Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari
1. Per consentire il concorso dello Stato alla realizzazione di
interventi necessari per l'abbattimento delle barriere
architettoniche, per l'adeguamento alle vigenti disposizioni in
materia di sicurezza e per la manutenzione straordinaria, il recupero
e la ristrutturazione di immobili gia' esistenti, adibiti o da
adibire ad alloggi o residenze per gli studenti universitari, nonche'
di interventi di nuova costruzione e acquisto di aree ed edifici da
adibire alla medesima finalita' da parte delle regioni, delle
province autonome di Trento e di Bolzano, degli organismi regionali
di gestione per il diritto allo studio universitario di cui
all'articolo 25 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, delle
universita' statali e di quelle legalmente riconosciute, dei collegi
universitari di cui all'articolo 33 della legge 31 ottobre 1966, n.
942, di consorzi universitari costituiti ai sensi degli articoli 60 e
61 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato
con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, di cooperative di studenti
senza fini di lucro e di organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale operanti nel settore del diritto allo studio, e' autorizzata
la spesa di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e
2002. A decorrere dal 2003 l'ammontare della spesa e' determinato
dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Gli interventi di cui al presente comma possono essere affidati, nel
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, a
soggetti privati in concessione di costruzione e gestione o in
concessione di servizi, o a societa' di capitali pubbliche o a
societa' miste pubblico-private anche a prevalente capitale privato.
2. Lo Stato cofinanzia gli interventi di cui al comma 1 attraverso
un contributo non superiore al 50 per cento del costo totale previsto
da progetti esecutivi immediatamente realizzabili. Le regioni, le
province autonome di Trento e di Bolzano, gli organismi regionali di
cui al comma 1 e gli altri soggetti che partecipano al finanziamento
degli interventi non possono utilizzare per la relativa copertura
finanziaria le risorse gia' stanziate negli esercizi precedenti al
2000. Le risorse derivanti dai finanziamenti statali per l'edilizia
residenziale pubblica possono concorrere alla copertura finanziaria
della quota a carico dei soggetti beneficiari in misura non superiore
al sessanta per cento.
3. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, sentite la Conferenza dei rettori delle
universita' italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le procedure e le modalita' per la presentazione dei
progetti e per l'erogazione dei relativi finanziamenti.
4. Gli alloggi e le residenze di cui al comma 1 hanno la finalita'
di ospitare gli studenti universitari, nonche' di offrire anche agli
altri iscritti alle universita' servizi di supporto alla didattica e
alla ricerca e attivita' culturali e ricreative. A tale fine, con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentiti il Ministro dei lavori pubblici e la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti gli standard
minimi qualitativi degli interventi per gli alloggi e le residenze
universitarie di cui alla presente legge, nonche' linee guida
relative ai parametri tecnici ed economici per la loro realizzazione,
anche in deroga alle norme vigenti in materia di edilizia
residenziale, a condizione che permanga la destinazione degli alloggi
e delle residenze alle finalita' di cui alla presente legge. Resta
ferma l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di
controlli da parte delle competenti autorita' regionali. Il decreto
di cui al presente comma prevede parametri differenziati per gli
interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione
e per gli interventi di nuova costruzione, al fine di assicurare la
tutela dei valori architettonici degli edifici esistenti, garantendo
comunque il rispetto delle esigenze relative alla sicurezza, alla
prevenzione antisismica, alla tutela igienico-sanitaria, nonche' alla
tutela dei valori storico-artistici. Le disposizioni del decreto
prevalgono su quelle dei regolamenti edilizi.
5. Gli enti di cui al comma 1 elaborano specifici progetti per la
realizzazione degli interventi entro tre mesi dall'emanazione del
decreto di cui al comma 4. All'istruttoria dei progetti provvede una
commissione istituita presso la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e nominata dal Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, d'intesa con la stessa Conferenza, in modo
da assicurare rappresentanza paritetica del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e delle
regioni. Agli oneri derivanti dal funzionamento della commissione si
provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio della
Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dell'istruttoria
effettuata dalla commissione, individua i progetti ammessi al
cofinanziamento nei limiti delle risorse disponibili e procede alla
ripartizione dei fondi con un piano a carattere triennale. Le somme
attribuite con il piano sono effettivamente erogate sulla base degli
stati di avanzamento dei lavori secondo i tempi e le modalita'
previsti nei progetti. Il piano prevede anche le modalita' di revoca
dei finanziamenti concessi nel caso in cui non siano state rispettate
le scadenze previste nei progetti presentati per il cofinanziamento e
l'assegnazione dei finanziamenti stessi a progetti ammessi con
riserva.
