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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Potenziamento delle dotazioni organiche
1. Al fine di conseguire piu' elevati livelli di efficienza e
flessibilita' nell'espletamento delle attribuzioni e dei compiti
spettanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per
assicurare lo svolgimento delle funzioni ispettive di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609,
la dotazione organica della qualifica di dirigente dell'area
operativa tecnica del Corpo stesso e' aumentata di dodici unita'. Le
funzioni ispettive possono essere conferite, nei limiti degli
ordinari stanziamenti di bilancio appositamente previsti, anche ai
dirigenti delle altre aree operative del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del
direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi,
sentito l'ispettore generale capo.
2. La dotazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco comprende
le quattro unita' di livello dirigenziale generale previste
dall'articolo 36 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e successive
modificazioni, e dall'articolo 49 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. Sono abrogati l'articolo 36 della
legge 23 dicembre 1980, n. 930, e successive modificazioni, il comma
2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434,
e l'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 3
dicembre 1975, n. 805. Alle relative esigenze provvede in via
ordinaria il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Per fronteggiare le piu' urgenti esigenze del servizio, con
particolare riferimento ai servizi antincendio aeroportuali a seguito
della riclassificazione degli scali e all'istituzione di presidi
antincendio presso gli Organi costituzionali, nonche' per i comandi
provinciali nelle nuove province, la dotazione organica del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 29 aprile 1997, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 26 novembre 1997, e'
incrementata di 1.301 unita', per un totale complessivo di 32.895
unita', ivi compresi i dodici dirigenti e i quattro dirigenti
generali di cui, rispettivamente, al comma 1 e al comma 2. Per le
esigenze funzionali relative alla gestione amministrativa degli
uffici centrali e periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
sono istituiti nell'area di supporto amministrativo-contabile i
profili professionali di funzionario amministrativo della VIII
qualifica funzionale e di direttore amministrativo della IX qualifica
funzionale, i cui contenuti professionali saranno stabiliti con il
nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.
4. Gli oneri derivanti dall'incremento della dotazione organica di
cui al comma 3 sono determinati nel limite della misura massima
complessiva di lire 36 miliardi per il 2000 e di lire 71 miliardi a
decorrere dal 2001.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si
provvede alla distribuzione per profilo professionale e qualifica
delle unita' di personale considerate ai fini dell'incremento della
dotazione organica.
6. Alla copertura delle vacanze di organico nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco si puo' provvedere, in caso di specifica richiesta
da parte degli interessati, anche mediante mobilita' degli
appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento e di
Bolzano, previo assenso dell'amministrazione autonoma di provenienza.
7. Alla copertura dei posti previsti in aumento nel profilo di
vigile del fuoco ai sensi del comma 3 si provvede, in sede di prima
attuazione, per il 25 per cento dei posti disponibili, ferme restando
le riserve di legge, mediante concorso per titoli riservato ai vigili
iscritti nei quadri del personale volontario che alla data del bando
abbiano prestato servizio per non meno di ottanta giorni, e siano in
possesso delle qualita' morali e di condotta in conformita'
all'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, nonche' dei requisiti psico-fisici ed
attitudinali di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411, come
sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 27 aprile 1993, n. 233, e al decreto del Ministro
dell'interno 3 maggio 1993, n. 228. Il limite di eta' per la
partecipazione ai concorsi riservati e' di 37 anni.
8. La graduatoria dei concorsi per titoli di cui al comma 7 e'
formata attribuendo punti 0,30 per ogni ulteriore periodo di venti
giorni e punti 0,50 per il possesso di una delle seguenti
specializzazioni professionali: padrone di barca, motorista navale,
specialista di elicottero, pilota di elicotteri, sommozzatore,
radioriparatore.
9. Per la copertura dei posti rimasti vacanti al 31 dicembre 1996
nel profilo professionale di ragioniere dopo l'espletamento delle
procedure di mobilita' orizzontale e verticale, qualora alla data di
entrata in vigore della presente legge sia gia' stata emanata la
normativa che disciplina le relative procedure si provvede mediante
l'assunzione a domanda, previo assenso dell'Amministrazione
competente, dei candidati risultati idonei nella graduatoria del
concorso a 109 posti di ragioniere dell'Amministrazione civile
dell'interno, indetto con decreto del Ministro dell'interno 25 giugno
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 52
del 2 luglio 1993.
10. Il fondo di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 27
dicembre 1997, n. 450, e' incrementato di lire 12.500 milioni a
decorrere dall'anno 2000.
