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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. A fini di tutela della salute e di salvaguardia della sicurezza
alimentare, ai sensi dell'articolo 30 del Trattato che istutuisce la
Comunita' europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui
alla legge 16 giugno 1998, n. 209, nel latte e nel latte scremato in
polvere destinati ad usi zootecnici, e nei loro derivati, devono
essere presenti traccianti colorati, di origine naturale, innocui per
la salute umana ed animale ed in grado di rendere tali prodotti
stabilmente evidenziabili.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
di concerto con il Ministro della sanita', sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono individuati i traccianti
da utilizzare ai fini di cui al comma 1 e sono determinate le
relative modalita' di impiego.
3. E' vietato detenere latte e latte scremato in polvere destinati
ad usi zootecnici negli stabilimenti o depositi nei quali si detiene
o si lavora latte destinato al consumo alimentare diretto ovvero a
produzioni casearie o assimilate.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano a decorrere
dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al comma 2.
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- La legge 16 giugno 1998, n. 209, reca: "Ratifica ed
esecuzione del Trattato di Amsterdam che modifica il
Trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono
le Comunita' europee ed alcuni atti connessi, con allegato
e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997".