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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Personale dei ruoli degli assistenti
e dei sovrintendenti delle Forze di polizia
1. A decorrere del 1 gennaio 1998, agli assistenti capo e
qualifiche equiparate e corrispondenti della Polizia di Stato, del
Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato ed
agli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza, aventi almeno sedici anni di servizio, e'
attribuito un emolumento pensionabile di L. 480.000 annue lorde,
valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di
buonuscita.
2. Il beneficio di cui al comma 1 non compete in caso di passaggio
ad un livello retributivo superiore e non costituisce presupposto per
la determinazione degli scatti gerarchici di livello.
3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, ai sovrintendenti capo
e qualifiche equiparate e corrispondenti della Polizia di Stato, del
Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, ed
ai brigadieri capo dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
Guardia di finanza aventi almeno trenta anni di servizio, e'
attribuito un emolumento pensionabile di L. 450.000 annue lorde,
valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di
buonuscita.
4. Il beneficio di cui al comma 3 non compete in caso di passaggio
ad un livello retributivo superiore e non costituisce presupposto per
la determinazione degli scatti gerarchici di livello.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.