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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Acque di balneazione
1. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, e'
prorogata al 31 dicembre 2000.
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185,
reca: "Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della
direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualita' delle acque
di balneazione".