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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il disposto di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10
marzo 2000, n. 62, si applica a decorrere dall'esercizio finanziario
2000.
2. Le disponibilita' finanziarie iscritte alle unita' previsionali
di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1, ad esclusione di quelle imputate al
capitolo 4150 della stessa unita' previsionale di base 10.1.2.1,
dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per
l'anno 2000, come incrementate a norma dell'articolo 1, comma 13,
della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono immediatamente assegnate alle
scuole elementari parificate e alle scuole materne non statali
autorizzate, sulla base, per queste ultime, di un parametro unitario
per sezione, al fine di assicurare il regolare inizio dell'anno
scolastico 2000-2001.
3. La somma di lire 220 miliardi di cui all'unita' previsionale di
base 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione gia' iscritta al capitolo 1461 per l'anno 1999 e
trasferita nel conto dei residui relativo al medesimo esercizio e'
mantenuta in bilancio per l'esercizio 2000 in deroga alle vigenti
disposizioni in materia di contabilita' pubblica. La predetta somma
e' immediatamente assegnata alle scuole materne non statali
autorizzate con la stessa modalita' di cui al comma 2.
4. All'onere di lire 340 miliardi per l'anno 2000 derivante
dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo dello
stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 2000, utilizzando, quanto a lire 327 miliardi,
l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, e,
quanto a lire 13 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero dei
trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 agosto 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
De Mauro, Ministro della pubblica
istruzione
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidehte della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1, comma 13, della legge 10 marzo
2000, n. 62 (Norme per la parita' scolastica e disposizioni
sul diritto allo studio e all'istruzione), e' il seguente:
"13. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo
a quello in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, gli stanziamenti iscritti alle unita'
previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione sono
incrementati, rispettivamente, della somma di lire
60 miliardi per contributi per il mantenimento di scuole
elementari parificate e della somma di lire 280 miliardi
per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema
prescolastico integrato.