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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Disposizioni in materia di redditi di imprese estere partecipate e
di applicazione dell'imposta ai non residenti finalizzate al
contrasto dell'evasione e dell'elusione)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l'articolo 127 e' inserito il seguente:
"Art. 127-bis. - (Disposizioni in materia di imprese estere
partecipate). - 1. Se un soggetto residente in Italia detiene,
direttamente o indirettamente, anche tramite societa' fiduciarie o
per interposta persona, il controllo di una impresa, di una societa'
o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con
regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto estero
partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio
o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti
residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tali
disposizioni si applicano anche per le partecipazioni in soggetti non
residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili
organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle persone
fisiche residenti e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 87, comma 1,
lettere a), b) e c).
3. Ai fini della determinazione del limite del controllo di cui
al comma 1, si applica l'articolo 2359 del codice civile, in materia
di societa' controllate e societa' collegate.
4. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o
territori individuati, con decreti del Ministro delle finanze da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di
tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia,
della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri
criteri equivalenti.
5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto
residente dimostra che la societa' o altro ente non residente svolga
un'effettiva attivita' industriale o commerciale, come sua principale
attivita', nello Stato o nel territorio nel quale ha sede; o dimostra
altresi' che dalle partecipazioni non consegue l'effetto di
localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a
regimi fiscali privilegiati di cui al comma 4. Per i fini di cui al
presente comma, il contribuente deve interpellare preventivamente
l'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 11 della legge
27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del
contribuente.
6. I redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del
comma 1, sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media
applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque,
non inferiore al 27 per cento. I redditi sono determinati in base
alle disposizioni del titolo I, capo VI, nonche' degli articoli 96,
96-bis, 102, 103, 103-bis; non si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 54, comma 4, e 67, comma 3. Dall'imposta cosi'
determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 15, le
imposte pagate all'estero a titolo definitivo.
7. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti non
residenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del
reddito dei soggetti residenti fino all'ammontare del reddito
assoggettato a tassazione, ai sensi del medesimo comma 1, anche negli
esercizi precedenti. Le imposte pagate all'estero, sugli utili che
non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del primo periodo
del presente comma, sono ammesse in detrazione, ai sensi
dell'articolo 15, fino a concorrenza delle imposte applicate ai sensi
del comma 6, diminuite degli importi ammessi in detrazione per
effetto del terzo periodo del predetto comma.
8. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.";
b) nell'articolo 76, recante norme generali sulle valutazioni:
1) i commi 7-bis e 7-ter sono sostituiti dai seguenti:
"7-bis. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri
componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese
residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non
appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati.
Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori
individuati, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione
sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della
mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri
criteri equivalenti.
7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis non si applicano
quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le
imprese estere svolgono principalmente un'attivita' industriale o
commerciale effettiva nel mercato del Paese nel quale hanno sede.
L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di
accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare
all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al
medesimo la possibilita' di fornire, nel termine di novanta giorni,
le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove
addotte, dovra' darne specifica motivazione nell'avviso di
accertamento. La deduzione delle spese e degli altri componenti
negativi di cui al comma 7-bis e' comunque subordinata alla separata
indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari
dedotti";
2) dopo il comma 7-ter e' aggiunto il seguente:
"7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter non
si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti
cui risulti applicabile l'articolo 127-bis, concernente disposizioni
in materia di imprese estere partecipate";
c) nell'articolo 96-bis, concernente dividendi distribuiti da
societa' non residenti:
1) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
"
2-ter. Le disposizioni del comma 1 possono essere applicate anche per
le partecipazioni in societa', residenti in Stati non appartenenti
all'Unione europea, soggette ad un regime di tassazione non
privilegiato in ragione dell'esistenza di un livello di tassazione
analogo a quello applicato in Italia nonche' di un adeguato scambio
di informazioni, da individuare con decreti del Ministro delle
finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con i medesimi
decreti possono essere individuate modalita' e condizioni per
l'applicazione del presente comma.";
2) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le parole: "ovvero nel
comma 2-ter";
3) il comma 7 e' abrogato;
d) l'articolo 106-bis e' sostituito dal seguente:
"Art. 106-bis. - (Credito per le imposte pagate all'estero e
credito d'imposta figurativo) - 1. L'imposta corrispondente al
credito per le imposte pagate all'estero di cui all'articolo 15,
nonche' quella relativa ai redditi prodotti all'estero, per i quali
in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi e'
riconosciuto il credito d'imposta figurativo, sono computate, fino a
concorrenza dei predetti crediti, nell'ammontare delle imposte di cui
al comma 4 dell'articolo 105, recante adempimenti per l'attribuzione
del credito di imposta ai soci o partecipanti sugli utili
distribuiti, secondo i criteri previsti per gli utili di cui al
numero 2) del predetto comma".
