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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria
ostetrica
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area delle
scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica
svolgono con autonomia professionale attivita' dirette alla
prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e
collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive
dei relativi profili professionali nonche' dagli specifici codici
deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per
obiettivi dell'assistenza.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie
funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed
amministrative, la valorizzazione e la responsabilizzazione delle
funzioni e del ruolo delle professioni infermieristico-ostetriche al
fine di contribuire alla realizzazione del diritto alla salute, al
processo di aziendalizzazione nel Servizio sanitario nazionale,
all'integrazione dell'organizzazione del lavoro della sanita' in
Italia con quelle degli altri Stati dell'Unione europea.
3. Il Ministero della sanita', previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, emana linee guida per:
a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta
responsabilita' e gestione delle attivita' di assistenza
infermieristica e delle connesse funzioni;
b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando
modelli di assistenza personalizzata.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.