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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il comma 2 dell'articolo 23 del testo unico delle norme di legge
in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e' abrogato.
2. Dopo l'articolo 23 del testo unico delle norme di legge in
materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e' inserito il seguente:
"Art. 23-bis (Principio di legalita'). - 1. Nessuno puo' essere
assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in
vigore prima della commissione della violazione.
2. Nessuno puo' essere assoggettato a sanzioni amministrative per
un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce
violazione punibile, salvo che la sanzione sia gia' stata irrogata
con provvedimento definitivo. In tale caso, il debito residuo si
estingue, ma non e' ammessa ripetizione di quanto pagato.
3. Se la legge in vigore al momento in cui e' stata commessa la
violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entita'
diversa, si applica la legge piu' favorevole, salvo che il
provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 novembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Avvertenza
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
modificata e della quale restano invariati il valore e
l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 23 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 (Approvazione del
testo unico delle norme in materia valutaria), come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 23 (Criteri di determinazione delle sanzioni). -
1. Il Ministro del tesoro determina, con decreto, la
sanzione amministrativa pecuniaria, tenendo conto della
gravita' della violazione, della natura dolosa o colposa
della condotta illecita, dei motivi che l'hanno
determinata, della personalita' dell'autore e delle sue
condizioni economiche, dell'eventuale recidiva, dell'opera
svolta dall'autore per l'eliminazione o l'attenuazione
degli effetti provocati dalla condotta illecita. Si
applicano gli articoli da 2 a 9, primo comma, della legge
24 novembre 1981, n. 689.
2. (Abrogato).
3. Il valore della valuta, dei beni e diritti e'
computato con riferimento alla data della violazione.
4. Il Ministro del tesoro, quando gli elementi di
valutazione di cui al comma 1 giustificano la riduzione
delle sanzioni pecuniarie prescritte, puo' infliggere
all'autore il pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria non eccedente il 25 per cento del valore della
sanzione applicabile.".