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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Disposizioni inerenti all'adozione delle misure
minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali
previste dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675
1. In sede di prima applicazione della disciplina contenuta
nell'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le misure di
sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio
1999, n. 318, possono essere adottate entro il 31 dicembre 2000 dai
soggetti che documentino per iscritto le particolari esigenze
tecniche e organizzative che rendono necessario avvalersi di un
termine piu' ampio di quello previsto dall'articolo 41, comma 3,
della medesima legge n. 675 del 1996.
2. Il documento di cui al comma 1 deve essere redatto entro un mese
dalla data di entrata in vigore della presente legge con atto avente
data certa e deve contenere una esposizione sintetica delle
informazioni necessarie, da cui risultino:
a) gli accorgimenti da adottare o gia' adottati e gli elementi che
caratterizzano il programma di adeguamento, nonche' le singole
fasi in cui esso e' eventualmente ripartito;
b) le linee-guida previste per dare piena attuazione alle misure
minime di sicurezza, la cui inosservanza e' sanzionata ai sensi
dell'articolo 36 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nonche'
alle piu' ampie misure di sicurezza previste dal comma 1
dell'articolo 15 della medesima legge n. 675 del 1996.
3. Il documento di cui ai commi 1 e 2 deve essere conservato presso
di se' a cura del soggetto interessato.
4. La violazione di uno degli obblighi di cui ai commi 2 e 3
comporta l'inapplicabilita' di quanto previsto al comma 1.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 15 della legge n. 675 del 1996
(tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali) e' il seguente:
"Art. 15 (Sicurezza dei dati). - 1. I dati personali
oggetto di trattamento devono essere custoditi e
controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite
in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle
specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da
ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e
preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o
perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme
alle finalita' della raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via
preventiva sono individuate con regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art.
17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Ministro di
grazia e giustizia, sentiti l'Autorita' per l'informatica
nella pubblica amministrazione e il Garante.
3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono
adeguate, entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge e successivamente con cadenza almeno
biennale, con successivi regolamenti emanati con le
modalita' di cui al medesimo comma 2, in relazione
all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza
maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati
dagli organismi di cui all'art. 4, comma 1, lettera b),
sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri con l'osservanza delle norme che regolano la
materia".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 15, comma 1, della legge n. 675
del 1996 e' riportato nella nota al titolo.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio
1999, n. 318, reca: "Regolamento recante norme per
l'individuazione delle misure di sicurezza per il
trattamento dei dati personali, a norma dell'art. 15, comma
2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675".
- Il testo dell'art. 41, comma 3, della legge n. 675
del 1996 e' il seguente:
"3. Le misure minime di sicurezza di cui all'art. 15,
comma 2, devono essere adottate entro il termine di sei
mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento ivi
previsto. Fino al decorso di tale termine, i dati personali
devono essere custoditi in maniera tale da evitare un
incremento dei rischi di cui all'art. 15, comma 1".
- Il testo dell'art. 36 della legge n. 675 del 1996 e'
il seguente:
"Art. 36 (Omessa adozione di misure necessarie alla
sicurezza dei dati). - 1. Chiunque, essendovi tenuto,
omette di adottare le misure necessarie a garantire la
sicurezza dei dati personali, in violazione delle
disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3
dell'art. 15, e' punito con la reclusione sino ad un anno.
Se dal fatto deriva nocumento, la pena e' della reclusione
da due mesi a due anni.
2. Se il fatto di cui al comma 1 e' commesso per colpa
si applica la reclusione fino ad un anno".
- Il testo dell'art. 15, comma 1, della legge n. 675
del 1996 e' riportato nella nota al titolo.