6. Gli alloggi e le residenze realizzati con i benefici di cui alla
presente legge sono prioritariamente destinati al soddisfacimento
delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi
sulla base dei criteri di valutazione della condizione economica e
del merito stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre
1991, n. 390.
7. Qualora in singole regioni o province risulti esaurita la
graduatoria degli idonei nel concorso per la concessione delle borse
di studio e di prestiti d'onore di cui agli articoli 8 e 16 della
legge 2 dicembre 1991, n. 390, le risorse del fondo di cui al comma 4
dell'articolo 16 della stessa legge possono essere utilizzate dalle
stesse regioni o province autonome per gli interventi di cui al comma
1 del presente articolo.
8. Per tenere conto delle specifiche esigenze degli alloggi e delle
residenze per gli studenti universitari, gli interventi finanziati,
ai sensi del comma 2 dell'articolo 18 della legge 2 dicembre 1991, n.
390, con le risorse regionali disponibili per i programmi pluriennali
per l'edilizia residenziale pubblica, possono essere effettuati, ai
sensi dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, anche
direttamente dalle regioni o tramite gli organismi regionali di cui
al comma 1, e anche in deroga alle norme e alle caratteristiche
tecniche di cui agli articoli 42 e 43 della legge 5 agosto 1978, n.
457, purche' nel rispetto delle disposizioni del decreto di cui al
comma 4 del presente articolo e sempre a condizione che permanga la
destinazione delle opere alle finalita' della presente legge. Resta
ferma l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di
controlli da parte delle competenti autorita' regionali.
9. Il comma 4 dell'articolo 18 della legge 2 dicembre 1991, n. 390,
e' abrogato.
10. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a lire 60 miliardi annue per il triennio 2000-2002, si provvede
mediante corrispondente riduzione dei fondi per l'edilizia
universitaria di cui all'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre
1986, n. 910, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta
l'autorizzazione di spesa recata dalla legge medesima.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 25 della legge
2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi
universitari):
"Art. 25. - 1. Le regioni conformano la propria
legislazione alle norme della presente legge entro due anni
dalla data della sua entrata in vigore. In particolare,
costituiscono per ogni universita' un apposito organismo di
gestione, dotato di autonomia amministrativa e gestionale,
il cui consiglio di amministrazione e' composto da un ugual
numero di rappresentanti della regione e dell'universita'.
Nelle citta' sedi di piu' universita', o dove sia comunque
opportuno per una maggiore razionalita' ed efficienza della
gestione, la legislazione regionale puo' prevedere e
disciplinare l'aggregazione volontaria delle universita' al
fine della costituzione di unico organismo di gestione. La
regione non puo' designare personale universitario quale
proprio rappresentante. Meta' dei rappresentanti
dell'universita' sono designati dagli studenti. Il
presidente e' nominato dalla regione d'intesa con
l'universita'. Le regioni possono altresi' affidare
mediante convenzione la gestione degli interventi in
materia di diritto agli studi universitari alle
universita', le quali a tal fine provvedono con apposite
norme dei rispettivi statuti.
2. Gli organismi di gestione possono avvalersi, sulla
base di apposite convenzioni che rispettino i criteri
pubblici di attribuzione, di servizi resi da enti, da
soggetti individuali o da associazioni e cooperative
studentesche costituite ed operanti nelle universita'.
3. Restano ferme le vigenti disposizioni concernenti i
collegi universitari legalmente riconosciuti e posti sotto
la vigilanza del Ministero".
