Legge Ordinaria n. 356 del 30/11/2000 G.U. n. 283 del 4 Dicembre 2000
Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1
                Personale dei ruoli degli assistenti
             e dei sovrintendenti delle Forze di polizia

  1.  A  decorrere  del  1  gennaio  1998,  agli  assistenti  capo  e
qualifiche  equiparate  e  corrispondenti della Polizia di Stato, del
Corpo  di  polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato ed
agli  appuntati  scelti  dell'Arma  dei carabinieri e del Corpo della
guardia  di  finanza,  aventi  almeno  sedici  anni  di  servizio, e'
attribuito  un  emolumento  pensionabile  di  L. 480.000 annue lorde,
valido  anche  per  la  tredicesima  mensilita' e per l'indennita' di
buonuscita.
  2.  Il beneficio di cui al comma 1 non compete in caso di passaggio
ad un livello retributivo superiore e non costituisce presupposto per
la determinazione degli scatti gerarchici di livello.
  3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, ai sovrintendenti capo
e  qualifiche equiparate e corrispondenti della Polizia di Stato, del
Corpo  di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, ed
ai  brigadieri  capo  dell'Arma  dei  carabinieri  e  del Corpo della
Guardia  di  finanza  aventi  almeno  trenta  anni  di  servizio,  e'
attribuito  un  emolumento  pensionabile  di  L. 450.000 annue lorde,
valido  anche  per  la  tredicesima  mensilita' e per l'indennita' di
buonuscita.
  4.  Il beneficio di cui al comma 3 non compete in caso di passaggio
ad un livello retributivo superiore e non costituisce presupposto per
la determinazione degli scatti gerarchici di livello.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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