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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Ratifica di Atti internazionali)
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i
seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del
Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli
interessi finanziari delle Comunita' europee, fatta a Bruxelles il 26
luglio 1995; suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre
1996; Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale,
da parte della Corte di Giustizia delle Comunita' europee, di detta
Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29
novembre 1996; nonche' Convenzione relativa alla lotta contro la
corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunita'
europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles
il 26 maggio 1997 e Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di
pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche
internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997.