- L'art. 33 della legge 31 ottobre 1966, n. 942
(Finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel
quinquennio dal 1966 al 1970) stabilisce:
"Art. 33. - Per contributi a favore delle opere
universitarie per l'attuazione delle forme varie di
assistenza, non escluse le borse di studio, con particolare
riguardo all'istituzione ed al mantenimento di case dello
studente, nonche' per le attivita' sportive, per ciascuno
degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione
della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sono
iscritte le seguenti somme:
=====================================================================
per il 1966....
L. 2.500 milioni
=====================================================================
1967....
L. 2.800 "
1968....
L. 3.100 "
1969....
L. 3.500 "
1970....
L. 4.100 "
Le somme di cui al precedente comma possono essere
utilizzate per l'erogazione di contributi anche a favore di
collegi universitari legalmente riconosciuti alla data di
entrata in vigore della presente legge e sottoposti alla
vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
La ripartizione delle somme sopra indicate tra le varie
forme di attivita' e di assistenza e tra le singole opere
universitarie, nonche' tra i collegi universitari
legalmente riconosciuti e' effettuata, ogni anno, con
proprio decreto, dal Ministro per la pubblica istruzione,
sentito il Comitato nazionale delle opere universitarie.".
- Gli articoli 60 e 61 del regio decreto 31 agosto
1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi
sull'istruzione superiore) prevedono:
"Art. 60. - I rettori e direttori hanno il dovere di
promuovere qualsiasi forma d'interessamento e di
contribuzione finanziaria da parte di enti o di privati a
favore delle universita' e istituti cui sono
rispettivamente preposti; in particolare, loro incombe
l'obbligo di promuovere la formazione di consorzi allo
scopo di coordinare le iniziative nel modo piu' utile ed
efficace ai fini del mantenimento e funzionamento delle
universita' e istituti.".
"Art. 61. - Ciascun consorzio e' costituito con la
convenzione che determina i rapporti fra gli enti e i
privati partecipanti al consorzio stesso, ed ha uno statuto
che ne regola l'ordinamento e il funzionamento.
La convenzione e lo statuto sono approvati con decreto
reale emanato su proposta del Ministro dell'educazione
nazionale, udito il Consiglio di Stato, e sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale del Regno.".
La lettera d) del comma 3, dell'art. 11 della legge
5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio)
cosi' recita:
"d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria.".
L'art. 4 della citata legge 2 dicembre 1991, n. 390,
stabilisce:
"Art. 4. - 1. Con decreto emanato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito
denominato "Ministro , sentiti il Consiglio universitario
nazionale (CUN) e la consulta nazionale di cui all'art. 6,
sono stabiliti ogni tre anni:
a) i criteri per la determinazione del merito e delle
condizioni economiche degli studenti, nonche' per la
definizione delle relative procedure di selezione, ai fini
dell'accesso ai servizi e del godimento degli interventi di
cui alla presente legge non destinati alla generalita'
degli studenti. Le condizioni economiche vanno individuate
sulla base della natura e dell'ammontare del reddito
imponibile e dell'ampiezza del nucleo familiare;
b) le tipologie minime e i relativi livelli degli
interventi di cui al comma 2 dell'art. 3;
c) gli indirizzi per la graduale riqualificazione
della spesa a favore degli interventi riservati ai capaci e
meritevoli privi di mezzi.
2. Il decreto di cui al comma 1 e' emanato sei mesi
prima dell'inizio del primo dei tre anni accademici di
riferimento, acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto
1988, n. 400. In prima applicazione il decreto e' emanato
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge e rimane in vigore fino alla fine dell'anno
accademico successivo a quello in corso alla data di
emanazione del decreto stesso.".
Gli articoli 8 e 16 della citata legge 2 dicembre 1991,
n. 390, prevedono:
"Art. 8. - 1. Le regioni determinano la quota dei fondi
destinati agli interventi per il diritto agli studi
universitari, da devolvere annualmente all'erogazione di
borse di studio per gli studenti iscritti ai corsi di
diploma e di laurea nel rispetto dei requisiti minimi
stabiliti ai sensi dell'art. 4 e secondo le procedure
selettive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c). Le
regioni possono anche trasferire i predetti fondi alle
universita', affinche' queste provvedano ad erogare le
borse.".
