Legge Ordinaria n. 245 del 18/08/2000 G.U. n. 205 del 2 Settembre 2000
Proroga di termini in materia di acque di balneazione
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Acque di balneazione
  1. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, e'
prorogata al 31 dicembre 2000.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  della  nota  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
              -  Il decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  12  giugno 1993, n. 185,
          reca: "Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
          8   giugno  1982,  n.  470,  concernente  attuazione  della
          direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualita' delle acque
          di balneazione".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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