Legge Ordinaria n. 30 del 10/02/2000 G.U. n. 44 del 23 Febbraio 2000
Legge quadro in materia di riordino dei cicli dell' istruzione
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1
           Sistema educativo di istruzione e di formazione

  1.   Il   sistema  educativo  di  istruzione  e  di  formazione  e'
finalizzato  alla crescita e alla valorizzazione della persona umana,
nel  rispetto  dei  ritmi  dell'eta'  evolutiva,  delle  differenze e
dell'identita'  di ciascuno, nel quadro della cooperazione tra scuola
e  genitori,  in coerenza con le disposizioni in materia di autonomia
delle  istituzioni  scolastiche  e  secondo  i principi sanciti dalla
Costituzione  e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.
La  Repubblica  assicura  a  tutti  pari  opportunita' di raggiungere
elevati livelli culturali e di sviluppare le conoscenze, le capacita'
e  le competenze, generali e di settore, coerenti con le attitudini e
le  scelte  personali,  adeguate all'inserimento nella vita sociale e
nel  mondo  del  lavoro  anche  con  riguardo alle specifiche realta'
territoriali.
  2.  Il  sistema  educativo  di  istruzione si articola nella scuola
dell'infanzia,  nel  ciclo  primario,  che assume la denominazione di
scuola  di  base, e nel ciclo secondario, che assume la denominazione
di  scuola secondaria. Il sistema educativo di formazione si realizza
secondo  le  modalita' previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, e
dalla legge 17 maggio 1999, n. 144.
  3.   L'obbligo  scolastico  inizia  al  sesto  anno  e  termina  al
quindicesimo anno di eta'.
  4. L'obbligo di frequenza di attivita' formative fino al compimento
del  diciottesimo anno di eta' si realizza secondo le disposizioni di
cui all'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
  5.  Nel sistema educativo di istruzione e di formazione si realizza
l'integrazione  delle persone in situazione di handicap a norma della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
  6.  Le  province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Valle
d'Aosta,   nel   rispetto   delle   norme   statutarie,  disciplinano
l'attuazione  dell'elevamento  dell'obbligo scolastico anche mediante
percorsi  integrati  di  istruzione  e  formazione, ferma restando la
responsabilita' delle istituzioni scolastiche.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              -  La  legge  24  giugno 1997, n. 196, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  4  luglio  1997,  n.  154, supplemento
          ordinario,   reca   "Norme   in   materia   di   promozione
          dell'occupazione".
              -  La  legge  17  maggio 1999, n. 144, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  22  maggio  1999,  n. 118, supplemento
          ordinario,  reca "Misure in materia di investimenti, delega
          al  Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione
          e   della   normativa   che   disciplina  l'INAIL,  nonche'
          disposizioni  per il riordino degli enti previdenziali". Si
          riporta  l'art.  68  della  predetta  legge:      "Art.  68
          (Obbligo di frequenza di attivita' formative). - 1. Al fine
          di  potenziare  la  crescita  culturale e professionale dei
          giovani,  ferme restando le disposizioni vigenti per quanto
          riguarda   l'adempimento   e   l'assolvimento  dell'obbligo
          dell'istruzione,    e'   progressivarnente   istituito,   a
          decorrere  dall'anno  1999-2000,  l'obbligo di frequenza di
          attivita'  formative  fino  al  compimento del diciottesimo
          anno  di eta'. Tale obbligo puo' essere assolto in percorsi
          anche integrati di istruzione e formazione:
                a) nel sistema di istruzione scolastica;
                b)  nel  sistema  della  formazione  professionale di
          competenza regionale;
                c) nell'esercizio dell'apprendistato.
              2.  L'obbligo  di  cui  al  comma 1 si intende comunque
          assolto  con  il  conseguimento  di  un  diploma  di scuola
          secondaria  superiore  o di una qualifica professionale. Le
          competenze  certificate in esito a qualsiasi segmento della
          formazione  scolastica,  professionale e dell'apprendistato
          costituiscono  crediti  per  il  passaggio  da  un  sistema
          all'altro.
              3.  I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per
          le funzioni di propria competenza, l'anagrafe regionale dei
          soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico
          e predispongono le relative iniziative di orientamento.
              4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma
          1 si provvede:
                a) a carico del fondo di cui all'art. 1, comma 7, del
          decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19 luglio 1993, n. 236, per i
          seguenti  importi:  lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire
          430  miliardi  per  il  2000  e  fino a lire 590 miliardi a
          decorrere dall'anno 2001;
                b) a  carico  del Fondo di cui all'art. 4 della legge
          18 dicembre  1997,  n. 440, per i seguenti importi: lire 30
          miliardi per l'anno 2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001
          e  fino  a  lire 190 miliardi a decorrere dall'anno 2002. A
          decorrere  dall'anno  2000,  per  la  finalita' di cui alla
          legge  18  dicembre  1997,  n.  440,  si  provvede ai sensi
          dell'art.  11,  comma  3,  lettera d), della legge 5 agosto
          1978, n. 468, e successive modificazioni.
              5.  Con  regolamento  da adottare, entro sei mesi dalla
          data  di  pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
          Ufficiale,  su  proposta  dei  Ministri  del lavoro e della
          previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro,
          del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  previo
          parere  delle  competenti  commissioni parlamentari e della
          conferenza   unificata   di   cui  al  decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni sindacali
          comparativamente  piu' rappresentative a livello nazionale,
          sono  stabiliti  i  tempi  e le modalita' di attuazione del
          presente  articolo, anche con riferimento alle funzioni dei
          servizi per l'impiego di cui al comma 3, e sono regolate le
          relazioni  tra  l'obbligo  di  istruzione  e  l'obbligo  di
          formazione,  nonche'  i  criteri coordinati ed integrati di
          riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro
          certificazione  e  di  ripartizione delle risorse di cui al
          comma  4 tra le diverse iniziative attraverso le quali puo'
          essere  assolto  l'obbligo  di  cui  al  comma 1. In attesa
          dell'emanazione  del  predetto regolamento, il Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  con proprio decreto
          destina  nell'ambito  delle  risorse  di  cui  al  comma 4,
          lettera  a), una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno
          1999,   per   le  attivita'  di  formazione  nell'esercizio
          dell'apprendistato  anche se svolte oltre il compimento del
          diciottesimo  anno  di  eta',  secondo  le modalita' di cui
          all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Le predette
          risorse  possono  essere  altresi' destinate al sostegno ed
          alla  valorizzazione  di  progetti sperimentali in atto, di
          formazione per l'apprendistato, dei quali sia verificata la
          compatibilita'  con  le  disposizioni previste dall'art. 16
          della  citata  legge n. 196 del 1997. Alle finalita' di cui
          ai  commi  1  e  2  la  regione Valle d'Aosta e le province
          autonome  di  Trento  e di Bolzano provvedono, in relazione
          alle  competenze ad esse attribuite e alle funzioni da esse
          esercitate    in    materia   di   istruzione,   formazione
          professionale  e apprendistato, secondo quanto disposto dai
          rispettivi  statuti  speciali  e  dalle  relative  norme di
          attuazione.  Per  l'esercizio di tali competenze e funzioni
          le  risorse  dei  fondi  di  cui  al comma 4 sono assegnate
          direttamente  alla  regione  Valle  d'Aosta e alle province
          autonome di Trento e di Bolzano".
              -  La  legge  5 febbraio  1992, n. 104, come modificata
          dalla  legge 28 gennaio 1999, n. 17, reca "Legge quadro per
          l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti delle
          persone handicappate".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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