"Art. 16. - 1. Agli studenti in possesso dei requisiti
di merito e di reddito individuati ai sensi dell'art. 4,
comma 1, lettera a), possono essere concessi dalle aziende
ed istituti di credito, anche in deroga a disposizioni di
legge e di statuto, prestiti d'onore destinati a sopperire
alle esigenze di ordine economico connesse alla frequenza
degli studi.
2. Il prestito d'onore e' rimborsato ratealmente, senza
interessi, dopo il completamento o la definitiva
interruzione degli studi e non prima dell'inizio di
un'attivita' di lavoro dipendente o autonomo. La rata di
rimborso del prestito non puo' superare il 20 per cento del
reddito del beneficiario. Decorsi comunque cinque anni dal
completamento o dalla interruzione degli studi, il
beneficiario che non abbia iniziato alcuna attivita'
lavorativa e' tenuto al rimborso del prestito e,
limitatamente al periodo successivo al completamento o alla
definitiva interruzione degli studi, alla corresponsione
degli interessi al tasso legale.
3. Le regioni a statuto ordinario disciplinano le
modalita' per la concessione dei prestiti d'onore e, nei
limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, provvedono
alla concessione di garanzie sussidiarie sugli stessi e
alla corresponsione degli interessi, sulla base di criteri
definiti con decreto del Ministro del tesoro di concerto
con il Ministro, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
Le convenzioni che in materia le regioni stipulano con
aziende ed istituti di credito devono disciplinare:
a) i termini di erogazione rateale del prestito in
relazione al-l'inizio dei corsi e ai livelli di profitto;
b) le penali a carico dell'azienda o dell'istituto di
credito per il ritardo nell'erogazione delle rate del
prestito.
4. Ad integrazione delle disponibilita' finanziarie
destinate dalle regioni agli interventi di cui al presente
articolo, e' istituito, per gli anni 1991 e 1992, presso il
Ministero, un "Fondo di intervento integrativo per la
concessione dei prestiti d'onore . Il Fondo e' ripartito
per i medesimi anni fra le regioni che abbiano attivato le
procedure per la concessione dei prestiti, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome. L'importo
assegnato a ciascuna regione non puo' essere superiore allo
stanziamento destinato dalla stessa per le finalita' di cui
al presente articolo.".
- Il comma 2, dell'art. 18 della citata legge
2 dicembre 1991, n. 390, dispone:
"2. Per i fini di cui al comma 1, le regioni possono
utilizzare quote delle risorse disponibili per la
realizzazione di programmi pluriennali per l'edilizia
residenziale pubblica.".
L'art. 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme
per l'edilizia residenziale pubblica) prevede:
"Art. 4. - 1. Le regioni, nell'ambito delle
disponibilita' loro attribuite, possono riservare una quota
non superiore al 15 per cento dei fondi di edilizia
agevolata e sovvenzionata per la realizzazione di
interventi da destinare alla soluzione di problemi
abitativi di particolari categorie sociali individuate, di
volta in volta, dalle regioni stesse. Per tali interventi i
requisiti soggettivi ed oggettivi sono stabiliti dalle
regioni, anche in deroga a quelli previsti dalla legge
5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.
2. Le regioni, altresi', potranno destinare nell'ambito
della riserva di cui al comma 1, una quota dei fondi di cui
all'art. 13, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457,
per la realizzazione da parte di cooperative edilizie a
proprieta' indivisa di alloggi da assegnare in godimento a
lavoratori dipendenti, con le procedure attuative di cui
all'art. 55, lettera c), della legge 22 ottobre 1971, n.
865.
3. In sede di prima applicazione della presente legge,
nel quadro dell'attivita' di vigilanza di cui all'art. 4,
primo comma, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 457,
le regioni formulano al Ministero dei lavori pubblici
proposte per risolvere eventuali problemi finanziari di
cooperative edilizie in difficolta' economica, utilizzando
la riserva di cui al comma 1. In caso di mancata capienza
nei suddetti fondi, le regioni possono provvedere con
proprie disponibilita'. I requisiti essenziali per i
singoli soci delle medesime cooperative, al momento
dell'assegnazione dell'alloggio, rimangono fissati dalla
legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e
integrazioni.".