11. Le assunzioni del personale di cui al presente articolo hanno
luogo in deroga alle procedure di programmazione delle assunzioni di
personale previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 512, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609
(Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il
ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per
l'impiego del personale nei servizi di istituto):
"7. I dirigenti del ruolo tecnico del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco possono essere destinati allo
svolgimento di funzioni ispettive nell'interesse del Corpo
nazionale. Le procedure relative sono stabilite con decreto
del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 36 della legge
n. 930/1980, e successive modificazioni (Norme sui servizi
antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto
tecnico e amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco):
"Art. 36. - Per esigenze connesse ai problemi di
prevenzione, di estinzione degli incendi o di altri eventi
calamitosi in relazione a quanto gia' previsto con le
disposizioni sulla riforma sanitaria, sui beni culturali,
sulla cooperazione internazionale, sulla normativa dei
lavori pubblici per le costruzioni, nonche' dell'attivita'
in sede di Comunita' europea o di altri organismi
internazionali, possono essere nominati alla qualifica di
dirigente generale in soprannumero e collocati a domanda
fuori ruolo fino ad un massimo di tre unita' da mettere a
disposizione permanente di organismi nazionali o
comunitari, i dirigenti superiori del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
In corrispondenza di tali posti in soprannumero.
vengono riservate tre vacanze nella qualifica iniziale
della carriera stessa".
- Si trascrive il testo dell'art. 49 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 805/1975 (Organizzazione del
Ministero dei beni culturali e ambientali):
"Art. 49. - Nulla e' innovato nello stato giuridico e
nel trattamento economico degli insegnanti elementari
collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi della legge
2 dicembre 1967, n. 1213,in servizio presso il Ministero.
Per compiti di studio attinenti alla prevenzione degli
incendi e dei pericoli in genere nell'attuazione tecnica
delle iniziative di tutela concernenti i beni culturali e
ambientali, puo' essere posto a disposizione del Ministero
un funzionario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con
qualifica non inferiore a dirigente superiore, da
collocarsi fuori ruolo, ai sensi dell'art. 58 del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
29 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 276/1997, reca: "Ripartizione delle
dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle
qualifiche funzionali e dei profili professionali del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle
strutture territoriali comprese quelle dei comandi
provinciali di Biella, Verbano-Cusio Ossola, Lecco, Lodi,
Rimini, Prato, Vibo Valentia e Crotone".
- Il testo dell'art. 36, comma 6 del decreto
legislativo n. 29/1993 (Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a
norma dell'art. 2 della legge n. 421/1982), come modificato
dal decreto legislativo n. 80/1988 (Nuove disposizioni in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle
amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle
controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa,
emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge
15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:
"6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni
che escrcitano competenze istituzionali in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia
ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in
giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui
all'art. 26 della legge 1o febbraio 1989, n. 53".
- Il testo dell'art. 3, comma 2 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 411/1987 come
sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 233/1993 e' il seguente:
"2. Per l'ammissione ai concorsi a posti di vigile del
fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' richiesta
una statura non inferiore a m. 1,65".
- Il decreto del Ministro dell'interno 3 maggio 1993,
n. 228 (Regolamento concernente i requisiti psicofisici ed
attitudinali per l'accesso nelle qualifiche dell'area
operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
16 luglio 1993, n. 165.
- La graduatoria del concorso a centonove posti di
ragioniere dell'amministrazione civile dell'interno indetto
con decreto del Ministro dell'interno 25 giugno 1992 e'
riportata nel bollettino ufficiale del personale del
Ministero dell'interno n. 8 - agosto 1996, pubblicato in
data 1o settembre 1997.
- Il testo dell'art. 2, comma 9 della legge n. 450/1997
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1998), e' il
seguente:
"9. Ai fini di quanto disposto dall'art. 52 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, la spesa per gli anni 1998, 1999 e 2000
relativa ai rinnovi contrattuali del personale dipendente
del comparto dei Ministeri, delle aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, della
scuola e' determinata, rispettivamente, in lire 345
miliardi, in lire 1600 miliardi ed in lire 2.865 miliardi".
- Il testo dell'art. 39 della legge n. 449/1997 (Misure
di stabilizzazione della finanza pubblica), come modificato
dall'art. 22, comma 1, della legge n. 448/1998 (Misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e,
da ultimo dall'art. 20, comma 1, della legge n. 488/1999
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2000), e' il
seguente:
"Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1. Al
fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di
ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei
servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni
pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui
alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il
personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo
dei dipendenti in servizio e' valutanto su basi statistiche
omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato
entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo
della riduzione complessiva del personale in servizio alla
data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1
per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al
31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene
assicurata una riduzione complessiva del personale in
servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
al numero delle unita' in servizio alla data del
31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una
ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto
al personale in servizio al 31 dicembre 1997.
Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di
personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello
in servizio al 31 dicembre 1997 fermi restando gli
obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e
fatta salva la quota di riserva di cui all'art. 3 della
legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della
programmazione e delle procedure di autorizzazione delle
assunzioni, deve essere prioritariamente garantita
l'immissione in servizio degli addetti a compiti di
sicurezza pubblica dei vincitori dei concorsi espletati
alla data del 30 settembre 1999.
2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle
percentuali annue di riduzione del personale di cui al
comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno
precedente, separatamente per i Ministeri e le altre
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
per gli enti pubblici non economici con organico superiore
a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai
predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo
bimestre di ogni anno.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di
riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi
all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, definisce preliminarmente le priorita' e le
necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in
particolare delle correlate esigenze di introduzione di
nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo
semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri
determina il numero massimo complessivo delle assunzioni
delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle
cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano
comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da
trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e
possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che
presentino le maggiori carenze di personale. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla
generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a
decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
criteri, modalita' e termini anche differenziati delle
assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle
specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno
adempimento dei compiti istituzionali.
