei tribunali ordinari):
"2. Nei limiti di quanto previsto dall'art. 1, comma
50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla copertura
dei posti vacanti, alla data del 28 febbraio 1997, nelle
qualifiche funzionali IV e V, ivi compresi in quest'ultima
quelli recati in aumento dal comma 1, del ruolo delle
cancellerie e segreterie giudiziarie, rispettivamente
profilo professionale di dattilografo e di operatore
amministrativo, si provvede mediante distinti concorsi per
soli titoli riservati a coloro che hanno prestato servizio
negli uffici giudiziari a tempo determinato,
successivamente al 1o gennaio 1991, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276,
dell'art. 7 della legge 26 aprile 1985, n. 162, della legge
16 ottobre 1991, n. 321, e del decreto-legge 17 settembre
1993, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 novembre 1993, n. 458.".