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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. E' autorizzata la contribuzione dell'Italia al Fondo di
assistenza a favore delle vittime delle persecuzioni naziste,
costituito, in occasione della Conferenza di Londra del 1997, con
accordo tra la Federal Reserve Bank di New York e il Governo
britannico, nella misura di L. 12.000.000.000, mediante versamento di
detto importo nel conto corrente allo scopo aperto presso la Federal
Reserve Bank di New York.