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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il termine per la conclusione dei lavori della commissione
parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei
consorzi agrari, previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 2
marzo 1998, n. 33, come prorogato dall'articolo 1 della legge 17
agosto 1999, n. 291, e' ulteriormente prorogato fino al 28 febbraio
2001.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 9 della legge 2 marzo 1998, n. 33
(Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta
sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi
agrari), e' il seguente:
"Art. 9. - 1. La commissione conclude i propri lavori
entro otto mesi dalla data della sua costituzione, con la
presentazione di una relazione finale sull'esito delle
indagini svolte e con la formulazione delle conseguenti
proposte.
2. La commissione presenta al Presidente della Camera
dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica
una prima relazione sui lavori svolti entro quattro mesi
dalla sua costituzione.".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 9, comma 1, della legge 2
marzo 1998, n. 33, si veda in nota al titolo.
- Il testo dell'art. 1 della legge 17 agosto 1999, n.
291 (Proroga del termine previsto dall'art. 9, comma 1,
della legge 2 marzo 1998, n. 33, per la conclusione dei
lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul
dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari),
e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Il termine previsto dell'art. 9, comma 1,
della legge 2 marzo 1998, n. 33, entro il quale la
commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della
Federazione italiana dei consorzi agrari deve concludere i
propri lavori, e' prorogato fino al 31 ottobre 2000".