- Gli articoli 42 e 43 della legge 5 agosto 1978, n.
457 (Norme per l'edilizia residenziale) dispongono:
"Art. 42. - Entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge il Comitato per l'edilizia residenziale
provvede alla formulazione delle norme tecniche nazionali,
tra le quali devono essere compresi:
1) i criteri generali tecnico-costruttivi e le norme
tecniche essenziali per la realizzazione di esigenze
unitarie di ordine tecnologico e produttivo;
2) il regolamento per la formazione, l'aggiornamento
ed il coordinamento delle norme tecniche regionali.
Nel biennio successivo le regioni dovranno provvedere
all'emanazione delle norme tecniche regionali per la
progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle
costruzioni.
Le norme previste dal presente articolo devono essere
finalizzate alla riduzione dei costi di costruzione.".
"Art. 43. - In sede di prima applicazione e fino
all'emanazione delle norme di cui al precedente art. 42,
gli edifici residenziali che comprendono abitazioni fruenti
di contributo dello Stato ai sensi della presente legge
devono avere le seguenti caratteristiche:
a) altezza virtuale non superiore a metri 4,50,
calcolata come rapporto tra i metri cubi totali vuoto per
pieno dell'edificio e la somma delle superfici utili
abitabili delle abitazioni;
b) altezza netta delle abitazioni e dei loro vani
accessori, misurata tra pavimento e soffitto, fatte salve
eventuali inferiori altezze previste da vigenti regolamenti
edilizi, non superiore a metri 2,70 per gli ambienti
abitativi e, per i vani accessori, non inferiore a metri
2,40.
Per l'edilizia residenziale, anche non fruente di
contributi pubblici, sono consentite:
a) la installazione nelle abitazioni dei servizi
igienici e la realizzazione nei fabbricati di scale, in
ambienti non direttamente areati, alle condizioni previste
negli articoli 18 e 19 della legge 27 maggio 1975, n. 166;
b) altezze nette degli ambienti abitativi e dei vani
accessori delle abitazioni, misurate tra pavimento e
soffitto, fatte salve eventuali inferiori altezze previste
da vigenti regolamenti edilizi, non inferiori a metri 2,70
per gli ambienti abitativi, e metri 2,40 per i vani
accessori.
Le norme previste dal presente articolo prevalgono
sulle disposizioni dei regolamenti edilizi vigenti.
L'applicazione delle norme previste dal presente
articolo non deve comportare aumenti nelle densita'
abitative consentite dagli strumenti urbanistici vigenti,
ne' nelle superfici coperte derivanti dagli indici
volumetrici di utilizzazione delle aree previste dagli
stessi strumenti urbanistici.
L'osservanza delle norme previste dal precedente primo
comma e dall'ultimo comma dell'art. 16, deve risultare
esplicitamente nel parere della commissione comunale
edilizia e deve essere richiamata nella concessione a
costruire rilasciata dal comune ai sensi della legge
28 gennaio 1977, n. 10.
Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di
quella contenuta nella lettera q) del secondo comma, non si
applicano per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio esistente.".
- Il comma 8, dell'art. 7, della legge 22 dicembre
1986, n. 910 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1987)
dispone:
"8. Ad integrazione dei fondi stanziati dall'art. 1
della legge 25 giugno 1985, n. 331, concernente interventi
urgenti in materia di edilizia universitaria, ferma la
riserva del 5 per cento per gli interventi di cui all'art.
1, comma 4, della legge medesima, e' autorizzata, per il
periodo dal 1987 al 1989, l'ulteriore spesa di lire 950
miliardi. L'importo e' iscritto nello stato di previsione
del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire
100 miliardi per l'anno 1987, di lire 300 miliardi per
l'anno 1988 e di lire 550 miliardi per l'anno 1989. A
decorrere dall'anno finanziario 1990, agli ulteriori
stanziamenti si provvede ai sensi dell'art. 19,
quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n.
887.".