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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'Accordo tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una
parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera
circolazione delle persone, con allegati, atto finale e
dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999.