3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli
obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione
funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste
di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da
una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e
riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla
definizione di modelli organizzativi rispondenti ai
principi di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai
compiti e ai programmi, con specifico riferimento,
eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
da fornire all'utenza. La predette richieste sono
sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini
dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa
istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. L'istruttoria e' diretta a riscontrare le
effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e
l'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate a
procedure di mobilita' o all'adozione di misure di
razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti
pubblici non economici con organico superiore a duecento
unita', i contratti integrativi sottoscritti, corredati da
una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli
oneri derivanti dall'applicazione della nuova
classificazione del personale, certificata dai competenti
organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, che entro trenta giorni
dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi dell'art.
45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica
puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti
riprendono le trattative.
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da
1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita'
di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a
15.
5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo
dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri
e le modalita' di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400
unita' di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di
lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
300 unita' di personale destinate al servizio ispettivo
delle direzioni provinciali e regionali del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita' di
personale destinate all'attivita' dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale; il predetto istituto provvede a
destinare un numero non inferiore di unita' al servizio
ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo parere delle competenti commissioni
parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le
modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare
il passaggio, in ambito regionale, del personale delle
amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri
e modalita':
a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale
corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali,
per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in
relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso nella
settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione
territoriale e' determinato sulla base della somma delle
effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici
aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima,
fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della
provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili
professionali di settima, ottava e nona qualifica
funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche,
la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo
professionale di ingegnere direttore la determinazione dei
posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse
modalita', avvendo a riferimento il profilo professionale
medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore
appartenente alla nona qualifica funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale
basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
contabile, economico e finanziario, per svolgere le
funzioni del corrispondente profilo professionale. I
candidati che hanno superato positivamente la prova
attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio
interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi
esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni
territoriali;
e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola
procedura concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le
disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della
legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria
unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della
stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto
economico, nonche' quelle di cui al comma 2 dell'art. 43
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e
prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
individua all'interno del contingente di cui all'art. 55,
comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali
composte da personale di alta professionalita' destinato ad
operare in sede regionale nel settore dell'accertamento e
del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa
specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il
personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli
specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza
professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di
carattere oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui
al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle
dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori
alla settima nella misura complessiva corrispondente al
personale effettivamente assunto nel corso del 1998, ai
sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli
ruoli.
12. (Omissis).
13. Le graduatorie dei concorsi, per esami, indetti ai
sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla
data della loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la
salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree
soggette a rischio sismico il Ministero per i beni
culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto
dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale
anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli
profili professionali, ferme restando le dotazioni di
ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono
effettuate tramite concorsi da espletare anche su base
regionale mediante una prova attitudinale basata su una
serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
contabile, informatico, per svolgere le funzioni del
corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
superato con esito positivo la prova attitudinale sono
ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare.
Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per
almeno un anno, in corrispondente professionalita', ai
piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge 21
marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere,
nel limite di 200 unita' complessive, con le procedure
previste dal comma 3, personale dotato di alta
professionalita', anche al di fuori della dotazione
organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti
legislativi di attribuzione di nuove e specifiche
competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si
applicano per le assunzioni di cui al presente comma le
disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono
subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
espletati le cui graduatone siano state approvate a
decorrere dal 1o gennaio 1994 secondo quanto previsto
dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art.
12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di
mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di
entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli
ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il
31 dicembre 1998.
18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove
assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione
da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
semestre di ciascun anno, anche la percentuale del
personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili,
salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non
puo' comuque essere inferiore al 50 per cento delle
assunzioni autorizzate. Per le amministrazioni che non
hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale
pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le
assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate
deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale.
L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo' intervenire
purche' cio' non comporti riduzione complessiva delle
unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale.
18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno
ridotto per il personale non sanitario con qualifica
dirigenziale che non sia preposto alla titolarita' di
uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico
secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali
di lavoro.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali, le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle
spese di personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le
determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di
cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri
ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese
per il personale. Agli enti pubblici non economici con
organico superiore a 200 unita' si applica anche il
disposto di cui ai commi 2 e 3.
20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si
applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo
restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le
proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di
riduzione complessiva della spesa di personale, in
particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3,
3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche
mediante l'incremento della quota di personale ad orario
ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel
quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della
programmazione e giustificate dai processi di riordino o di
trasferimento di funzioni e competenze. Per le universita'
restano ferme le disposizioni dell'art. 51.
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti
all'applicazione del presente articolo, realizzate in
ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non
economici con organico superiore a duecento unita, sono
destinate, entro i limiti e con le modalita' di cui
all'art. 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione
integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi
nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del
personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai
sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e
gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria
consistenza di personale di una percentuale superiore allo
0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di
riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque
utilizzare le maggiori economie conseguite".