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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita' e principi)
1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla
conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo
nazionale quale bene insostituibile per la qualita' della vita e
costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione.
2. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1 gli enti
competenti svolgono in modo coordinato attivita' di previsione, di
prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi con mezzi
da terra e aerei, nel rispetto delle competenze previste dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' attivita' di formazione,
informazione ed educazione ambientale.
3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad adeguare i
rispettivi ordinamenti sulla base delle disposizioni di principio
della presente legge entro e non oltre un anno dalla data di entrata
in vigore della stessa. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' di cui alla
presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti
speciali e dalle relative norme di attuazione. Gli interventi delle
strutture statali previsti dalla presente legge sono estesi anche ai
territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
interessate su richiesta delle medesime e previe opportune intese.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 117 della
Costituzione della Repubblica italiana:
"Art. 117. - La regione emana per le seguenti
materie norme legislative nei limiti dei principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreche'
le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse
nazionale e con quello di altre regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti
amministrativi dipendenti dalla regione;
circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e
rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza
sanitaria ed ospedaliera;
istituzione artigiana e professionale e assistenza
scolastica; musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e
linee automobilistiche di interesse regionale; viabilita',
acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave
e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura
e foreste; artigianato. Altre materie indicate da leggi
costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla
regione il potere di emanare norme per la loro attuazione".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
reca: "Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
indiana, sulla promozione e protezione degli investimenti,
fatto a Roma il 23 novembre 1995".