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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
ART. 1.
1. L'articolo 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito
dal seguente:
"ART. 16. - 1. Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto
l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il
telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri
mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via
satellite e la ritrasmissione via cavo, nonche' quella codificata con
condizioni di accesso particolari".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- La legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "Protezione
del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 16 luglio 1941, n. 166.