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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Sistema educativo di istruzione e di formazione
1. Il sistema educativo di istruzione e di formazione e'
finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della persona umana,
nel rispetto dei ritmi dell'eta' evolutiva, delle differenze e
dell'identita' di ciascuno, nel quadro della cooperazione tra scuola
e genitori, in coerenza con le disposizioni in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla
Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.
La Repubblica assicura a tutti pari opportunita' di raggiungere
elevati livelli culturali e di sviluppare le conoscenze, le capacita'
e le competenze, generali e di settore, coerenti con le attitudini e
le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e
nel mondo del lavoro anche con riguardo alle specifiche realta'
territoriali.
2. Il sistema educativo di istruzione si articola nella scuola
dell'infanzia, nel ciclo primario, che assume la denominazione di
scuola di base, e nel ciclo secondario, che assume la denominazione
di scuola secondaria. Il sistema educativo di formazione si realizza
secondo le modalita' previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, e
dalla legge 17 maggio 1999, n. 144.
3. L'obbligo scolastico inizia al sesto anno e termina al
quindicesimo anno di eta'.
4. L'obbligo di frequenza di attivita' formative fino al compimento
del diciottesimo anno di eta' si realizza secondo le disposizioni di
cui all'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
5. Nel sistema educativo di istruzione e di formazione si realizza
l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
6. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Valle
d'Aosta, nel rispetto delle norme statutarie, disciplinano
l'attuazione dell'elevamento dell'obbligo scolastico anche mediante
percorsi integrati di istruzione e formazione, ferma restando la
responsabilita' delle istituzioni scolastiche.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 24 giugno 1997, n. 196, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 4 luglio 1997, n. 154, supplemento
ordinario, reca "Norme in materia di promozione
dell'occupazione".
- La legge 17 maggio 1999, n. 144, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118, supplemento
ordinario, reca "Misure in materia di investimenti, delega
al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione
e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali". Si
riporta l'art. 68 della predetta legge: "Art. 68
(Obbligo di frequenza di attivita' formative). - 1. Al fine
di potenziare la crescita culturale e professionale dei
giovani, ferme restando le disposizioni vigenti per quanto
riguarda l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo
dell'istruzione, e' progressivarnente istituito, a
decorrere dall'anno 1999-2000, l'obbligo di frequenza di
attivita' formative fino al compimento del diciottesimo
anno di eta'. Tale obbligo puo' essere assolto in percorsi
anche integrati di istruzione e formazione:
a) nel sistema di istruzione scolastica;
b) nel sistema della formazione professionale di
competenza regionale;
c) nell'esercizio dell'apprendistato.
2. L'obbligo di cui al comma 1 si intende comunque
assolto con il conseguimento di un diploma di scuola
secondaria superiore o di una qualifica professionale. Le
competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della
formazione scolastica, professionale e dell'apprendistato
costituiscono crediti per il passaggio da un sistema
all'altro.
3. I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per
le funzioni di propria competenza, l'anagrafe regionale dei
soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico
e predispongono le relative iniziative di orientamento.
4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma
1 si provvede:
a) a carico del fondo di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per i
seguenti importi: lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire
430 miliardi per il 2000 e fino a lire 590 miliardi a
decorrere dall'anno 2001;
b) a carico del Fondo di cui all'art. 4 della legge
18 dicembre 1997, n. 440, per i seguenti importi: lire 30
miliardi per l'anno 2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001
e fino a lire 190 miliardi a decorrere dall'anno 2002. A
decorrere dall'anno 2000, per la finalita' di cui alla
legge 18 dicembre 1997, n. 440, si provvede ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
5. Con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla
data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale, su proposta dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, previo
parere delle competenti commissioni parlamentari e della
conferenza unificata di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale,
sono stabiliti i tempi e le modalita' di attuazione del
presente articolo, anche con riferimento alle funzioni dei
servizi per l'impiego di cui al comma 3, e sono regolate le
relazioni tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di
formazione, nonche' i criteri coordinati ed integrati di
riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro
certificazione e di ripartizione delle risorse di cui al
comma 4 tra le diverse iniziative attraverso le quali puo'
essere assolto l'obbligo di cui al comma 1. In attesa
dell'emanazione del predetto regolamento, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto
destina nell'ambito delle risorse di cui al comma 4,
lettera a), una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno
1999, per le attivita' di formazione nell'esercizio
dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del
diciottesimo anno di eta', secondo le modalita' di cui
all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Le predette
risorse possono essere altresi' destinate al sostegno ed
alla valorizzazione di progetti sperimentali in atto, di
formazione per l'apprendistato, dei quali sia verificata la
compatibilita' con le disposizioni previste dall'art. 16
della citata legge n. 196 del 1997. Alle finalita' di cui
ai commi 1 e 2 la regione Valle d'Aosta e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione
alle competenze ad esse attribuite e alle funzioni da esse
esercitate in materia di istruzione, formazione
professionale e apprendistato, secondo quanto disposto dai
rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di
attuazione. Per l'esercizio di tali competenze e funzioni
le risorse dei fondi di cui al comma 4 sono assegnate
direttamente alla regione Valle d'Aosta e alle province
autonome di Trento e di Bolzano".
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata
dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17, reca "Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate".