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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Principi generali e finalita')
1. La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema
integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per
garantire la qualita' della vita, pari opportunita', non
discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce
le condizioni di disabilita', di bisogno e di disagio individuale e
familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficolta' sociali
e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38
della Costituzione.
2. Ai sensi della presente legge, per "interventi e servizi sociali"
si intendono tutte le attivita' previste dall'articolo 128 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni
ed allo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
e della presente legge, secondo i principi di sussidiarieta',
cooperazione, efficacia, efficienza ed economicita', omogeneita',
copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilita' ed unicita'
dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli
enti locali.
4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle
rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli
organismi non lucrativi di utilita' sociale, degli organismi della
cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale,
delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di
volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con
le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel
settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
5. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti
pubblici nonche', in qualita' di soggetti attivi nella progettazione
e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non
lucrativi di utilita' sociale, organismi della cooperazione,
organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione
sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il
sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi
anche la promozione della solidarieta' sociale, con la valorizzazione
delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di
auto-aiuto e di reciprocita' e della solidarieta' organizzata.
6. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini,
il contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni
sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini
istituzionali di cui al comma 1.
7. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi
fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono, nell'ambito delle competenze loro attribuite, ad
adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni contenute nella
presente legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1, comma 1:
- I testi degli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione sono
i seguenti:
"Art. 2. - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', e
richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarieta' politica, economica e sociale.
Art. 3. - Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e
sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso,
di razza, di lingua, di religione; di opinioni politiche,
di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
liberta' e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.
Art. 38. - Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto
dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e
all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed
assicurati mezzi, adeguati alle loro esigenze di vita in
caso di infortunio, malattia, invalidita' e vecchiaia,
disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e
all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed
istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata e' libera".
Nota all'art. 1, comma 2:
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante:
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1998, n. 92,
supplemento ordinario. Il testo dell'art. 128 e' il
seguente:
"Art. 128 (Oggetto e definizioni). - 1. Il presente capo ha
come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi
relativi alla materia dei "servizi sociali .
2. Ai sensi del presente decreto legislativo, per "servizi
sociali si intendono tutte le attivita' relative alla
predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a
pagamento, o di prestazioni economiche destinate a
rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di
difficolta' che la persona umana incontra nel corso della
sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema
previdenziale e da quello sanitario, nonche' quelle
assicurate in sede di amministrazione della giustizia".
Nota all'art. 1, comma 3:
- Per il titolo del citato decreto legislativo n. 112 del
1998, si veda in nota all'art. 1, comma 2.
Nota all'art. 1, comma 7:
- Il testo dell'art. 117 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 117. - La regione emana per le seguenti materie norme
legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti
dalle leggi dello Stato, sempreche' le norme stesse non
siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello
di altre regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi
dipendenti dalla regione;
circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed
ospedaliera;
istituzione artigiana e professionale e assistenza
scolastica; musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e
linee automobilistiche di interesse regionale;
viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse
regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e
termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque
interne; agricoltura e foreste; artigianato. Altre materie
indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il
potere di emanare norme per la loro attuazione".