2. Il primo decreto di cui all'articolo 127-bis, comma 8, del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
e' emanato entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b),
si applicano ai redditi relativi al periodo d'imposta che inizia
successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dei decreti di cui al comma 4 dell'articolo 127-bis del predetto
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986, recante disposizioni in materia di imprese estere
partecipate, introdotto dal comma 1 del presente articolo. La
disposizione del comma 1, lettera c), si applica agli utili percepiti
nel periodo d'imposta che inizia successivamente alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma
2-ter dell'articolo 96-bis del predetto testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, concernente
dividendi distribuiti da societa' non residenti, introdotto dal comma
1 del presente articolo. La disposizione di cui al comma 1, lettera
d), ha effetto per i crediti per le imposte pagate all'estero ammesse
in detrazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di cui al
presente comma sono altresi' stabiliti modalita' e termini per
l'interpello da parte delle imprese gia' operanti nei Paesi di cui
all'articolo 127-bis, comma 4, del citato testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotto
dal comma 1 del presente articolo, alla data di entrata in vigore
della presente legge.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo degli artt. 76, 96-bis e 106-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, recante "Approvazione del Testo unico delle
imposte sui redditi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 dicembre 1986, n. 302, S.O., cosi' come modificati dalla
presente legge:
"Art. 76 (Norme generali sulle valutazioni). - 1. Agli
effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento
al costo dei beni senza disporre diversamente:
a) il costo e' assunto al lordo delle quote di
ammortamento gia' dedotte;
b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori
di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le
spese generali. Tuttavia per i beni materiali ed
immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si
comprendono nel costo, fino al momento della loro entrata
in funzione e per la quota ragionevolmente imputabile ai
beni medesimi, gli interessi passivi relativi alla loro
fabbricazione, interna o presso terzi, nonche' gli
interessi passivi sui prestiti contratti per la loro
acquisizione, a condizione che siano imputati nel bilancio
ad incremento del costo stesso. Nel costo di fabbricazione
si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi
diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto; per
gli immobili alla cui produzione e' diretta l'attivita'
dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi
sui prestiti contratti per la loro costruzione o
ristrutturazione;
c) il costo dei beni rivalutati non si intende
comprensivo delle plusvalenze iscritte ad esclusione di
quelle che per disposizione di legge non concorrono a
formare il reddito;
c-bis) per i titoli a reddito fisso, che
costituiscono immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti
come tali in bilancio, la differenza positiva o negativa
tra il costo d'acquisto e il valore di rimborso concorre a
formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio.
2. Per la determinazione del valore normale dei beni e
dei servizi e, con riferimento alla data in cui si
considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei
corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in
valuta estera, si applicano, quando non e' diversamente
disposto, le disposizioni dell'art. 9; tuttavia i
corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta
estera, percepiti o effettivamente sostenuti in data
precedente, si valutano con riferimento a tale data. La
conversione in lire dei saldi di conto delle stabili
organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio
alla data di chiusura dell'esercizio e le differenze
rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non
concorrono alla formazione del reddito. La valutazione,
secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio, dei
crediti e dei debiti in valuta estera risultanti in
bilancio, anche sotto forma di obbligazioni o titoli
similari, e' consentita se effettuata per la totalita' di
essi. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del
comma 1 dell'art. 72, qualora i contratti di copertura non
siano valutati in modo coerente. Per le imprese che
intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera
e' consentita la tenuta della contabilita' plurimonetaria
con l'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi
dei relativi conti.
3. I proventi determinati a norma degli articoli 57 e
78 e i componenti negativi di cui ai commi 1 e 7 dell'art.
67, agli articoli 69 e 71 e ai commi 1 e 2 dell'art. 73
sono ragguagliati alla durata dell'esercizio se questa e'
inferiore o superiore a dodici mesi.
4. In caso di mutamento totale o parziale dei criteri
di valutazione adottati nei precedenti esercizi il
contribuente deve darne comunicazione all'ufficio delle
imposte nella dichiarazione dei redditi o in apposito
allegato.
5. I componenti del reddito derivanti da operazioni con
societa' non residenti nel territorio dello Stato, che
direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne
sono controllate o sono controllate dalla stessa societa'
che controlla l'impresa sono valutati in base al valore
normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e
servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne
deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si
applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma
soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le
autorita' competenti degli Stati esteri a seguito delle
speciali "procedure amichevoli previste dalle convenzioni
internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. La
presente disposizione si applica anche per i beni ceduti e
i servizi prestati da societa' non residenti nel territorio
dello Stato per conto delle quali l'impresa esplica
attivita' di vendita e collocamento di materie prime o
merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti.
6. La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni
fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per
gli esercizi successivi. L'ufficio tiene conto direttamente
delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare le
valutazioni relative anche agli esercizi successivi.
7. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi
fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun
mese e' accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano
dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese
successivo.
7-bis. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli
altri componenti negativi derivanti da operazioni
intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate
fiscalmente in Stati o territori non appartenenti
all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati. Si
considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o
territori individuati, con decreto del Ministro delle
finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione
del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello
applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato
scambio di informazioni, ovvero di altri criteri
equivalenti.
7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis non si
applicano quando le imprese residenti in Italia forniscono
la prova che le imprese estere svolgono principalmente
un'attivita' industriale o commerciale effettiva nel
mercato del Paese nel quale hanno sede. L'Amministrazione,
prima di procedere all'emissione dell'avviso di
accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve
notificare all'interessato un apposito avviso con il quale
viene concessa al medesimo la possibilita' di fornire, nel
termine di novanta giorni, le prove predette. Ove
l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte,
dovra' darne specifica motivazione nell'avviso di
accertamento. La deduzione delle spese e degli altri
componenti negativi di cui al comma 7-bis e' comunque
subordinata alla separata indicazione nella dichiarazione
dei redditi dei relativi ammontari dedotti.
7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter
non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti
non residenti cui risulti applicabile l'art. 127-bis,
concernente disposizioni in materia di imprese estere
partecipate.".
"Art. 96-bis (Dividendi distribuiti da societa' non
residenti). - 1. Gli utili distribuiti, in occasione
diversa dalla liquidazione, da societa' non residenti
aventi i requisiti di cui al comma successivo, se la
partecipazione diretta nel loro capitale e' non inferiore
al 25 per cento ed e' detenuta ininterrottamente per almeno
un anno, non concorrono alla formazione del reddito della
societa' o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro
ammontare e, tuttavia, detto importo rileva agli effetti
della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al
comma 4 dell'art. 105, secondo i criteri previsti per i
proventi di cui al numero 1 di tale comma.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica se la
societa' non residente:
a) riveste una delle forme previste nell'allegato
alla direttiva n. 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio
1990;
b) risiede, ai fini fiscali, in uno Stato membro
della Comunita' europea;
c) e' soggetta nello Stato di residenza senza
possibilita' di fruire di regimi di opzione o di esonero
che non siano territorialmente o temporalmente limitati ad
una delle seguenti imposte:
impôt des socie'te's/vennootschapsbelasting in
Belgio;
selskabsskat in Danimarca;
Korperschaftsteuer in Germania;
pho'ros eisode'matos Nomiko'n proso'pon
kerdoskopikou' charakte'ra in Grecia;
impuesto sobre sociedades in Spagna;
impôt sur les socie'te's in Francia;
corporation tax in Irlanda;
impôt sur le revenu des collectivite's nel
Lussemburgo;
vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi;
imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas
in Portogallo;
corporation tax nel Regno Unito,
o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una
delle imposte sopraindicate.
2-bis. A seguito dell'ingresso di nuovi Stati nella
Comunita' europea, con decreto del Ministro delle finanze
e' integrato l'elenco delle imposte di cui alla lettera c)
del comma 2 .
2-ter. Le disposizioni del comma 1 possono essere
applicate anche per le partecipazioni in societa',
residenti in Stati non appartenenti all'Unione europea,
soggette ad un regime di tassazione non privilegiato in
ragione dell'esistenza di un livello di tassazione analogo
a quello applicato in Italia nonche' di un adeguato scambio
di informazioni, da individuare con decreti del Ministro
delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con i
medesimi decreti possono essere individuate modalita' e
condizioni per l'applicazione del presente comma.
3-4. (Abrogati).
5. Ai fini degli articoli 61 e 66, le minusvalenze non
sono deducibili per la quota eventualmente determinatasi
per effetto della distribuzione degli utili che non
concorrono a formare il reddito ai sensi del presente
articolo.
6. Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'art. 113
le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili
solo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di societa' ed enti commerciali aventi i requisiti indicati
nel comma 2 ovvero nel comma 2-ter.
7. Comma abrogato.".
"Art. 106-bis (Credito per le imposte pagate all'estero
e credito d'imposta figurativo). - 1. L'imposta
corrispondente al credito per le imposte pagate all'estero
di cui all'art. 15, nonche' quella relativa ai redditi
prodotti all'estero, per i quali in base alle convenzioni
contro le doppie imposizioni sui redditi e' riconosciuto il
credito d'imposta figurativo, sono computate, fino a
concorrenza dei predetti crediti, nell'ammontare delle
imposte di cui al comma 4 dell'art. 105, recante
adempimenti per l'attribuzione del credito di imposta ai
soci o partecipanti sugli utili distribuiti, secondo i
criteri previsti per gli utili di cui al numero 2) del
predetto comma.".